Multilateral Instrument Matching Database

Il Multilateral Instrument Matching Database, anche detto Matching Database, è un prototipo di intelligenza artificiale creato dall'OCSE per l'applicazione della Convenzione multilaterale anti-BEPS (Base erosion and profit shifting).

La Convenzione multilaterale modifica

La Convenzione multilaterale, adottata nel novembre 2016 da oltre 100 giurisdizioni (Stati, Dipendenze della Corona Britannica, Regni e Territori autonomi) ed entrata in vigore dal 1º luglio 2018,[1] è un trattato di diritto internazionale pubblico che persegue lo scopo di aggiornare e modificare simultaneamente le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) vigenti al fine di arginare condotte di pianificazione fiscale aggressiva.[2] Essa consente di mutare il sistema delle CDI delle giurisdizioni che aderiscono al trattato senza che questi debbano rinegoziare i trattati bilaterali che li coinvolgono uno ad uno. Non abroga e non sostituisce i trattati bilaterali, né modifica direttamente le disposizioni ma agisce sulle norme di questi ultimi, che restano efficaci nella misura in cui non siano modificate, sostituite o integrate dalla Convenzione: pertanto, la Convenzione va applicata insieme al trattato che modifica.[3]

(EN)

«In addition to saving jurisdictions from the burden of bilaterally re-negotiating these treaties, the Multilateral Instrument results in more certainty and predictability for businesses, and a better functioning international tax system for the benefit of our citizens.»

(IT)

«Oltre a salvare le giurisdizioni aderenti dall'onere di rinegoziare bilateralmente questi trattati, la Convenzione multilaterale si traduce in maggiore certezza e prevedibilità per le imprese e in un sistema fiscale internazionale più funzionante a beneficio dei nostri cittadini.»

La Convenzione multilaterale non mira solo ad attuare le misure anti-BEPS, ma a farlo in modo uniforme: nasce con lo scopo di aggiornare e uniformare i trattati contro le doppie imposizioni, alcuni dei quali sono stati conclusi molti anni fa e non seguono il modello di convenzione OCSE. Con l'obiettivo di raggiungere l’adesione del maggior numero possibile di Stati, e per lasciare ampia libertà di scegliere se e come modificare i propri trattati, la Convenzione prevede tre tipi di strumenti capaci di modellare la disciplina sostanziale: clausole di compatibilità, opzioni e riserve.[2]

Clausole di compatibilità modifica

La Convenzione multilaterale ha predisposto l'utilizzo di clausole di compatibilità, che si occupano di impedire che possano sorgere dei conflitti nell'applicazione della Convenzione multilaterale e le singole CDI vigenti. Le clausole di compatibilità definiscono in quale misura operano le nuove norme introdotte dalla Convenzione rispetto alle CDI, in modo che la disciplina che ne scaturisce non risulti contraddittoria.[2]

La Convenzione utilizza quattro diverse clausole di compatibilità:

  1. che la disposizione si applichi “al posto di” una disposizione esistente e non si applichi quando tale disposizione non esiste (effetto correttivo);
  2. “si applichi a” o “modifichi” una norma preesistente senza sostituirla (effetto integrativo);
  3. che si applichi “in assenza” di una disposizione corrispondente (effetto additivo);
  4. si applichi “al posto” di una disposizione esistente, indipendentemente dal fatto che tale disposizione sia esistita e/o se tale disposizione esistente sia stata notificata al depositario (effetto sostitutivo).[4]

Il regime delle opzioni modifica

Oltre alle clausole di compatibilità, la Convenzione multilaterale prevede un ulteriore strumento di flessibilità: il regime delle opzioni. Si tratta di discipline alternative che spetta allo Stato scegliere se utilizzare o meno. Esercitando le opzioni, uno Stato può scegliere di applicare (opt-in clauses) o non applicare (opt-out clauses) alcune norme, o parti di esse. In particolare le prime (opt-in clauses), consentono agli Stati di sottoporsi volontariamente ad una regolamentazione che non è necessariamente imposta dalla Convenzione.[2][5]

Il regime delle riserve modifica

Infine, la Convenzione predispone la possibilità per gli Stati membri di formulare riserve, con l'effetto di modificare la disciplina applicabile. Questa facoltà è però limitata ai soli casi espressamente consentiti dalla Convenzione. L'art. 28 della Convenzione elenca i casi in cui le riserve sono ammesse e ne stabilisce le modalità di formulazione e gli effetti.[1]

Parti firmatarie della Convenzione multilaterale modifica

Di seguito è riportato un elenco delle Parti firmatarie della Convenzione (a novembre 2022). Delle 100 giurisdizioni interessate, 79 hanno depositato il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, mentre 3 nuove giurisdizioni (Algeria, eSwatini, Libano) hanno espresso l'intenzione di voler firmare la Convenzione.[6]

Territori aderenti Data della firma Entrata in vigore
1   Albania 28/05/2019 01/01/2021
2   Andorra 07/06/2017 01/01/2022
3   Arabia Saudita 18/09/2018 01/05/2020
4   Argentina 07/06/2017 non in vigore
5   Armenia 07/06/2017 non in vigore
6   Australia 07/06/2019 01/01/2019
7   Austria 07/06/2019 01/07/2018
8   Bahrein 27/11/2020 01/06/2022
9   Barbados 24/01/2018 01/04/2021
10   Belgio 07/06/2017 01/10/2019
11   Belize 11/01/2019 01/08/2022
12   Bosnia ed Erzegovina 30/10/2019 01/01/2021
13   Bulgaria 07/06/2017 01/01/2023
14   Burkina Faso 07/06/2017 01/02/2021
15   Camerun 11/07/2017 01/08/2022
16   Canada 07/06/2017 01/12/2019
17   Cile 07/06/2017 01/03/2021
18   Cina 07/06/2017 01/09/2022
19   Cipro 07/06/2017 01/05/2020
20   Colombia 07/06/2017 non in vigore
21   Corea del Sud 07/06/2017 01/09/2020
22   Costa d'Avorio 24/01/2018 non in vigore
23   Costa Rica 07/06/2017 01/01/2021
24   Croazia 07/06/2017 01/01/2021
25   Curaçao 20/12/2017 01/07/2019
26   Danimarca 07/06/2017 01/01/2020
27   Egitto 07/06/2017 01/01/2021
28   Emirati Arabi Uniti 27/06/2018 01/09/2019
29   Estonia 29/06/2018 01/05/2021
30   Fiji 07/06/2017 non in vigore
31   Finlandia 07/06/2017 01/06/2019
32   Francia 07/06/2017 01/01/2019
33   Gabon 07/06/2017 non in vigore
34   Georgia 07/06/2017 01/07/2019
35   Germania 07/06/2017 01/04/2021
36   Giamaica 24/01/2018 non in vigore
37   Giappone 07/06/2017 01/01/2019
38   Giordania 19/12/2019 01/01/2021
39   Grecia 07/06/2017 01/07/2021
40   Guernsey 07/06/2017 01/06/2019
41   Hong Kong 07/06/2017 01/09/2022
42   India 07/06/2017 01/10/2019
43   Indonesia 07/06/2017 01/08/2020
44   Irlanda 07/06/2017 01/05/2019
45   Islanda 07/06/2017 01/01/2020
46   Isola di Man 07/06/2017 01/07/2018
47   Israele 07/06/2017 01/01/2019
48   Italia 07/06/2017 non in vigore
49   Jersey 07/06/2017 01/07/2018
50   Kazakhstan 25/06/2018 01/10/2020
51   Kenia 26/11/2019 non in vigore
52   Kuwait 07/06/2017 non in vigore
53   Lesotho 09/02/2022 01/11/2022
54   Lettonia 07/06/2017 01/02/2020
55   Liechtenstein 07/06/2017 01/04/2020
56   Lituania 07/06/2017 01/01/2019
57   Lussemburgo 07/06/2017 01/08/2019
58   Macedonia del Nord 29/01/2020 non in vigore
59   Malesia 24/01/2018 01/06/2021
60   Malta 07/06/2017 01/04/2019
61   Marocco 25/06/2019 non in vigore
62   Mauritius 05/07/2017 01/02/2020
63   Messico 07/06/2017 non in vigore
64   Monaco 07/06/2017 01/05/2019
65   Mongolia 06/10/2022 non in vigore
66   Namibia 30/09/2021 non in vigore
67   Nigeria 17/08/2017 non in vigore
68   Norvegia 07/06/2017 01/11/2019
69   Nuova Zelanda 07/06/2017 01/10/2018
70   Oman 26/11/2019 01/11/2020
71   Paesi Bassi 07/06/2017 01/07/2019
72   Pakistan 07/06/2017 01/04/2021
73   Panama 24/01/2018 01/03/2021
74   Papua Nuova Guinea 23/01/2019 non in vigore
75   Perù 27/06/2018 non in vigore
76   Polonia 07/06/2017 01/07/2018
77   Portogallo 07/06/2017 01/06/2020
78   Qatar 04/12/2018 01/04/2020
79   Regno Unito 07/06/2017 01/10/2018
80   Repubblica Ceca 07/06/2017 01/09/2020
81   Romania 07/06/2017 01/06/2022
82   Russia 07/06/2017 01/10/2019
83   San Marino 07/06/2017 01/07/2020
84   Senegal 07/06/2017 01/09/2022
85   Serbia 07/06/2017 01/10/2018
86   Seychelles 07/06/2017 01/04/2022
87   Singapore 07/06/2017 01/04/2019
88   Slovacchia 07/06/2017 01/01/2019
89   Slovenia 07/06/2017 01/07/2018
90   Spagna 07/06/2017 01/01/2022
91   Sud Africa 07/06/2017 01/01/2023
92   Svezia 07/06/2017 01/10/2018
93   Svizzera 07/06/2017 01/12/2019
94   Thailandia 09/02/2022 01/07/2022
95   Tunisia 24/01/2018 non in vigore
96   Turchia 07/06/2017 non in vigore
97   Ucraina 23/07/2018 01/12/2019
98   Ungheria 07/06/2017 01/07/2021
99   Uruguay 07/06/2017 01/06/2020
100   Vietnam 09/02/2022 non in vigore

Funzionamento del Matching Database modifica

Il Matching Database si pone come strumento necessario nel tentativo di realizzare un superamento dell’ottica esclusivamente bilaterale propria del sistema fiscale internazionale previgente[2]: infatti, soluzioni bilaterali ma non coordinate favoriscono quella situazione di vuoto normativo nella quale sono incrementate strategie di pianificazione fiscale che sfruttano le lacune e le divergenze nel sistema tributario internazionale al fine di trasferire artificialmente i profitti in Paesi a bassa o nulla tassazione (Base erosion and profit shifting).[7]

Il Matching Database opera come una banca dati elettronica ed ha il compito di assistere gli Stati nell'interpretazione delle clausole di compatibilità e nel coordinamento delle norme della Convenzione con quelle dei trattati bilaterali. Esso incrocia le disposizioni della Convenzione e quelle dei singoli trattati bilaterali al fine di segnalare all'interprete quale norma è stata modificata ed in quale modo, indicandogli quindi la norma che deve essere applicata alla fattispecie concreta.[8]

Di fatto, il Matching Database esegue un algoritmo programmato per tradurre in termini matematici le relazioni tra le norme al fine di ottenere la norma convenzionale modificata (output).[9]

«Le relazioni tra norme, che l’algoritmo elabora, sono espresse in termini binari, ossia di vero o falso, e sono legate tra loro da connettivi logici (es., se, o) cui corrisponde una relazione matematica (es., moltiplicazione, addizione). [...] Il Matching Database pone in relazione gli effetti delle norme di compatibilità, delle riserve, delle opzioni e delle relative notifiche, per ricavarne la relazione o norma che regola il rapporto tra norme modificanti (quelle della Convenzione multilaterale) e norme modificate (quelle del trattato da applicare alla fattispecie concreta).»

Profili problematici e rischi correlati modifica

L'utilizzo del Matching Database nell'opera di individuazione e di interpretazione delle norme modificate dalla Convenzione comporta una serie di profili problematici e possibili rischi dovuti alla sua natura algoritmica. Nonostante l'OCSE lo consideri un semplice strumento di calcolo, privo di valore giuridico, e pur evidenziando come la presenza di errori potrebbe compromettere gli esiti delle operazioni da esso compiute, il Matching Database compie delle operazioni giuridiche.[10]

«Un’errata interpretazione della Convenzione, da parte dell’interprete umano, può dunque derivare da: a) un errore del programmatore nella definizione delle relazioni, che sono poi correttamente processate dall’algoritmo; oppure, b) un errore dell’algoritmo nel processare input in sé corretti.»

Il Matching Database è uno strumento a servizio dell'interprete che non è in grado di commettere una violazione fiscale poiché, in quanto intelligenza artificiale, non può essere consapevole del proprio comportamento: non può essere chiamato a rispondere di eventuali errori. Per questi motivi, eventuali profili di responsabilità nell’utilizzo del Matching Database non possono che ricadere in capo all’utilizzatore (il contribuente o il consulente fiscale).[11]

Profili di responsabilità sanzionatoria del contribuente modifica

Il contribuente, che si avvale del Matching Database per individuare la normativa fiscale da applicare, resta tenuto alla conoscenza della legge fiscale;[12] la delega degli adempimenti tributari non lo esonera dalle proprie responsabilità in materia di scelta e sorveglianza del consulente, sia esso un umano o un robot, per il quale, in caso di errata indicazione dell’intelligenza artificiale (IA), egli risponderà a titolo di culpa in vigilando o in eligendo, sempreché tale errore non possa essere riconosciuto come incolpevole, a causa di obiettiva incertezza del contenuto della norma. A titolo di esempio, possono configurare responsabilità a titolo di colpa in capo al contribuente l'essersi fidati ciecamente dell'IA (culpa in eligendo) o il non aver richiesto un secondo parere ad un professionista qualificato (culpa in vigilando). L'impiego incontrollato del Matching Database può quindi comportare gravi rischi sanzionatori per il contribuente, considerata anche la presunzione di colpa a suo carico.[9]

Profili di responsabilità sanzionatoria del consulente modifica

Posizione differente è quella del consulente. Infatti, quest'ultimo può rispondere delle violazioni tributarie,[13] in concorso o in via esclusiva, come autore mediato.[14] Per i consulenti, tuttavia, le violazioni commesse nella soluzione di questioni «di speciale difficoltà», come parrebbe essere l’interpretazione della Convenzione multilaterale, sono punibili esclusivamente a titolo di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997. Da ciò si evince che questa disposizione limita fortemente le ipotesi di responsabilità del consulente. Residua, quindi, un’area d’impunità anche per il consulente che usi l'intelligenza artificiale in situazioni come queste.[9]

«Prendendo spunto dalle proposte avanzate nel diritto civile, si potrebbe forse riconsiderare un’assicurazione contro i danni da impiego della IA, che copra anche le conseguenze economiche delle violazioni tributarie»

Note modifica

  1. ^ a b Multilateral convention to implement tax treaty releated measures to prevent Base erosion and profit shifting (PDF), su oecd.org. URL consultato il 15 novembre 2022.
  2. ^ a b c d e Stefano Dorigo, Il Multilateral instrument e le sue contraddizioni: il mito del multilateralismo tra conferme e ridimensionamenti, in Diritto tributario internazionale e dell'UE, febbraio 2019.
  3. ^ V. S. Govind & P. Pistone, The Relationship Between Tax Treaties and the Multilateral Instrument: Compatibility Clauses in the Multilateral Instrument, in The OECD Multilateral Instrument for Tax Treaties, p. 124.
  4. ^ Federico Rasi, Orientamenti consolidati e nuove prospettive del diritto tributario nazionale ed internazionale, in Testo provvisorio della relazione al seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Molise, Abruzzo e Basilicata, 2017, p. 3.
  5. ^ Daniele Canè, In vigore dal 1º luglio la Convenzione multilaterale BEPS. Funzione, struttura ed effetti., su dirittobancario.it, 23 luglio 2018. URL consultato il 14 novembre 2022.
  6. ^ Dati OCSE, Signatories and parties to the Multilateral Convention to implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (PDF), su oecd.org. URL consultato il 15 novembre.
  7. ^ Yariv Brauner, McBEPS: The MLI - The First Multilateral Tax Treaty That Has Never Been, in Intertax, 2018, p. 6.
  8. ^ Roberto Cordeiro Guerra, L'intelligenza artificiale nel prisma del diritto tributario, in Diritto e pratica tributaria, n. 3/2020, pp. 931-932.
  9. ^ a b c Daniele Canè, Intelligenza artificiale e sanzioni amministrative tributarie, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, n. 4/2019.
  10. ^ Multilateral Instrument Matching Database (PDF), su oecd.org. URL consultato il 15 novembre 2022.
  11. ^ Arianna Bonaldo e Gianvirgilio Cugini, Intelligenza artificiale: responsabilità nella progettazione e utilizzo di sistemi, in Diritto tributario internazionale e dell'UE, gennaio 2020, pp. 40-42.
  12. ^ Roberto Cordeiro Guerra, Il principio di personalità, in Alessandro Giovannini, Alberto Di Martino e Enrico Marzaduri (a cura di), Trattato di Diritto sanzionatorio tributario, vol. 2, 2016, p. 1439.
  13. ^ Andrea Buccisano, In tema di responsabilità sanzionatoria del contribuente e del suo consulente fiscale, in Rivista di Diritto tributario, n. 11/2010, p. 1055.
  14. ^ Franco Paparella, La rilevanza dell'autore mediato, in Alessandro Giovannini, Alberto Di Martino e Enrico Marzaduri (a cura di), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, vol. 2, 2016, p. 1531.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

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