Decreto

provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici
Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Decreto (disambigua).

Un decreto (dal latino decretum, participio passato di decerno, 'deliberare', 'decidere', a sua volta derivato dalla preposizione de, 'da', e dal verbo cernere, 'separare'), in diritto, è un termine con il quale vengono denominati provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici. Possono essere atti normativi, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali. In particolare, in vari ordinamenti il termine è utilizzato per designare atti aventi forza di legge emanati dal governo.

Nel mondo modifica

Belgio modifica

In Belgio il termine decreto (decreet in fiammingo, décret in francese) designa l'atto normativo emanato dal parlamento di una regione o di una comunità, avente nella gerarchia delle fonti del diritto la stessa forza delle leggi federali. Nella Regione di Bruxelles-Capitale il parlamento (così come l'Assemblea riunita della Commissione comunitaria comune) non adotta decreti ma ordinanze.

Città del Vaticano modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Diritto canonico.

Nel diritto canonico i decreti, da non confondere con i decretali, si distinguono in generali e singolari.

I decreti generali, disciplinati dai can. 29-33 del Codice di diritto canonico, sono atti normativi e, come tali, fonti del diritto canonico. Vi rientrano, tra gli altri, i decreti disciplinari dei concili ecumenici e provinciali, nonché i decreti delle conferenze episcopali, tutti con valore di legge. Vi rientrano, altresì, i decreti generali esecutivi, con i quali l'autorità esecutiva emana disposizioni di dettaglio per l'attuazione della legge o ne sollecita l'osservanza, similmente ai regolamenti di esecuzione degli ordinamenti statali; come questi, non possono derogare alle leggi né contenere disposizioni ad esse contrarie.

I decreti singolari, disciplinati dai can. 48-58 del Codice di diritto canonico, sono, invece, atti amministrativi in quanto con essi l'autorità esecutiva, secondo le norme del diritto, decide su un caso particolare (decisio) o fa una provvisione (provisio), ossia conferisce un ufficio o beneficio ecclesiastico. Si distinguono dai rescritti perché, a differenza di questi, non presuppongono una richiesta (petizione).

Francia modifica

In Francia il decreto (décret) è un regolamento o provvedimento amministrativo adottato dal Presidente della Repubblica o dal Primo Ministro, in certi casi previo parere del Consiglio di Stato. Nella gerarchia delle fonti del diritto è subordinato alla legge ma superiore all'arrêté, regolamento o provvedimento amministrativo emanato da ministri, prefetti, sindaci e altre autorità amministrative.

Nella Quinta Repubblica non si usa invece più il termine decreto-legge ma ordinanza (ordonnance) per gli atti aventi forza di legge. Va tuttavia tenuto presente che, ai sensi dell'art. 37 della Costituzione del 1958, al di fuori delle materie riservate alla legge, i regolamenti emanati con decreto, sentito il Consiglio di Stato, possono modificare, derogare e abrogare le disposizioni di legge ordinaria.

Un decreto del Consiglio dei Ministri può essere emanato in forza dell'articolo 13 della Costituzione, di una legge organica, ovvero secondo la consuetudine, data la natura o l'importanza dell'oggetto del decreto, anche se paradossalmente nessun testo lo prevede esplicitamente. L'art.19 stabilisce le materie che sono prerogative esclusive del Presidente della Repubblica e quelle che invece richiedono la controfirma del Presidente del Consiglio o di membri del governo.

L'esercizio di altri poteri non prevede la controfirma, ma necessita del parere di una o più autorità: l'esercizio dei poteri eccezionali per trenta giorni (art. 16), la decisione di sciogliere l'Assemblea Nazionale, la decisione di ricorrere al referendum che può essere presa solo su proposta del governo.

Spagna modifica

Italia modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Decreto (ordinamento italiano).

Nell'ordinamento giuridico italiano si possono distinguere i decreti aventi forza di legge, i decreti emanati dall'autorità amministrativa e i decreti del giudice. Possono essere atti aventi forza di legge (decreto legge), atti avente valore regolamentare (Decreto del Presidente della Repubblica) o atti emessi dall'autorità giudiziaria italiana (decreto del giudice).

Spagna modifica

In Spagna il decreto reale (real decreto) è un regolamento o provvedimento amministrativo deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Re. Nella gerarchia delle fonti del diritto è subordinato alla legge ma superiore all'ordine ministeriale (orden ministerial), regolamento o provvedimento amministrativo emanato da un singolo ministro.

Sono inoltre emanati con decreto reale gli atti aventi forza di legge: il real decreto legislativo, previa delegazione delle Cortes Generales ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e il real decreto ley, in caso di straordinaria e urgente necessità ai sensi dell'art. 86 della Costituzione, che ne richiede la convalida nei successivi trenta giorni da parte del Congresso dei Deputati.

Voci correlate modifica

Altri progetti modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 13396 · GND (DE4136807-1
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto