Prescrizione (ordinamento penale italiano)

La prescrizione nell'ordinamento penale italiano indica l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.

Previsione normativa

Secondo l'art. 157 del codice penale italiano, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita. I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo non sono prescrittibili.

L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo tra i due seguenti valori:

- massimo della pena edittale stabilita dalla legge

- sei anni, per i delitti, o quattro anni, per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Detti termini ricominciano a decorrere, poi, in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale (come la disposizione dell'interrogatorio dell'indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM), ma senza poter mai superare il tempo prescritto aumentato di un quarto (ad esempio: nel caso del tempo fissato in sei anni, detto termine diverrà di sette anni e sei mesi, in quanto somma del termine di sei anni più del suo quarto, ovvero un anno e mezzo). Inoltre, altre cause di "allungamento" della prescrizione sono la contestazione di aggravanti specifiche, come nel caso della recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, eccezion fatta per le aggravanti che aumentano la pena di oltre un terzo e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa; in tali casi si tiene conto dell'aumento massimo della pena prevista per l'aggravante. Quando la legge prescrive per un reato sia una pena detentiva che una pecuniaria, la prescrizione si calcola sulla sola pena detentiva. La legge, in determinate fattispecie, può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in tal caso la prescrizione matura in tre anni. La prescrizione è espressamente rinunciabile dall'imputato.

In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.

La prescrizione del reato è l'istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell'ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Inoltre l'istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l'effettivo diritto di difesa all'imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l'azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un'azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.

La prescrizione non equivale ad un'assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l'imputato possono sembrare identici. Infatti affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all'imputato. Diversamente l'imputato deve essere assolto. D'altra parte la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza.

La prescrizione in Italia

I processi conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei termini furono 56.486 nel 1996, 206.000 nel 2003, quadruplicando[1].

Note

  1. ^ Cifre estrapolate da un'interrogazione parlamentare del 22 marzo 2005

Voci correlate