Imposta comunale sugli immobili

L'Imposta comunale sugli immobili meglio nota con l'acronimo "ICI" è un tributo comunale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana.

Nata come Imposta straordinaria sugli immobili con il decreto legislativo 11 luglio 1992, n. 333 del Governo Amato, l'ICI ha preso la forma attuale con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.

L'ICI è un'imposta sul patrimonio immobiliare; non è progressiva come le imposte sul reddito, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con un'apposita delibera del Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Un elenco aggiornato di queste delibere è disponibile sul sito dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Nella campagna elettorale 2006, Berlusconi durante un faccia a faccia televisivo [1] con Prodi annunciò di voler abolire l'ICI sulle prime case ma non venne eletto. Il 21 dicembre 2007, il Governo Prodi, poco prima della propria caduta, approvò con la legge Finanziaria 2008 un provvedimento volto a ridurre l'ICI prima casa introducendo un'ulteriore detrazione della base imponibile dell'1,33% (sino ad un massimo di 200 euro). Il successivo Governo Berlusconi con l'emanazione del decreto legge 93/2008, entrato in vigore il 29 maggio 2008, poi convertito in legge 126/2008 pubblicata sulla G.U. 174 del 26 luglio 2008, abolì del tutto l'imposta ICI sulla prima casa mantenendo l'esclusione delle abitazioni signorili, delle ville e dei castelli (Categorie catastali A/1, A/8 e A/9) già introdotta con la Finanziaria 2008. A partire dal 2012, il Governo Monti ha introdotto nuovamente l'imposta sulle prime case, definita impropriamente IMU (Imposta Municipale Unica). Per maggiori informazioni vedasi Imposta municipale propria.

Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il possesso delle seguenti tipologie di immobili, a qualsiasi uso essi siano destinati:

Soggetto passivo

Soggetti passivi dell'imposta, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, sono:

Nel caso di concessioni su aree demaniali (es. stabilimenti balneari), soggetto passivo è il concessionario.

Nel caso di immobili concessi in leasing finanziario, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà sul bene.

Soggetto attivo

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Base imponibile

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole di seguito esposte.

Fabbricati

Aree edificabili

Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune può determinare dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore uguale al valore minimo il Comune non procederà ad alcun accertamento, e se viene dichiarato un valore superiore il contribuente non avrà diritto ad alcun rimborso.

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un coefficiente moltiplicatore pari a 75.

Esempi di calcolo

Di seguito alcuni esempi di calcolo della base imponibile:

Civile abitazione con una rendita catastale pari ad euro 500 
500 * 1,05 * 100 = 52.500 euro
Ufficio con rendita catastale pari ad euro 700 
700 * 105% * 50 = 36.750 euro
Terreno agricolo con reddito dominicale pari ad euro 100 
100 * 125% * 75 = 9.375 euro

Periodo di imposta

Il periodo di imposta è stabilito dall'anno solare, e dura quindi dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del tributo.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Ad esempio, l'imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14 gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.

Esenzioni ed esclusioni

Sono esenti dall'ICI:[2]

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione dell'ICI:

Aliquote e detrazioni

Aliquote e detrazioni vengono determinate annualmente da ogni singolo Comune con un'apposita delibera. Non esiste un'aliquota unica nazionale poiché l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo del 4 per mille ed un massimo del 7 per mille. Le aliquote, quindi, variano da Comune a Comune e di anno in anno, talvolta anche in misura ragguardevole.

Il D.Lgs. 446/1997 nel Titolo III (artt. 52 e 59) ha istituito per Comuni e province la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie entro certi limiti:

Attualmente le detrazioni e le riduzioni di imposta operanti sono valide per le seguenti tipologie di immobili:

La definizione esatta di tutte le aliquote e le detrazioni, quindi, diventa il risultato della combinazione tra la legislazione nazionale e la regolamentazione attuata dal singolo Comune.

Il risultato è che da un'esigenza di semplificazione è nata una giungla di aliquote e tributi locali difficilmente districabile, dato che i Comuni, pure nell'interno delle limitazioni imposte dalla legge, sono riusciti a sfoderare un'immensa fantasia nel determinare casi particolari ed aliquote differenziate.

Calcolo dell'imposta

Una volta determinata la base imponibile da assoggettare all'ICI, a questa base imponibile vanno applicate l'aliquota determinata dal Comune e le eventuali detrazioni da sottrarre al risultato del calcolo.

Esempio di applicazione dell'imposta

Fabbricato di rendita catastale di 342 euro, di categoria catastale A/8 (abitazioni in ville), destinato dal soggetto passivo ad abitazione principale.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota del 5 per mille. Allo stesso modo ha deliberato una detrazione di 130,25 euro.

Il risultato del calcolo è dunque il seguente:

  1. 342 * 105% * 100 = 35.910 euro (base imponibile ICI)
  2. 35.910 * 5‰ = 179,55 euro (imposta lorda)
  3. 179,55 - 130,25 (detrazione) = 49,3 euro (imposta netta)

Per questo Comune lo stesso fabbricato, se usato per scopi diversi dall'abitazione principale, sconta l'aliquota del 7 per mille e non può usufruire della detrazione. Per i passi dall'1 al 2 il calcolo è lo stesso; cambiano i passi successivi.

  1. invariata
  2. 35.910 * 7‰ = 251,37 euro (imposta lorda)
  3. 251,37 - 0 (nessun diritto alla detrazione) = 251,37 euro (imposta netta).

Questo è un esempio di quanto drasticamente possa cambiare l'importo dovuto con il cambio di tipologia di utilizzo dell'immobile.

In caso di più proprietari è necessario rapportare l'imposta e la detrazione alla percentuale di possesso. Ad esempio, due coniugi che possiedono l'abitazione al 50% devono pagare ciascuno la propria quota.

L'imposta andrà versata alle scadenze e con le modalità di cui all'apposito paragrafo.

Novità della Legge Finanziaria 2008 (Normativa soppressa)

Dal 2008 viene introdotta un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille del valore imponibile, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9. L'importo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 euro (pertanto per i valori imponibili superiori a 150.375,93 l'ulteriore detrazione è sempre pari a 200 euro). Anche questa detrazione è ripartita in parti uguali tra i contribuenti dimoranti nell'abitazione.

Esempio di calcolo

Fabbricato di rendita catastale di 1.000 euro, di categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), destinato dal soggetto passivo ad abitazione principale.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota del 4,6 per mille. Allo stesso modo ha deliberato una detrazione base di 103,29 euro.

Il risultato del calcolo è dunque il seguente:

  1. 1.000 * 105% * 100 = 105.000 euro (base imponibile ICI)
  2. 105.000 * 4,6‰ = 483,00 euro (imposta lorda)
  3. 105.000 * 1,33‰ = 139,65 euro (ulteriore detrazione)
  4. 483,00 - 103,29 (detrazione base) - 139,65 (ulteriore detrazione) = 240,06 euro (imposta netta)

Con l'entrata in vigore del D.L. 93/2008, poi convertito in legge L. 126/2008 pubblicata nella G.U. 174 del 26 luglio 2008, la norma riguardante la detrazione aggiuntiva disposta dalla Legge finanziaria 2008 è stata abrogata a favore della completa abolizione dell'ICI per le stesse abitazioni aventi diritto alla detrazione aggiuntiva.

Versamento dell'imposta

Scadenze

L'art. 37 - comma 13 - del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha modificato con decorrenza dal 2007 i termini di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo sempre la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Il versamento viene effettuato da ciascun proprietario proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile in due soluzioni:

Alcuni comuni consentono di effettuare un versamento complessivo alla scadenza della seconda rata.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato opzionalmente su appositi bollettini di conto corrente postale, o tramite il modello F24 ordinario, con il quale è possibile compensare l'ICI con altri tributi, oppure tramite il modello F24 predeterminato, che permette di versare esclusivamente l'ICI, senza potere effettuare compensazioni. In caso di pagamento tramite bollettino, ogni Comune indica il proprio c/c oppure il c/c di un concessionario della riscossione, che riscuote appunto al posto del Comune l'imposta.

Fino all'anno 2006, il versamento minimo previsto era di Euro 2,07. Se il versamento dovuto per la prima rata era di importo inferiore al minimo, si recuperava con il versamento a saldo.
I comuni potevano comunque deliberare limiti superiori. (Art. 6 comma 5 Decreto Legge del 31/05/1994 n. 330).

Dall'anno 2007 il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (Art. 1 comma 166 Legge 296/2006), e inoltre i Comuni hanno ora facoltà di applicare dei limiti minimi propri, in assenza dei quali si applica il limite previsto dalla normativa nazionale, ovvero dall'art. 25 della Legge 289/2002 (12,00 euro). (Art. 1 comma 168 Legge 296/2006).

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'I.C.I. in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento, calcolati a decorrere dalla data di scadenza prevista per il versamento dell'acconto. (Art. 1 comma 4-bis decreto legge del 23/01/1993 n. 16).

Dichiarazione e comunicazione ICI

Fino al 2008, la dichiarazione ICI doveva essere presentata nel momento in cui sopravveniva una variazione nella soggettività passiva o nella tipologia di utilizzo dell'immobile, se incidente sul diritto alla detrazione, ed era necessario presentare al Comune una dichiarazione che doveva esporre i dati così come erano variati.

La dichiarazione ICI deve essere presentata anche dai residenti all'estero per gli immobili posseduti nel territorio italiano.

Molti Comuni, avvalendosi della propria potestà regolamentare, avevano sostituito la dichiarazione (che è un modello unico nazionale, approvato con decreto dal Ministero delle Finanze) con la comunicazione ICI, che spesso era molto più dettagliata della dichiarazione, nonostante il vincolo di semplificazione al quale il Comune si sarebbe dovuto uniformare.

Nel 1993, anno di prima istituzione dell'imposta, praticamente tutti i soggetti che possedevano terreni e fabbricati hanno dovuto presentare tale dichiarazione allegandola al Modello 740.

Termini di presentazione

Soppressione della dichiarazione ICI per la compravendita di immobili

Il comma 53 dell'articolo 37 del Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha eliminato l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione, a decorrere dall'anno 2007. Tuttavia è previsto che fino alla data di effettiva operatività dei collegamenti telematici tra Catasto e Comuni, da accertare con la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI.

L'art. 1, comma 175 della L. 296/2006 ha però successivamente abrogato l'obbligo di presentazione della comunicazione, abrogando la lettera l) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997.

Il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio è stato emanato il 18 dicembre 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007.
A decorrere dal 2008 la dichiarazione ICI relativa all'anno precedente deve essere presentata solo se le modifiche che comportano un diverso ammontare dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni dell'imposta stessa, e quando queste variazioni non sono acquisibili dai comuni tramite le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs 463/1997, ovvero attraverso il modello unico informatico - MUI utilizzato obbligatoriamente dai notai per le annotazioni immobiliari.

Poteri del comune

La cosiddetta potestà regolamentare è disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che ha delineato i confini entro i quali le province e i comuni possono deliberare con specifici regolamenti i propri tributi, ed è alla base del cosiddetto federalismo fiscale.

Il comune controlla le:

Il comune emette l'avviso di liquidazione con:

L'avviso di liquidazione deve essere notificato entro il termine di decadenza del 31/12 del quinto anno successivo a quella chi è stata presentata la dichiarazione. Il comune provvede alla rettifica della dichiarazione nel caso di:

Il comune emette l'avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta dovuta e le relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Sanzioni

Le sanzioni riguardanti l'ICI sono disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992, e le principali sono le seguenti:

Anche alle sanzioni in materia di ICI può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, del quale si può usufruire nel caso in cui l'infrazione non sia già stata accertata, e non siano in corso ispezioni, verifiche o altre operazioni di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Note

  1. ^ Prodi-Berlusconi, duello ad alta tensione http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/Notizie/Politiche2006/articoli/04_Aprile/03/berlu_prodi.shtml
  2. ^ Art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992
  3. ^ se diversi da quelli di cui il comune è proprietario oppure titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio
  4. ^ articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
  5. ^ Articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
  6. ^ Per attività di religione e di culto si intendono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana" (art. 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n. 222). Per attività diverse da quelle di religione o di culto si intendono "quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro" (art. 16, lettera b, della legge 20 maggio 1985, n. 222)

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