Il divieto legale è un obbligo di non fare (obbligo negativo) imposto dalla legge (ad esempio il divieto del lavoro per i minori di una certa età) oppure, sempre in base alla legge:

Nelle democrazie costituzionali i divieti sono stabiliti da norme strumentali e non da norme finali, perché il divieto è di norma uno strumento di garanzia di determinati diritti o di interessi pubblici, superiori interessi dello stato, stabiliti da normative finali differenti. Per esempio il divieto di gareggiare in una strada pubblica è finalizzato alla tutela dell'altrui diritto alla salute e quest'ultimo è stabilito da una norma, in genere, di rango costituzionale, oppure Il divieto di accesso alle zone e ai documenti militari serve a tutelare la sicurezza nazionale, oppure il divieto di accendere fuochi in un bosco è finalizzato alla salvaguardia del patrimonio naturalistico dello stato. Una norma finale, ovverosia con un fine, il cui principio sarebbe la mera limitazione della libertà individuale, non giustificata, dalla necessità di garantire un diritto o, da un interesse pubblico o da uno stato di necessità (stato di guerra, stato di emergenza, stato di calamità) sarebbe considerata incostituzionale.

Reato modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Reato.

Il divieto, se non si considera la definizione formale dello stesso, può essere anche stabilito da norme non deontiche (una norma deontica è una norma che esplicitamente definisce il dovere di fare o non fare). Ad esempio molti ordinamenti penali non pongono il divieto di uccidere, mentre stabiliscono che l'omicidio è un reato, delegando l'azione dissuasoria non alla formulazione giuridica ma alla pena prevista.

Bibliografia modifica

  • AA.VV., Enciclopedia del diritto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2021.