Legislazione italiana sulle armi

La legislazione italiana sulle armi è la disciplina giuridica sulle armi vigente nella Repubblica Italiana.

Evoluzione storica modifica

Dopo la proclamazione del Regno d'Italia la normativa principale venne raccolta nel TULPS e nel relativo regolamento di attuazione. In base a tale normativa le armi prodotte fino al 1890 erano considerate "antiche" e come tali trattate in modo diverso da quelle cosiddette "moderne", il successivo sviluppo tecnologico così come il loro uso è stato quindi preso in considerazione dal legislatore solo dopo la fine della prima guerra mondiale con regolamenti e norme che, partendo dalle attività di verifica della sicurezza sono arrivati alla definizione di quella struttura che, aggiornata di volta in volta alle necessità storiche del momento, rappresenta ancora oggi la struttura normativa dell'argomento.

Generalità modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Arma propria e Arma impropria.

La legge italiana distingue tra arma propria ed arma impropria, disciplinandone l'utilizzo delle prime e vietando in modo assoluto il porto delle seconde senza un giustificato motivo. In particolare, secondo gli articoli 585 e 704 del codice penale italiano s'intendono per armi quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Le armi ammesse al commercio sono quelle che rispettano determinati parametri accertati dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali" (BNP) ; vi sono poi alcuni tipi di armi dette a "modesta capacità offensiva" (MCO) che non necessitano di porto d'armi se certificate dal Banco Nazionale di Prova come incapaci di erogare un'energia cinetica superiore a 7,5 Joule, i quali devono essere misurati in volata e garantiti dal fabbricante/assemblatore/importatore tramite l'apposizione del numero di conformità (rilasciato dal BNP) e di un marchio (registrato presso il BNP) su ogni esemplare da immettere sul mercato, in modo da attestare la conformità di ogni singolo esemplare con quello a suo tempo certificato dal BNP. Come per le armi da sparo ad uso civile, anche le MCO non possono avere funzionamento automatico (raffica).

Ai sensi d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, i caricatori delle armi da fuoco sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se superiori a 10 colpi per arma lunga o 20 se per arma corta, e dopo l'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a decorrere dal 1º gennaio 2012, tutte le armi possono essere prodotte e importate solo previa classificazione da parte del BNP non dovendo più recare alcun numero di catalogo che non costituisce più segno distintivo la cui mancanza rende l’arma clandestina.

Classificazione delle armi da fuoco modifica

In accordo alle Direttive UE il banco nazionale di prova classifica le armi in tre macro-categorie:

  • Categoria A - Armi da fuoco proibite
  • Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
  • Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione
  • Categoria D - Altre armi da fuoco

Quest'ultima abrogata dalla Direttiva (UE) 2017/853 successivamente codificata nella Dir. (UE) 2021/555 è rinominata come categoria "C7".

Importazione ed esportazione modifica

Riguardo alla disciplina sulle importazioni ed esportazioni di armi da guerra, era in principio regolata dall'art. 28 del TULPS e dagli articoli 41-58 del relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635); una nuova disciplina venne stabilita poi con l'approvazione della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Secondo la norma del 1990 è necessaria una licenza per ogni spedizione di armi (in transito, importazione o esportazione), indicante quantità e specie di ogni materiale trasportato (e le modalità logistiche del trasporto: peso e dimensione di ogni cassa o pianale, con il relativo contenuto). Il materiale può essere sottoposto a controlli in dogana, ovvero nei luoghi di consegna indicati nella documentazione (apertura degli imballi, controllo inventariale delle quantità di ogni particolare, della conformità agli eventuali disegni tecnici allegati).

Nella documentazione non è obbligatorio allegare i disegni tecnici delle parti d'arma, che sono "più parlanti" di una codifica dei part number proprietaria delle aziende produttrici e di una descrizione testuale libera, e che sono uno dei primi criteri per stabilire la natura di un manufatto, e se si deve applicare la legge 185. Il materiale destinato ad uso militare che non abbia come scopo l'offesa alla persona (es divise, ottiche, mezzi non armati ecc), può essere movimentato ai sensi della "Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada", senza nessun tipo di licenza o controllo doganale particolare.

La pratica delle triangolazioni è severamente vietata, e i produttori che tentano di eluderle il divieto di trattare con Paesi in guerra, regimi che violino i diritti umani o siano nemici della NATO, vanno incontro a severe sanzioni la minore delle quali è l'immediata sospensione o ritiro delle licenze di fabbricazione, commercio ed esportazione.

Tutte le transazioni economiche relative ad attività di esportazione, Importazione o transito intracomunitario di Materiali d'armamento possono avvenire solo tramite una Banca (intermediatrio finanziario) registrata presso il sistema telematico del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) che provvede a registrare l'operazione e metterla a disposizione delle verifiche dell'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d'Armamento (UAMA) istituita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che rilascia le licenze previste dalla L.185/90 e coordina le attività di ingresso ed uscita dal territorio nazionale di tutti i Materiali d'armamento definiti dall'Unione Europea verificando la correttezza delle operazioni con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e coordinandosi con il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e Finanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le corrispondenti autorità dei paesi membri dell'Unione Europea.

Autorizzazioni e limiti per porto e detenzione modifica

Una licenza di porto d'armi in corso di validità è titolo valido per l'acquisto di qualunque arma classificata Archiviato il 13 giugno 2021 in Internet Archive. dal Banco Nazionale di Prova e del relativo munizionamento nei limiti posti dalla legge.

Qualunque licenza di "Porto" consente al titolare l'acquisto, il trasporto e la detenzione di tutte le tipologie di armi di seguito elencate, mentre il porto vero e proprio è limitato alla sola tipologia di arma e contesto indicati nel titolo.

Porto d'armi per "Difesa"; Caccia"; "Tiro a volo" e "Bastone animato" consentono acquisto e detenzione di:

  • Armi
    • Una quantità "illimitata" di armi da caccia, ovvero lunghe, non a gas compressi e non somiglianti ad armi da guerra;
    • Fino ad un massimo di dodici armi sportive, ovvero classificate dal Banco Nazionale di Prova come tali;
    • Fino ad un massimo di tre armi comuni, ovvero non da caccia e non sportive. Queste armi sono le uniche a poter essere portate per difesa personale dagli aventi titolo, e inoltre non possono essere oggetto di comodato tra soggetti privati.
    • Fino ad un massimo di otto armi antiche, artistiche o rare, ovvero fabbricate anteriormente al 1890 o decretate dal Ministero per i beni culturali;
  • Munizioni
    • Per pistola o rivoltella: fino ad un massimo di 200 colpi con obbligo di denuncia. Rientrano in questa categoria anche le munizioni destinate ad armi lunghe camerate per un calibro da arma corta o un calibro non da caccia.
    • Per fucile da caccia: fino ad un massimo di 1.500 colpi totali, con obbligo di denuncia delle munizioni per arma a canna rigata e di quelle a palla per arma a canna liscia; le munizioni spezzate per arma a canna liscia sono soggette ad obbligo di denuncia solo al raggiungimento di 1000 colpi totali, ovvero rientrano in questo conteggio anche le altre munizioni da caccia già soggette ad obbligo di denuncia.
    • Munizioni a salve: sono soggette ad obbligo di denuncia solo se destinate ad un'arma vera, e pertanto in questo caso fanno cumulo con le normali munizioni.
    • Reintegro munizioni: non è soggetto a denuncia, purché non venga mai superato il numero di munizioni denunciato originariamente.
    • Licenza Prefettizia: è facoltà del Prefetto concedere ai tiratori sportivi agonisti (previa specifica richiesta e dimostrazione dello status di tiratore agonista) una speciale licenza che consente la detenzione di ulteriori 1500 colpi per arma corta in aggiunta ai 200 consentiti di base. Tale licenza abilita anche al trasporto di un numero massimo di 600 colpi per arma corta.
  • Polvere
    • Al tiratore è inoltre concesso acquisto e detenzione di polveri da lancio ai fini della ricarica delle munizioni sparate, nella quantità massima di 5 chili rappresentati dalla somma della quantità di polvere detenuta più la quantità di polvere equivalente (PE) alle munizioni detenute, secondo le equivalenze di legge. Un titolare di porto d'armi che abbia denunciato la detenzione di 200 colpi per pistola o rivoltella (0,05 kg di PE) più 1.500 per arma da caccia (2, 68 kg PE) e 1.700 capsule di innesco (0,08 kg di PE) potrà legalmente detenere nelle modalità stabilite dalla legge, fino ad un massimo di 2,2 kg di polveri da lancio. Anche il reintegro della polvere non è soggetto a denuncia, fermo restando il non superamento del quantitativo denunciato originariamente.

La licenza di Collezione è Titolo abilitante ad acquisto e detenzione per fini collezionistici, consentendo di superare i normali limiti di armi detenibili. Tuttavia, le armi inserite in collezione non possono essere portate ed è vietato detenere munizioni ad esse destinate, a meno che non si abbia altre armi di pari calibro fuori dalla collezione. Possono, però, essere trasportate ai poligoni per una prova periodica a intervalli non inferiori a 6 mesi, e per ogni occasione è consentito l'acquisto di 62 cartucce non soggette a denuncia, che andranno consumate entro 24 ore dall'acquisto.

Il nulla osta all'acquisto di armi e munizioni autorizza, implicitamente, il trasporto una tantum degli oggetti acquistati per raggiungere il luogo di detenzione.

Le armi e le munizioni acquistate, se soggette ad obbligo di denuncia, devono essere denunciate all'autorità di PS del luogo di residenza o domicilio entro 72 ore dalla transazione, anche per via telematica (PEC). Sarà necessaria una nuova denuncia in caso di variazione del luogo di detenzione.

Limitazioni sulle munizioni per arma da fuoco modifica

Il comma 4^ dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975 prescrive:

"[4.] Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore."

La circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.11764.10171 del 17 giugno 1992 afferma che sono vietate ai privati i proiettili perforanti, i proiettili traccianti e quelli esplosivi mentre è vietato l'uso dei proiettili a punta cava solo per la difesa personale ma non per attività ludiche o della caccia.[1]

Le "armi a modesta capacità offensiva" modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Arma ad aria compressa.

Secondo la legge italiana, le armi certificate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali come incapaci di erogare un'energia cinetica pari o superiore a 7,5 joule (ad esempio alcune armi ad aria compressa), sono di libera vendita ai soggetti maggiorenni e senza obbligo di denuncia, come stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.[2] Possono essere a colpo singolo o con fuoco semiautomatico ma non automatiche, ovvero in grado di sparare a raffica. Il loro uso e trasporto è disciplinato dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362.[3]

Tutte le armi capaci di sviluppare un'energia cinetica in volata pari o superiore ai 7,5 joule sono per la legge italiana armi comuni da sparo il cui acquisto e detenzione richiedono licenza di detenzione di armi e denuncia di possesso.

Normativa principale modifica

Regio Decreto Legge 30-12-1923 n. 3152. modifica

Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

Entrato in vigore il 24/02/1924 come Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, è stato sostituito dalla legge 23 febbraio 1960 n. 186. e definitivamente abrogato con il D.Lgs 13 dicembre 2010 n. 212.

Istituisce la prova obbligatoria delle armi da fuoco "di qualunque calibro o dimensione" prodotte o introdotte nel regno, da parte di uno dei banchi di prova riconosciuti per le armi portatili da fuoco.

Si annota che al tempo non era ancora stato stabilito l'obbligo di matricolazione delle armi che, ai fini delle registrazione delle prove effettuate, veniva realizzata a cura del Banco di Prova marcando il numero progressivo della prova effettuata fino al promulgamento del:

Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848. modifica

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Prima stesura del testo poi consolidato nel 1931 sancisce all'art. 34, l'obbligo di registrazione delle operazioni giornaliere che, a partire dall'entrata in vigore della norma, ha obbligato fabbricanti ed importatori a provvedere alla matricolazione delle armi da sottoporre poi a prova forzata da parte dei Banchi nazionali di Prova.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n 773. modifica

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Sostituendo il precedente risulta tuttora in vigore.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 modifica

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico R.D. 773/31.

Con il precedente rappresenta le fondamenta del diritto delle armi in Italia.

Legge 23 febbraio 1960, n. 186 modifica

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

Consolida il precedente, regolamentando le attività del banco Nazionale di Prova ed è tuttora in vigore.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 modifica

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

Legge 18 giugno 1969 n. 323 modifica

Porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo..[4]

Legge 18 aprile 1975, n. 110 modifica

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Legge approvata durante il periodo degli "anni di piombo" nonché sull'onda dei fermenti politici modificó il TULPS è introdusse diversi vincoli e limiti alla detenzione e porto di armi per i privati.

Decreto Ministero degli Interni 16 agosto 1977 modifica

Iscrizione o rifiuto catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Decreto Ministero degli Interni 14 aprile 1982 modifica

Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.

Legge 25 marzo 1986, n. 85 modifica

Armi per uso sportivo;

Legge 9 luglio 1990, n. 185 modifica

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Recepimento delle direttive riguardanti l'uniformazione delle modalità di controllo ed autorizzazione di esportazione, importazione e transito intracomunitario dei materiali destinati all'equipaggiamento dei corpi armati degli stati.

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 modifica

Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Indica gli strumenti per il prelievo venatorio escludendo le armi corte ed abolisce il limite per la detenzione delle armi da caccia (art. 37).

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 modifica

Recepimento direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Prima Direttiva armonizzante le normative sulle armi comuni da sparo nella Comunità Economica Europea.

Legge 6 dicembre 1993 n. 509 modifica

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile che riconosce nella CIP l'autorità di riferimento tecnico per le munizioni destinate all'uso da parte dei privati.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1996 n. 635 modifica

Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Decreto Ministeriale 28 aprile 1998 modifica

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale.

Decreto Ministeriale 9 agosto 2001 n. 362 modifica

Liberalizzazione delle Armi a Modesta Capacità Offensiva e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 modifica

Prima modifica alla Direttiva armi.

Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione edella detenzione di armi.

Legge 12 novembre 2011 n. 183 modifica

Legge di stabilità 2012.

Alla voce "riduzione degli oneri per le imprese" abroga all'articolo 14 il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Legge 7 agosto 2012 n. 135 modifica

Assegna (art. 12-sexiesdecies) al Banco Nazionale di Prova il compito di verificare la qualità di arma comune da sparo, la corrispondenza alle categorie di dui alla normativa europea, rendendo accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta.

Decreto Ministeriale 7 gennaio 2013 n. 19 modifica

Regolamento attuativo Legge 9 luglio 1990, n. 185 sul esportazione e transito dei Materiali d'armamento.

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 in seguito codificato nella (UE) 2021/555 modifica

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Introduce numerosi aggiornamenti a diverse norme relative alle armi comuni da sparo, le più significative sono:

  • Articolo 2:
    • Introduce tra le categorie consentite ai privati la categoria "A - Proibite"
    • Elimina dall'elenco delle "Parti essenziali d'arma" il cui trasporto è soggetto ad avviso all'autorità:
      • Carcasse
      • Silenziatori
    • Inserisce la definizione di "arma da fuoco camuffata" per quelle fabbricate o trasformate ai fine di assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto.
  • Articolo 3
    • Autorizza i Titolari di licenza per la fabbricazione di armi comuni (Art. 31 TULPS) alla "rottamazione" delle parti d'arma "fabbricate e non ancora immesse sul mercato" previa annotazione dell'avvenuta rottamazione sul registro prescritto all'art. 35 del RD 773/31 TULPS.
    • Stabilisce assolto l'obbligo di avviso all'Autorità del trasporto di armi o parti d'arma in carico a commercianti, fabbricanti e riparatori mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto, per via telematica (tramite PEC) con l'obbligo di accompagnare il trasporto con la copia delle comunicazione.
    • Estende la facoltà di denuncia telematica (tramite PEC) al "Locale Comando dell'Arma dei Carabinieri" .
    • Esclude dall'obbligo di presentazione del certificato medico di idoneità psichica i collezionisti di armi antecedenti il 1890 (Già liberalizzate).
  • Articolo 4
    • Riduce da sei a cinque la validità del titolo di licenza di porto d'armi per tiro a volo.
  • Articolo 5
    • Inserisce tra le armi "da guerra" quelle "camuffate".
    • Stabilisce la capacità massima dei caricatori legalmente detenibili dai privati senza denuncia a:
      • Armi lunghe: 10 colpi più uno in camera. Resta l'obbligo di denuncia dei caricatori di capacità superiore a 10.
      • Armi corte: 20 colpi più uno in camera. Resta l'obbligo di denuncia dei caricatori di capacità superiore a 20.
    • Porta da 6 a 12 il numero di armi detenibili dai privati se classificate "Sportive" dal Banco Nazionale di Prova.
    • Introduce per i titolari di licenza di collezione, la facoltà di provare, al massimo ogni sei mesi, le armi collezionate consumando fino a 62 colpi per arma, colpi da consumare al massimo entro le 24 ore dall'acquisto.
    • Marcatura delle armi comuni da Sparo prodotte, assemblate o introdotte nello stato con una "Marcatura Unica, chiara e permanente" da apporre a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore, senza ritardo dopo la fabbricazione, l'assemblaggio o l'importazione, su un'area delimitata delle parti essenziali dell'arma, consistente in:
      • Nome sigla o marchio del Fabbricante, Assemblatore o Importatore.
      • Anno di Fabbricazione, assemblaggio o Importazione.
      • Luogo di Fabbricazione Assemblaggio o Importazione.
      • Numero di serie [Matricola].
    • Fa decadere la facoltà di acquisto "a distanza" tramite Nulla Osta del Prefetto.
  • Articolo 9
    • Abolite le competenze della "Commissione Consultiva centrale per il controllo delle armi" in merito alla conformità delle armi a Modesta Capacità Offensiva stesse ai requisiti delle armi concesse ai privati.

Legge 23 dicembre 2021 n. 238 modifica

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea": l'art. 18 elimina il divieto all'uso civile delle armi corte semiautomatiche in calibro 9x19 e introduce l'obbligo di specifiche marcature sulle munizioni del medesimo calibro destinate alle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato[5].

Note modifica

Bibliografia modifica

  • Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico. Ezio Cecchini. Tecnologia e arte militare, 1997, FUSA, Roma.
  • Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico. Ezio Cecchini. Le istituzioni militari. 1986, Stilgrafica, Roma.
  • Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico. Nicola Marselli. La guerra e la sua storia. 1986, Stabilimento Grafico Militare, Gaeta.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàLCCN (ENsh2008120621 · J9U (ENHE987007540397305171