Elba (vino)

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Elba
Disciplinare DOC
Bandiera dell'Italia Italia
  Toscana
Decreto del 09.07.1967
Regolamenta le seguenti tipologie:
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione modifica

La zona di produzione delle uve è esclusivamente l'isola d'Elba, nei sui sette comuni: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro. Portoferraio, Rio.

Storia modifica

La viticoltura dell'isola d'Elba risale al periodo etrusco, con una forte influenza greca evidente nel sistema di allevamento ad alberello. I Romani la definirono «isola feconda di vino». Le influenze politiche ed economiche esercitate sull'isola (soprattutto in epoca rinascimentale arricchirono l'Elba di numerosi vitigni: Trebbiano, Sangiovese e Aleatico dalla Toscana, Ansonica e Moscato dalla Sicilia, Vermentino da Corsica e Liguria

La viticoltura è stata fino alla metà del secolo XX la principale attività economica economica isolana: nel 1870 i vigneti avevano un'estensione di 5000 ettari, il 20% dell'intera superficie.[2] Ancora nel XXI secolo la filiera produttiva vitivinicoltura consiste in aziende medio-piccole.

Tecniche di produzione modifica

La morfologia del territorio è prevalentemente collinare, con un rilievo montuoso nella parte occidentale; la fascia altimetrica di coltivazione della vite si estende dal livello del mare fino ai 450 metri s.l.m.

Le operazioni di appassimento delle uve, spumantizzazione, vinificazione, conservazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione, ma sono previste autorizzazioni individuali all'esterno.

Si possono arricchire i vini con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti o con mosto concentrato rettificato.

Le uve destinate alla produzione dei vini Bianco, Moscato e Ansonica passiti devono subire cernita accurata e poi fatte appassire per almeno dieci giorni sino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 30%.

Nella vinificazione delle tipologie Vin santo e Vin santo occhio di pernice si usa il metodo tradizionale che prevede l'ammostamento non prima del 1° novembre e non oltre il 31 marzo, per raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 26,5%; la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in botti di capacità fino a 5 hl.; il vino può essere messo in vendita dopo il 1° novembre del terzo anno

Per la menzione "riserva" della tipologia "rosso" l'invecchiamento previsto è di 24 mesi, di cui 12 in botte. Per tutte le tipologie può essere utilizzata la menzione "vigna".

In alternativa all' etichettatura come "Elba" delle tipologia Moscato Passito, Ansonica, Ansonica Passito e Bianco Passito si può utilizzare il postfisso "dell'Elba".

È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve e le bottiglie non possono superare la capacità di tre litri.

Disciplinare modifica

DPR 09.07.1967 G.U. 200 - 10.08.1967 Modificato con DM 17.10.1994 G.U. 252 Modificato con DM 15.09.1999 G.U. 224 Modificato con DM 17.05.2011 G.U. 131 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295

Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Tipologie modifica

Rosso modifica

uvaggio Sangiovese minimo 60%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 21,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Rosso riserva modifica

uvaggio Sangiovese minimo 60%
titolo alcolometrico minimo 12,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 24,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Rosato modifica

uvaggio Sangiovese minimo 60%, altri vitigni a bacca rossa massimo 40%, vitigni a bacca bianca massimo 20%.
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 80 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Sangiovese o Sangioveto modifica

uvaggio Sangiovese almeno per l’85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 21,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Bianco modifica

uvaggio Trebbiano toscano dal 10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10 al 70%;
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Bianco Spumante modifica

uvaggio Trebbiano toscano dal 10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10 al 70%, altre uve bianche fino al 30%.
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 5,50 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Ansonica modifica

uvaggio Ansonica almeno per l'85%
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino xx %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Vermentino modifica

uvaggio Vermentino almeno per l’85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Trebbiano o Procanico modifica

uvaggio Trebbiano toscano almeno per l’85%
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Ansonica Passito modifica

uvaggio Ansonica almeno per l’85%
titolo alcolometrico minimo 16,00 % vol, di cui almeno 12,00 svolto.
acidità totale minima 6,00 g/l.
estratto secco minimo 30,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 70 q.
resa massima di uva in vino 35 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Moscato Passito modifica

uvaggio Moscato 100%
titolo alcolometrico minimo 18,00 % vol. di cui almeno 12,00 svolto
acidità totale minima 6,00 g/l.
estratto secco minimo 30,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 70 q.
resa massima di uva in vino 35 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Bianco Passito modifica

uvaggio Ansonica, Moscato, Trebbiano toscano, Vermentino da soli o congiuntamente per almeno il 70%
titolo alcolometrico minimo 18,00 % vol. di cui almeno 12,00 svolto
acidità totale minima 6,00 g/l.
estratto secco minimo 30,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 70 q.
resa massima di uva in vino 35 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Vin santo modifica

uvaggio Trebbiano toscano dal 10 al 70%; Ansonica e/o Vermentino dal 10 al 70%, altre uve bianche fino al 30%.
titolo alcolometrico minimo 16,00% vol. (almeno 13,00% svolto ed almeno 3,00 % non svolto
acidità totale minima 5,0 xx g/l.
estratto secco minimo 26,0xx,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 35 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Vin santo occhio di pernice modifica

uvaggio Sangiovese minimo 60%; altri vitigni: rossi massimo 40%, bianchi massimo 20%.
titolo alcolometrico minimo 16,00 % vol., di cui almeno 14,00 % svolto
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 26,00 g/l
resa massima di uva per ettaro q.
resa massima di uva in vino 35 %

Caratteri organolettici modifica

Abbinamenti consigliati modifica

Note modifica

  1. ^ Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il 21 gennaio 2024.
  2. ^ Primo censimento del Regno d’Italia, inchiesta Agraria del senatore Stefano Iacini.