Ammortizzatori sociali

Voce principale: Stato sociale.

La locuzione ammortizzatori sociali indica un complesso di disposizioni normative finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di disoccupazione.

Storia modifica

Strumenti previsti modifica

Non c'è consenso su quali istituti siano da considerarsi ammortizzatori sociali e quali no: alcuni esperti vi includono ad esempio anche le pensioni, altri escludono invece il reddito minimo[1]. Le principali tipologie di ammortizzatori sociali in Europa sono comunque il sussidio di disoccupazione e il reddito minimo.

  • Sussidio di disoccupazione: è una forma pubblica di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'adesione alla quale può essere volontaria (es. Regno Unito, Danimarca) o obbligatoria (es. Italia, Francia). Viene corrisposto solo a coloro che soddisfino determinati requisiti contributivi, calcolati per settimane o mesi di contributi pagati o per ammontare totale. L'importo al quale si ha diritto è generalmente, ma non sempre, calcolato in base al reddito medio che si percepiva durante l'ultimo periodo lavorativo.
  • Reddito minimo: è l'ammortizzatore sociale di ultima istanza, avendo lo scopo di assicurare il soddisfacimento almeno dei bisogni elementari a chi non ha un reddito sufficiente, o perché il suo lavoro non è sufficientemente retribuito, o perché, pur essendo involontariamente disoccupato, non soddisfa i requisiti contributivi necessari per ricevere il sussidio di disoccupazione. L'importo è indipendente da eventuali redditi precedenti.

Nel mondo modifica

Italia modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

In Italia il sussidio di disoccupazione è chiamato NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), mentre non esiste una forma di reddito minimo; vi sono però molti altri ammortizzatori sociali volti a proteggere determinate categorie di individui, i più importanti dei quali sono la Cassa Integrazione Guadagni e l'indennità di mobilità.

Per far fronte all'attuale stato di crisi economica si sono creati i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, che estendono essenzialmente a tutti i lavoratori del settore privato le tutele prima riservate ad alcune categorie, cioè la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità.

I principali istituti sono:[2]

  • Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI): viene erogata in favore di lavoratori che abbiano concluso un rapporto di lavoro di tipo subordinato (non a seguito di dimissioni volontarie) e che abbiano pagato almeno 52 settimane di contributi negli ultimi due anni. Il sussidio, per i redditi più bassi pari al 75% della retribuzione media dell'ultimo periodo lavorativo, viene erogata in maniera proporzionale alle settimane lavorate negli ultimi 4 anni per un massimo di 24 mesi, Con la riforma del lavoro Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92) ha sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria.
  • Disoccupazione Agricola: viene erogata in favore di lavoratori/operai agricoli.
  • Mini-ASpI: viene erogata in favore di lavoratori che, pur non avendo raggiunto i requisiti contributivi minimi per richiedere l'ASpI, abbiano maturato almeno 13 settimane di contributi. Il sussidio, di importo pari a quello dell'ASpI, viene corrisposto per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui si sono pagati i contributi. Con la riforma Fornero ha sostituito l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
  • Indennità di mobilità: hanno diritto ad essa i lavoratori assunti a tempo indeterminato aventi la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dalla loro azienda per esaurimento della cassaintegrazione straordinaria, per riduzione di personale o per trasformazione, ristrutturazione o cessazione dell'attività aziendale. L'importo è inizialmente pari a quello della cassa integrazione, poi diminuisce del 20%. La durata del sussidio varia in funzione dell'età del beneficiario e dell'area geografica. Da notare che non tutti i lavoratori collocati in mobilità hanno diritto all'ammortizzatore sociale (cioè all'indennità di mobilità), ma solo quelli licenziati da imprese sottoposte al regime di Cassa Integrazione.
  • Mobilità in deroga: con questo istituto l'indennità di mobilità viene estesa anche a quei lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità. Tale indennizzo si percepisce dopo aver concluso l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, qualora sussistano i requisiti. Possono beneficiarne inoltre i lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento. È gestita dalle Regioni e, essendo finanziata anche con risorse del Fondo Sociale Europeo (i cui fondi vanno utilizzati per fare formazione), richiede che, a fronte del sussidio, i beneficiari partecipino ad attività formative.
  • Cassa Integrazione Guadagni (CIG): viene corrisposta ai lavoratori di imprese industriali medio-grandi e di grandi imprese commerciali che vengono temporaneamente sospesi dalla loro impresa o ai quali viene ridotto l'orario di lavoro (e quindi la retribuzione mensile) per ragioni economiche. A seconda dell'impresa che ne fa uso e delle motivazioni, si divide in CIG ordinaria (CIGO) e CIG straordinaria (CIGS). L'importo è in ogni caso pari all'80% della retribuzione media dell'ultimo periodo lavorativo, mentre la durata varia a seconda dell'area (ha una durata maggiore al Sud) e della tipologia (CIGO o CIGS)
  • Cassa Integrazione Guadagni in deroga: questo strumento estende temporaneamente la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione a tutte le imprese del settore privato, senza limiti di settore e di dimensioni. Come l'indennità di mobilità in deroga, anche questa è gestita dalle Regioni ed essendo finanziata anche con risorse del Fondo Sociale Europeo richiede che i beneficiari partecipino ad attività formative.
  • Prepensionamenti
  • Contratti di solidarietà
  • Reddito di cittadinanza

Francia modifica

I principali istituti sono:[3]

  • Allocation d'Aide pour le Retour à l'Emploi: sussidio di disoccupazione
  • Revenu de Solidarité Active: reddito minimo
  • Allocation Spécifique de Solidarité: sussidio corrisposto a chi, pur avendo maturato il diritto al sussidio di disoccupazione, ha esaurito la possibilità di farvi ricorso

Regno Unito modifica

I principali istituti sono:[4]

  • Jobseeker's Allowance - Contribution Based: sussidio di disoccupazione
  • Jobseeker's Allowance - Income Based: reddito minimo

Germania modifica

  • Arbeitslosengeld I (ALG I): sussidio di disoccupazione pagato con un sistema ad assicurazione (simile all'Assicurazione Sociale per l'Impiego), più elevato dell'Arbeitslosengeld II (comunque limitato al massimo al 60% dello stipendio netto) e con severe limitazioni riguardo a durata (massimo un anno) e requisiti minimi (due anni di occupazione)
  • Arbeitslosengeld II (ALG II, Hartz IV): sussidio con alcune caratteristiche di un sussidio di disoccupazione e altre di un reddito minimo (integrazione per lavori saltuari e a reddito basso); più basso dell'ALG I, (limitato a poche centinaia di euro) ma integrabile in alcuni casi con altri sussidi sociali e senza le limitazioni di durata o i requisiti di lavoro precedente; viene spesso elargito nel caso il disoccupato rimanga tale dopo l'esaurimento dell'ALG I.
  • Kurzarbeit: sussidio di cassa integrazione, parziale o totale, elargito dallo stato per dipendenti di aziende medie o grandi in difficoltà.
  • Nota: in Germania non esiste il trattamento di fine rapporto.

Note modifica

  1. ^ Domenico Garofano, Gli ammortizzatori sociali in deroga: dal D. L. n. 185/2008 alla L. 191/2009 (legge finanziaria 2010), IPSOA, Assago, 2010
  2. ^ Ammortizzatori sociali in Italia, su inps.it. URL consultato il 29 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 22 novembre 2016).
  3. ^ Diritto ai sussidi in Francia Archiviato il 19 settembre 2015 in Internet Archive.
  4. ^ Sito del Governo del Regno Unito

Bibliografia modifica

Riferimenti normativi modifica

  • Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

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