Assicurazioni obbligatorie

Nel campo della previdenza sociale le assicurazioni obbligatorie sono le assicurazioni sociali che lo Stato Italiano gestisce attraverso enti previdenziali appositamente predisposti, per attuare le tutele previste dall'art. 38 della Costituzione.

In Italia, l'INPS è il maggiore ente previdenziale che attua tali assicurazioni attraverso l'assicurazione generale obbligatoria. Gli enti previdenziali che gestiscono le assicurazioni obbligatorie o forme sostitutive dell'AGO, come nel caso dei liberi professionisti, fanno parte del sistema pensionistico pubblico in Italia.

Aspetti normativi modifica

Scopo modifica

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha inoltre lo scopo di prevenzione e cura dell'invalidità.[1]

Obbligatorietà dell'assicurazione obbligatoria modifica

L'assicurazione è obbligatoria per i dipendenti.[2]

Il regime generale modifica

L'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS è definita anche regime generale.

Altri enti gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie in base a leggi speciali, come previsto dall'articolo 1886 del C.C. e sono definiti regimi sostitutivi (es. INPGI o regimi esclusivi INPDAP).

Note modifica

  1. ^ R.D.L.636/1939, art.2.
  2. ^ R.D.L.636/1939, art.3.

Bibliografia modifica

Leggi modifica

Web modifica

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

  • Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza Commissione parlamentare
Controllo di autoritàThesaurus BNCF 15483