Imposta provinciale di trascrizione

L'imposta provinciale di trascrizione, meglio nota con la sigla IPT, è un tributo che grava sugli autoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana e applicata alle formalità richieste dal Pubblico Registro Automobilistico per l'iscrizione, trascrizione, e annotazione dei veicoli sul registro medesimo.

Storia modifica

Istituita dall'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, il valore dell'imposta, come determinato dai commi 2 e 11 del suddetto articolo, con decreto ministeriale n.435 del 27 novembre 1998.

Determinazione dell'importo modifica

La provincia nel quale il veicolo viene immatricolato può deliberare di aumentare le misure basi sino ad un massimo del 30%.

Questi aumenti devono essere adottati ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dal 1º gennaio dell'anno cui è riferito il bilancio di previsione ed obbligatoriamente notificati entro 10 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione provinciale.

Sanzioni modifica

Come stabilito dall'articolo art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione in caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'IPT, è unica ed è dovuta nella misura del 30% dell'importo non versato, è uguale per tutte le province ed è disciplinato dal D.lgs 18 dicembre 1997, n 472.

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