Nomos (Carl Schmitt)

Nomos è un termine usato nella filosofia di Carl Schmitt nel senso di "ordine spaziale". Schmitt descrive il nomos come "unità di localizzazione e ordine". Nella sua opera più tarda, nel contesto delle considerazioni di diritto internazionale, riveste un'importanza straordinaria Il nomos della terra nel diritto internazionale dello jus publicum europaeum del 1950 (Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum).

Lapide di Carl Schmitt con la scritta KAI NOMON EGNO

Origine modifica

La parola nomos ha due significati fondamentali, entrambi provenienti dal greco antico:

  • Νομός, nomós (accento sulla seconda sillaba) nel senso spaziale di "zona" [Bezirk];
  • Νόμος, nómos (accento sulla prima sillaba) nel senso giuridico di "legge" [Gesetz].

Il senso spaziale è quello più antico:

(DE)

«Das griechische Wort für die erste, alle folgenden Maßstäbe begründende Messung, für die erste Landnahme als die erste Raumteilung und -Einteilung, für die Ur-Teilung und Ur-Verteilung ist: Nomos.»

(IT)

«La parola greca che designa la prima misurazione, da cui derivano tutti gli altri criteri di misura; la prima occupazione di terra, con relativa divisione e ripartizione dello spazio; la suddivisione distribuzione originaria, è nomos

Il significato originario è "luogo di dimora" [Wohnstätte], "distretto" [Gau], "luogo di pascolo" [Weideplatz]. La parola greca "nemos" deriva dalla stessa radice e può avere un significato cultuale come "selva" [Wald], "bosco" [Hain], "foresta" [Forst][1][2].

Il termine di Schmitt modifica

Per lui, questo nomos è la fonte e il fondamento di ogni ordinamento giuridico.

(DE)

«So ist die Landnahme für uns nach Aussen (gegenüber anderen Völkern) und nach Innen (für die Boden- und Eigentumsordnung innerhalb eines Landes) der Ur-Typus eines konstituierenden Rechts Vorganges.»

(IT)

«Ma qui si tratta di vedere un duplice aspetto della questione: in primo luogo dobbiamo riconoscere l’occupazione di terra come una fattispecie storico-giuridica, come un grande evento della storia, e non come una mera costruzione del pensiero.»

Per lui, questo vale anche quando la terra viene "dem bisherigen, anerkannten Besitzer und Gebieter weggenommen“, il che significa un „rechtliches Problem“ più difficile rispetto al „Erwerb bisher freien, herrenlosen Bodens" [3]. Questo punto di vista diventa rilevante nel contesto della conquista del Nuovo Mondo da parte dei popoli europei. Egli postula il diritto di un popolo di livello culturale superiore di annettere territori con abitanti di livello culturale inferiore e lo formula come prima questione di diritto internazionale:

(DE)

«„[…] ob die Länder nicht-christlicher, nicht-europäischer Völker und Fürsten „frei“ und herrenlos sind, ob die nicht-europäischen Völker auf einer so niedrigen Stufe der Organisation stehen, dass sie Objekte der Organisierung durch höherstufige Völker werden.“»

(IT)

«[...] se le terre appartenenti a popoli e principi non cristiani e non europei fossero «libere» e senza sovrano, ovvero se i popoli non europei si trovassero a un grado organizzativo così basso da diventare oggetto di organizzazione da parte di popoli di grado più elevato»

Di conseguenza, Schmitt afferma in relazione all'accaparramento delle terre coloniali:

(DE)

«„Ein ganz anderes Problem als die Landnahme, die in der Form des Wechsels des staatlichen Imperiums über ein Staatsgebiet bei gleichzeitiger Wahrung der privatrechtlichen Eigentums- und Wirtschaftsordnung in Europa vor sich ging, war die Landnahme freien kolonialen Bodens außerhalb Europas. Dieser Boden war frei okkupierbar, soweit er noch nicht einem Staat im Sinne des europäischen zwischenstaatlichen Binnenrechts gehörte. Bei völlig unzivilisierten Völkern war die Macht der eingeborenen Häuptlinge kein Imperium, die Nutzung des Bodens durch die Eingeborenen kein Eigentum. […] Hier brauchte der landnehmende Staat hinsichtlich der Rechte am Boden, die er innerhalb des erworbenen Landes vorfand, keine Rücksichten zu nehmen, soweit es sich nicht etwa um Privateigentum von Staatsangehörigen zivilisierter Staaten handelte, die Mitglieder der Ordnung des zwischenstaatlichen Völkerrechts waren. Ob die Beziehungen der Eingeborenen zum Boden, in Ackerbau, Weide oder Jagd, wie sie der landnehmende Staat vorfand, als Eigentum anzusehen waren oder nicht, war eine Frage für sich und unterlag ausschließlich der Entscheidung des landnehmenden Staates. Völkerrechtliche Rücksichten zugunsten der Bodenrechte der Eingeborenen, […], gibt es auf kolonialem Boden zugunsten der Eingeborenen nicht.

Der landnehmende Staat kann das genommene koloniale Land hinsichtlich des Privateigentums […] als herrenlos behandeln“ [enfasi di Schmitt]»

(IT)

«Un problema del tutto diverso dalla conquista territoriale in Europa, che si svolgeva nella forma del mutamento di imperium statale e nel contemporaneo rispetto dell'ordinamento privatistico della proprietà e dell'economia, era quello della conquista di suolo coloniale libero fuori dall'Europa. Questo suolo era liberamente occupabile, in quanto non apparteneva ancora ad uno Stato ai sensi del diritto intrastatale interno europeo. Nel caso di popoli non civilizzati, il potere dei capi indigeni non era un imperium, e l'uso del suolo da parte degli indigeni non era proprietà. [...] Non occorreva in tal caso che lo Stato conquistatore prestasse attenzione ai diritti sul suolo che trovava preesistenti, sempre che non si trattasse della proprietà privata di cittadini di Stati civilizzati, membri dell'ordinamento giuridico-internazionale interstatale. Se le relazioni degli indigeni con il suolo quali erano state trovate dallo Stato conquistatore, e concernenti l'agricoltura, il pascolo e la caccia, dovessero o meno essere viste come proprietà, questo era un problema a sé, la decisione sul quale era di pertinenza esclusiva dello Stato conquistatore. Non ci furono considerazioni di diritto internazionale a favore dei diritti sul suolo degli indigeni, [...]

Dal punto di vista della proprietà privata, [...], lo Stato conquistatore può considerare la terra coloniale conquistata come senza padroni [...]»

Il principio giuridico altrimenti applicabile che prevede l'applicazione della legge del luogo del reato al momento del reato non è stato quindi applicato al suolo coloniale.

Secondo Carl Schmitt, a partire dalla pace di Vestfalia del 1648, gli Stati europei sono stati considerati come "persone morali" [moralische Personen] (nel senso di "persone giuridiche" [juristische Personen]) che coesistono in base al diritto naturale con pari sovranità. Ciò ha reso possibile un concetto di guerra non più discriminatorio (cioè non distingueva tra aggressore e difensore), che considerava gli Stati belligeranti uguali ai sensi del diritto internazionale e permetteva di separare i concetti di "nemico" [Feind] e "criminale" [Verbrecher][4]. In questo modo è stato possibile "controllare la guerra" [Hegung des Krieges][5]. Dopo il crollo dell'ordine costituito dalla pace di Vestfalia, si pose la questione di un "neuen Nomos der Erde" [nuovo nomos della terra].

Note modifica

  1. ^ Schmitt: Nomos der Erde, p. 44.
  2. ^ Schmitt, Il nomos della terra cit., p. 65.
  3. ^ Schmitt: Nomos der Erde, p. 16.
  4. ^ Schmitt: Nomos der Erde, p. 116 ff.
  5. ^ Schmitt: Nomos der Erde, p. 158 f., 161.

Bibliografia modifica

  • (DE) Raphael Gross, Carl Schmitt und die Juden. Eine deutsche Rechtslehre. Durchgesehene und erweiterte Ausgabe der 1. Auflage. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1754, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-29354-0 (Zugleich Dissertation an der Universität Essen, 1999).
  • (DE) Wolfgang Palaver, Carl Schmitt on Nomos and Space. In: Telos No. 106 (Winter 1996) 105–127.
  • (DE) Wolfgang Palaver, Globalisierung und Opfer. Carl Schmitts Lehre vom Nomos. In: B. Dieckmann (Hrsg.): Das Opfer – aktuelle Kontroversen. LIT, Münster 2001, S. 181–206
  • (DE) Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Duncker & Humblot, Berlin 1950.
  • (DE) Carl Schmitt, Nehmen, Teilen, Weiden. Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial- und Wirtschaftsordnung vom Nomos her richtig zu stellen. (1953) In: Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, Duncker & Humblot, Berlin 1958, S. 489–504.
  • (DE) Carl Schmitt, Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Hrsg., mit einem Vorwort und mit Anmerkungen versehen von Günter Maschke. Duncker & Humblot, Berlin 1995.

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