Diserzione

reato militare
(Reindirizzamento da Disertore)

La diserzione è il reato commesso dal militare che, in tempo di pace o in guerra, abbandona il suo posto senza esserne autorizzato, con l'intenzione di non ritornare.

Descrizione modifica

Non va confusa con le meno gravi "assenza non autorizzata" o "assenza senza permesso", che sono forme temporanee di assenza dal servizio. Il reato nei codici penali militari di guerra di alcuni paesi, compreso quello italiano, in passato è stato considerato passibile di pena di morte (nel caso del militare che passi al nemico o abbandoni il posto in presenza del nemico).[1]

L'abbandono del servizio può avvenire in due modi:

  • quando il militare senza autorizzazione si allontani dal corpo cui appartiene;
  • quando, regolarmente assente dal corpo (per congedo provvisorio, licenza, ecc.) non lo raggiunga, senza giustificato motivo, nel termine prefissogli.

In tempo di guerra la diserzione può essere definita "immediata" quando il militare sia passato al nemico oppure si sia, senza permesso, assentato dalle file in presenza del nemico. Altro caso di diserzione immediata si ha quando il militare evade dal carcere o dalla reclusione militare.

Nel mondo modifica

Nelle forze armate statunitensi, nelle forze armate britanniche, della Nuova Zelanda, di Singapore e canadesi, e nelle forze di difesa australiane, il personale militare diventa AWOL (assente senza permesso) se manca dal suo posto senza una valida autorizzazione. Questo personale viene eliminato dai registri di unità dopo trenta giorni e quindi elencato come disertore.

Italia modifica

 
Foglio matricolare di un militare del Regio Esercito denunciato come disertore al richiamo alle armi allo scoppio della prima guerra mondiale, si veda ultimo timbro in basso

Le norme in vigore in Italia relative alla diserzione sono contenute negli art. 148-150 del codice penale militare di pace (CPMP) e negli art. 143-150 del codice penale militare di guerra (CPMG).

Per la legge italiana commette reato di diserzione il militare in servizio alle armi che si allontana, senza autorizzazione, dal reparto e ne rimane assente per 5 giorni consecutivi (un solo giorno in tempo di guerra) o che, trovandosi legittimamente assente, non si presenta senza giusto motivo nei 5 giorni seguenti (due giorni in tempo di guerra).

Note modifica

Bibliografia modifica

Voci correlate modifica

Altri progetti modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 36056 · LCCN (ENsh85037160 · GND (DE4153535-2 · BNF (FRcb11967199z (data) · J9U (ENHE987007550440305171