Aspettativa (diritto)

L'aspettativa, in diritto, indica una posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto.

Si pensi ad esempio all'aspettativa di cui è titolare l'acquirente di un bene in virtù di un contratto sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi. In tal caso il titolare dell'aspettativa è destinatario dell'effetto sperato (l'acquisto della proprietà del bene) ma non ha una pretesa o un potere in ordine alla sua produzione.

Classificazione modifica

Al contrario della cessione di un diritto condizionato, la cui relativa fattispecie contrattuale è inquadrabile fra i contratti commutativi, la cessione dell'aspettativa rientra fra i contratti aleatori poiché non è dato alle parti di prevedere "con buona approssimazione", l'esatta struttura del sinallagma. È, infatti, probabile che a fronte del pagamento di un prezzo (per l'acquisto di un diritto condizionato sospensivamente o risolutivamente) manchi di fatto una controprestazione (mancato avveramento della condizione sospensiva o avveramento della condizione risolutiva). La cessione di un diritto condizionato, al contrario, rimane sottoposta alle sorti del diritto ceduto, dando luogo, se del caso, ad obblighi restitutori.

Tipologia modifica

L'aspettativa può essere:

  • legittima (se l'ordinamento giuridico contempla la situazione consentendo al soggetto che la detiene di compiere atti conservativi sul diritto atteso).
  • di fatto (come quella del parente di qualcuno speranzoso di divenire suo erede, e al quale non resta che attendere senza avere possibilità di compiere atti conservativi su quel patrimonio).

Rilevanza giuridica modifica

All'aspettativa è peraltro riconosciuta una rilevanza giuridica autonoma rispetto alla situazione acquisitiva finale: essa infatti è tutelata contro la mala fede della controparte, e può essere oggetto di opposizione ai terzi acquirenti mediante la trascrizione del titolo di acquisto e legittima il titolare all'esperimento dei rimandi di tipo cautelare predisposti dall'ordinamento giuridico. L'aspettativa può essere oggetto di trasferimento sia inter vivos che mortis causa.

Voci correlate modifica

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