La cretio è nel diritto romano uno degli atti attraverso cui l'erede poteva compiere l'accettazione (aditio) dell'eredità.

Inteso modernamente come un negozio giuridico unilaterale non ricettizio, si concretava in una formale dichiarazione orale.[1] Originariamente riservata agli eredi volontari, era il testatore a prevederla nel testamento subito dopo l'istituzione dell'erede, indicando il tempo entro cui eseguirla (solitamente cento giorni), pena la diseredazione.

  1. ^ Gaio, Istituzioni, II, 166: "[…] «Quod me P. Mevius testamento suo heredem instituit, eam hereditatem adeo cernoque»."

Bibliografia

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  • Giovanni Pugliese (con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca), Istituzioni di diritto romano. Sintesi, Torino, G. Giappichelli Editore, 1998, ISBN 9788834871775.