Incaricato di pubblico servizio

Con incaricato di pubblico servizio, si indica una qualifica riconosciuta dalla legge italiana, a particolari soggetti sulla base dello status giuridico e delle funzioni svolte da questi ultimi.

Descrizione modifica

Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo i poteri di quest'ultimo. I soggetti qualificati come soccorritori, se svolgono attività qualificata come servizio pubblico possono essere definiti incaricati di pubblico servizio.

Attribuzione della qualifica modifica

Il codice penale italiano definisce così un incaricato di pubblico servizio:

  • Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.[1]»

Ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha modificato l'art. 138 del TULPS anche la guardia particolare giurata, che lavori alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, addetto alla vigilanza e custodia di beni mobili e immobili, è qualificabile un "incaricato di pubblico servizio":

«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.[2]»

La tutela giuridica modifica

L'incaricato di pubblico servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

  • Art. 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale:

«Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.»

  • Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità:

«Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»

  • Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale:

«Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.»

Note modifica

Voci correlate modifica

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 51327