Divieto e obbligo di dimora

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Il divieto e obbligo di dimora è una misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria, prevista e disciplinata dall'art. 283 del codice di procedura penale italiano.

Disciplina modifica

Presupposti modifica

La misura, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero, impone all'imputato (o all'indagato):

  • di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede (divieto di dimora);
  • di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice medesimo, dal territorio del comune di dimora abituale (obbligo di dimora).

Limiti territoriali modifica

In via generale, l'ambito di riferimento territoriale per l'applicazione del divieto di allontanamento è il comune di dimora abituale. In alcune specifiche ipotesi, tuttavia, il destinatario della misura può essere tenuto a non allontanarsi:

  • da una frazione inclusa nel comune di dimora abituale, qualora si debba assicurare un più efficace controllo, o il comune di dimora abituale non sia sede di ufficio di polizia;
  • da un comune diverso da quello della dimora abituale (incluso preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora), qualora la permanenza dell'imputato nel luogo di dimora abituale non garantisca adeguatamente le esigenze cautelari, considerata la personalità del soggetto e le condizioni ambientali;
  • dall'abitazione, in alcune ore del giorno e senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato; quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, inoltre, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

Modalità esecutive modifica

Nel disporre l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.