Emancipazione di minore

Il minore emancipato, secondo l'ordinamento giuridico italiano, è un soggetto minorenne con un'età maggiore ai 16 anni che non è più soggetto alla potestà dei genitori. L'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne e solo in caso di matrimonio di quest'ultimo, qualora acconsentito. È disciplinata dall'art. 84 del codice civile italiano.

Caratteristiche modifica

Secondo il codice civile, è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. In tal caso il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell'istanza, sentito il pubblico ministero, i genitori oppure il tutore può, con decreto, ammettere il minore a contrarre matrimonio. Contro lo stesso decreto è ammesso ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ai genitori o al tutore, agli interessati, al pubblico ministero e la corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile sul ricorso. Se trascorrono più di dieci giorni senza che sia stato proposto ricorso si parla di emancipazione. L'emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo. Inoltre, se autorizzato dal tribunale a iniziare un’attività d’impresa commerciale (definita ai sensi dell’art.2195 del Codice Civile), il minore emancipato acquista la piena capacità d’agire.

Le facoltà modifica

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione (se il curatore non è il genitore) deve essere data dal tribunale per i minorenni su parere del giudice tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un curatore speciale.

Tale capacità è sottolineata dalla locuzione latina Habilis ad nuptias, habilis ad nuptiarum consequentias ("idoneo alle nozze, idoneo alle conseguenze delle nozze").

Voci correlate modifica