Direttiva bassa tensione

La direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014 [1] , nota agli addetti ai lavori come Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD (dall'acronimo inglese Low Voltage Directive), concerne il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Simbolo della marcatura CE.

Tale direttiva è una delle più antiche direttive del mercato unico europeo adottate dall'Unione europea prima del "Nuovo approccio" o "approccio globale" e la sua validità è riconosciuta nell'ambito di tutto il mercato unico europeo allargato (ovvero il mercato unico europeo con l'estensione ai paesi EFTA.[2]: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein)

La direttiva prevede obiettivi comuni nel contesto delle norme di sicurezza, assicurando che il materiale elettrico approvato da un paese membro dell'Unione Europea sia conforme per l'uso a cui è destinato in tutti gli altri paesi dell'UE.

La Direttiva Bassa Tensione non definisce alcuno standard tecnico specifico, ma fa riferimento esplicito alle norme tecniche IEC/ISO EN alle quali i produttori di prodotti elettrici devono rigorosamente attenersi.

I prodotti conformi alla Direttiva Bassa Tensione ed a tutte le altre norme e direttive pertinenti il prodotto stesso devono obbligatoriamente essere contrassegnati con la marcatura CE per indicarne la conformità (da non confondere con l'acronimo CEE).

La conformità è asserita dal produttore con la dichiarazione di conformità CE (allegato IV della direttiva 2014/30/UE[3] e la norma ISO/IEC 17050-1:2004[4] e successivi aggiornamenti) e ne conserva copia nel fascicolo tecnico del prodotto sulla base dell'articolo 4 dell'Allegato IV della Direttiva Bassa Tensione.

La direttiva 2014/35/UE è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.86 del 19 maggio 2016.

Applicazione modifica

La direttiva copre le apparecchiature elettriche con un tensione di alimentazione o di uscita tra 50 e 1000 V per la corrente alternata (AC) o tra 75 e 1500 volt per la corrente continua (DC) fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II. È importante sottolineare che la presente direttiva non copre le tensioni all'interno dei prodotti, purché il consumatore non possa accedervi senza utilizzare attrezzi idonei (ad esempio all'interno dei Televisori, che rientrano fra gli apparecchi che devono rispettare la direttiva bassa tensione, ci sono tensioni ben superiori a quelle appena specificate, ma il retro del televisore è apribile solo con cacciaviti e sulla sua superficie è esplicitamente indicato il rischio di shock elettrico) È in ogni caso fondamentale fare riferimento a Guide specifiche redatte dalla Commissione Europea[5] e dal Comitato Elettrotecnico Italiano [6]

Eccezioni modifica

La presente direttiva non si applica ai materiali ed ai fenomeni di cui all'allegato II:

  1. materiali elettrici ATEX (ATmosphères ed EXplosibles) e per uso clinico e radiologico,
  2. parti elettriche di ascensori e montacarichi,
  3. contatori elettrici,
  4. prese e spine per uso domestico,
  5. dispositivi di alimentazione di recinti elettrici,
  6. disturbi radioelettrici,
  7. materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi, aeromobili e per le ferrovie

Attuazione / Recepimento modifica

La presente direttiva 2014/35/UE ha sostituito la precedente 2006/95/CE che era entrata in vigore il 16/01/2007 e non necessitava di recepimento[7] da parte degli Stati Membri dell'Unione Europea, essendo la risultante della Direttiva del Consiglio 73/23/CEE e delle successive modifiche introdotte dalla Direttiva del Consiglio 93/68/CEE.

  1. La Direttiva CEE 73/23, è stata recepita in Italia con la Legge 791 del 1977. Stabilisce i criteri di sicurezza che i materiali, le apparecchiature e le macchine alimentate elettricamente devono possedere per essere posti sul mercato. Si considerano rispondenti alle disposizioni della Direttiva i prodotti conformi alle norme armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, oppure alle norme nazionali, quando non sono disponibili quelle armonizzate.
  2. La Direttiva CEE 93/68 in vigore dal 1º gennaio 1995, recepita con Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626, va a modificare la Direttiva 73/23 per allinearla alle Direttive di altri settori rendendo obbligatoria la marcatura CE sul prodotto. Per apporre tale marcatura il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità e preparare una documentazione tecnica che consenta di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva. Questi documenti vanno conservati ai fini ispettivi da parte delle Autorità di controllo. Il fabbricante, deve inoltre prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto alla documentazione tecnica e ai requisiti della Direttiva.

Note modifica

  1. ^ Direttiva Bassa Tensione, in PDF (ver. IT) by eur-lex.europa.eu/LexUriServ.
  2. ^ mercato unico europeo allargato, in html. URL consultato il 17 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2013).
  3. ^ direttiva 2014/30/UE EMC, in PDF.
  4. ^ Dichiarazione di Conformità CE quickguide pag 4 (PDF), in PDF (archiviato dall'url originale il 18 aprile 2013).
  5. ^ Low Voltage Directive - Guidelines on application and recommendations, in European Commission (archiviato dall'url originale il 10 gennaio 2012).
  6. ^ La Direttiva Bassa Tensione. Legislazione, Linee-guida e Norme Tecniche [collegamento interrotto], in book CEI.
  7. ^ Servizio Centrale Tecnico Normativo ANIE, in html.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica