Fondo interbancario di tutela dei depositi

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) è un particolare fondo la cui funzione è fornire un risarcimento, nei casi previsti dalla legge e fino a un massimo di 100 000 euro, in caso di fallimento (o, più precisamente, di liquidazione coatta amministrativa) di una banca. In alcuni casi, come ad esempio il possesso di azioni, il rimborso non è dovuto. Fu costituito nel 1987 ed era inizialmente ad adesione volontaria; dal 2011 è divenuto un consorzio obbligatorio riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo statuto e dal regolamento. Le banche di credito cooperativo aderiscono invece a un fondo (sostanzialmente con le stesse funzioni) denominato Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.

In Italia modifica

Partecipanti modifica

A tale fondo contabile devono aderire tutte le banche italiane aventi come forma societaria la società per azioni.

Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia l'adesione al Fondo interbancario di tutela dei depositi è volontaria, ed è finalizzata ad integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

Sono escluse le banche di credito cooperativo che aderiscono al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.

Oggetto modifica

Il fondo copre depositi nominativi (quali conto corrente, depositi a risparmio nominativi, certificato di deposito nominativi, buoni fruttiferi).

Nessuna tutela è prevista per i depositi al portatore (certificati di deposito al portatore o libretti di risparmio al portatore). Sono escluse dalla copertura del fondo le somme di denaro investite in azioni o obbligazioni, anche emesse dalla stessa banca o collocate per conto di terzi, i fidi e castelletti, sebbene questi spesso sìano necessari per l'operatività delle piccole e medie imprese, e da contratto la banca abbia facoltà di revocarli, in qualsiasi momento e senza giusta causa o giustificato motivo.

I prestiti in sofferenza del sistema bancario italiano a novembre hanno superato il valore di riferimento di 200 miliardi lordi[1] (a partire dai 104 mld di euro nel 2011).

Funzioni modifica

Il fondo garantisce una copertura massima fino a 100.000 euro (nuovo importo aggiornato dal d.l. n. 49 del 24/03/2011, il precedente limite era 103.291,38 euro, pari a 200 milioni di lire) per depositante e per banca: quindi, se il depositante ha due conti da 100.000 € ciascuno in due banche diverse è coperto per entrambi i conti correnti, e anche se ha un conto cointestato da 200.000 euro (ogni depositante avrà 100.000 euro garantiti), mentre avrà la copertura a solo 100.000 in caso di due conti sulla stessa banca con importo totale superiore[2][3]. La garanzia è applicata sia in caso di depositante persona fisica che persona giuridica (cioè un'impresa)[2].

Per evitare il bank run, detto anche corsa agli sportelli, per legge gli istituti di credito non erano ammessi al fallimento. Il fondo interviene per:

  • assicurare la liquidità a tutti i depositanti che ne facciano richiesta, per garantire il loro diritto alla piena disponibilità dei depositi,
  • evitare che, facendo fronte alle richieste di prelievo con le sole proprie fonti finanziarie, scenda troppo il patrimonio di vigilanza di una banca (che diventi sottocapitalizzata rispetto ai propri impieghi),
  • evitare la chiusura degli sportelli, salvaguardando la continuità operativa della banca e i suoi livelli occupazionali
  • nell'interesse dell'intero sistema nel suo complesso, per contenere e prevenire fenomeni di massa non razionali e non giustificati, che facilmente possono estendersi anche ad altri istituti di credito, legati alla paura di perdere i propri risparmi, con un eccesso di richieste di prelievo che porrebbe in difficoltà anche un istituto di credito perfettamente "sano" sotto tutti gli aspetti: economico, finanziario e patrimoniale.

La Banca d'Italia dichiara lo stato d'insolvenza e avvia l'amministrazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa, nel contempo autorizza l'intervento del fondo che chiede ex post alle banche aderenti le somme per risarcire gli investitori.

Se la banca ha problemi di liquidità, il fondo interviene per garantire questo diritto, ad esempio in caso di temporanea insolvenza o di fallimento. Il fondo consiste in un accantonamento contabile e in un patto di solidarietà fra istituti di credito, che si impegnano a intervenire uno in soccorso dell'altro, nelle misure stabilite, mentre non vi sono reali accantonamenti di denaro o titoli messi a disposizione di un soggetto gestore del fondo.

In questo modo, invece di pagare in base al proprio profilo di rischio secondo un sistema meritocratico, chi fallisce non paga nulla, le banche "virtuose" pagano i fallimenti dei concorrenti. Il fatto che il rischio, l'esposizione senza adeguata capitalizzazione non presenti costi di assicurazione obbligatoria, disincentiva gli istituti dal gestire il rischio di credito (v. Basilea II).

Ammontare del fondo modifica

Nel 2016, il fondo avrebbe dovuto contenere fra i 2 e i 4 miliardi di euro, secondo indicazioni della BCE[4] ma risultava contenere solo 300 milioni[5]. Al 2019, conteneva invece 1,5 miliardi di euro[6].

Riferimenti normativi modifica

Note modifica

  1. ^ Sole 24 Ore, 13 gennaio 2016; Banca d'Italia nel supplemento al Bollettino statistico moneta e banche, Novembre 1015
  2. ^ a b FAQ Archiviato il 26 gennaio 2012 in Internet Archive. dal sito del Fondo interbancario
  3. ^ Cos'è e come funziona il Fondo interbancario di tutela dei depositi, su Il Sole 24 ORE. URL consultato il 29 gennaio 2016.
  4. ^ Fondo di tutela depositi, le banche italiane dovranno metterci altri 2 miliardi, su Il Fatto Quotidiano, 8 ottobre 2014. URL consultato il 17 febbraio 2021.
  5. ^ (EN) Reuters Staff, Banche salvate, indennizzi da Fondo depositi, ha casse vuote, in Reuters, 5 maggio 2016. URL consultato il 17 febbraio 2021.
  6. ^ (EN) Laura Serafini, Fondo interbancario, ora in cassa 1,5 miliardi per misure anticrisi, in Sole24Ore, 21 marzo 2019. URL consultato il 17 marzo 2021.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica