Il blocco navale è un'azione militare finalizzata a impedire l'accesso e l'uscita di navi dai porti di un Paese o di un territorio. Dopo la creazione delle Nazioni Unite è stato disciplinato dal diritto internazionale, in particolare dall'articolo 42 dello statuto delle Nazioni Unite e non è consentito al di fuori dei casi di legittima difesa ovvero consentito solo in caso di stato di guerra tra due o più stati.

«Il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato» è definito come un vero e proprio atto di aggressione, in assenza di dichiarazione di guerra, dall’art. 3, lettera c della Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 3314 (XXXIX) del 14 dicembre 1974.[1]

Descrizione modifica

Un blocco navale legittimo deve comunque rispettare i seguenti criteri stabiliti dalle Convenzioni di Ginevra[2]:

  • prima dell'attuazione la forza militare che lo attua deve comunicare alle nazioni terze non belligeranti la definizione geografica della zona soggetta al blocco stesso;
  • l'imparzialità del blocco nei confronti delle nazioni non belligeranti;
  • la possibilità di catturare qualsiasi imbarcazione mercantile che violi il blocco e il suo deferimento a un apposito tribunale delle prede;
  • la possibilità di attaccare qualsiasi imbarcazione mercantile nemica che opponga resistenza al blocco navale;
  • l'obbligo da parte della forza militare che attua il blocco di permettere il passaggio di carichi contenenti beni di prima necessità e medicinali per la popolazione locale.

Blocchi navali storici modifica

Note modifica

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 49496 · GND (DE4146020-0