Denuncia di danno temuto

La denuncia di danno temuto è quella con cui il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, si rivolge all'autorità giudiziaria quando teme che da un albero, una costruzione ecc. stia per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto. Il giudice dispone idonea garanzia per eventuali danni.

Diritto italiano modifica

In diritto italiano è regolata dall'art. 1172 c.c.

«Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo[1]. L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia[2] per i danni eventuali.»

La parte processuale è regolata dall'art. 688 c.p.c. che è stato modificato dalla legge 26 novembre 1990, n 353. Il testo novellato[3] è il seguente:

«Art. 688. Forma dell'istanza La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21. Quando vi è causa pendente per il merito la denuncia si propone a norma dell'articolo 669 quater (1).»

La medesima legge ha soppresso gli art 689 e 690.

L'Art. 691 recita

«Contravvenzione al divieto del giudice Se la parte alla quale e fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.»

Dottrina modifica

La denuncia di danno temuto viene classificata tra le cosiddette azioni di nunciazione: si tratta di

«azioni cautelari che mirano a far cessare una minaccia presente o futura, che potrebbe concretizzarsi in danno»

[4]

Note modifica

  1. ^ (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti)
  2. ^ (1179; Cod. Proc. Civ. 119)
  3. ^ art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.
  4. ^ (Gazzoni, Manuale di diritto provato, ESI, 2004).
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