Libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici.

Disciplina della libertà di manifestazione del pensiero

Fondamenti nelle Costituzioni

Quindi questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948:

Una definizione della libertà di manifestazione del pensiero è inclusa nel primo comma dell'art. 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:

La libertà di espressione è sancita anche dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:

La violazione del citato art. 10 della Convenzione europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato Italiano, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni[1].

L'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Saranno proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista.

L'art. 21 della Costituzione stabilisce che:

La Corte di Cassazione italiana ha recentemente stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca: veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false), continenza e interesse pubblico. Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati. Al riguardo operano i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria. In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy del 1996. Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996.

Diritti e libertà

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:

La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. diritto all'informazione.

La libertà di pensiero è, tra l'altro, considerata come corollario dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede l'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell'antico Stato liberale.

Giurisprudenza

La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica. Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l’utilità della libera discussione delle questioni politiche[3].

Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori.

Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino[4].

Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria[5].

Limiti

Pur non esistendo dubbi, riguardo il fatto che la libertà di manifestazione del pensiero faccia parte di quelle libertà fondamentali che la Costituzione italiana protegge, è corretto per la generalità dei cittadini, che questa libertà abbia dei limiti. Questi sono posti dalla legge e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali o espressamente dichiarati o comunque riconducibili alla Carta costituzionale. Il diritto di manifestare il proprio pensiero, infatti, non è tutelato incondizionatamente e non garantisce secondo quanto previsto dalla Costituzione una libertà illimitata della sua manifestazione. Per questo motivo, davanti a questo diritto sono posti dei limiti che derivano dalla tutela del "buon costume" o dall'esistenza di beni o interessi diversi che sono allo stesso modo protetti e garantiti dalla Costituzione, con l'intento di limitare tutte quelle azioni che andrebbero a danneggiare la sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una delle finalità immanenti del sistema. Da notare che il concetto di diritto deve necessariamente coesistere con il concetto di "limite" nell'ambito dell'ordine pubblico. Le varie sfere giuridiche, limitandosi tra loro, cercano di mantenere quell'equilibrio in grado di mantenere la convivenza civile ordinata. È quindi da escludere che la Costituzione enunciando il diritto di libera manifestazione del pensiero, voglia consentire quelle attività in grado di turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, non sottraendo così alle forze dell'ordine la funzione di prevenzione dei reati.

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:

In realtà il concetto di buon costume non deve essere inteso in senso ampio e generico come sinonimo di pubblica moralità ma con un' interpretazione più restrittiva, va riferito esclusivamente a ciò che riguarda il pudore sessuale, con speciale interesse alla tutela dei minori e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale:

si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.).
Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale:
(...) il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. (...)

Si legge al comma 6 dell’art.21 della Costituzione: << Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.>>

Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.

Per quanto riguarda il contenuto vario del concetto di "buon costume", sin dalla sentenza n°9 del 1965, la corte ha chiaramente affermato che: << il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti >>. In seguito, la stessa Corte ha affermato che, rientrando tra i concetti non "suscettibili di una categorica definizione", il buon costume è dotato anche di relatività storica, dato che "varia notevolmente, secondo le condizioni storiche di ambiente e di cultura". La Corte precisa, infine, che tale relatività non impedisce di dare un significato sufficientemente determinato al termine, essendo questo un concetto così diffuso e utilizzato ed aggiungendo che in un determinato periodo storico, si sia "in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui si realizzano" (sentenza n°191 del 1970). Bisogna tener conto che l'interprete della Costituzione, insieme con il legislatore in sede di attenuazione del bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali, deve attenersi all'imprescindibile criterio secondo cui, poiché "la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio (...)per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso", ne consegue che si può "limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla"(v.sent. n° 487 del 1989).

da applicarsi indistintamente su quei mezzi di informazione che oggi vengono definiti social network o su forum privati dove l'accesso è consentito solo ad utenti registrati che accettano in toto le regole di comportamento del forum stesso e non usano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti, ove non siano in contrasto con i punti precedenti.

Diritto europeo dell’informazione e della comunicazione

Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea

I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

Strumenti di tutela

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 29

Articolo 10 CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione.

Tutela della libertà di espressione nell’Unione Europea

Art. 6-7 TUE

L'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE) elenca i principi comuni agli Stati membri: libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto. Tale lista pone la persona al centro della costruzione europea e qualsiasi persona può riconoscersi in essa, indipendentemente dalla propria origine nazionale o socioculturale. Il rispetto di detti principi comuni è una condizione di appartenenza all'Unione, e gli articoli 7 TUE (introdotto dal trattato di Amsterdam, modificato poi a Nizza) e 309 TCE (trattato che istituisce la Comunità europea) danno alle istituzioni gli strumenti atti a garantire il rispetto dei valori comuni da parte di ogni Stato membro. A differenza del trattato di Amsterdam, che prevedeva una possibilità d'intervento dell'Unione soltanto a posteriori, nell'eventualità di violazione grave e persistente dei valori comuni, il trattato di Nizza ha previsto all'articolo 7 TUE un meccanismo preventivo in caso di evidente rischio di violazione grave, rendendo in tal modo molto più operativi gli strumenti di cui l'Unione già disponeva.

Articolo 11 – Carta di Nizza


Note

  1. ^ www.dirittiuomo.it - Home Page
  2. ^ Sent. Corte Costituzionale n. 126/1985.
  3. ^ Corte Europea di Strasburgo, caso Lingens, 8 luglio 1986; Corte Europea di Strasburgo, caso Oberschick, 1.07.1997.
  4. ^ Cass. pen., Sez. V, n. 19509/2006.
  5. ^ Cass. pen., Sez. VII, n. 11928/1998; n. 3473/1984.

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

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