Contravvenzione di
Procurato allarme presso l'Autorità
Fonte Codice penale italiano
Libro III, Titolo I, Capo I, Sezione I
Disposizioni art. 658
Pena arresto fino a 6 mesi o ammenda da 10 a 516 euro

Procurato allarme è una fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 658 del codice penale italiano.

Il testo della norma modifica

«Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.»

Analisi e descrizione modifica

Si configura come contravvenzione ed è contemplata nel titolo I (contravvenzioni di polizia), capo I (contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza), sezione I (contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica), paragrafo 1 (contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose).

Per procurato allarme si intende il compimento di atti che fanno scattare le procedure di emergenza senza che vi sia la presenza di un reale pericolo, da casi di piccola rilevanza (ad esempio: l'utilizzo di un segnalatore di incendio in una scuola, senza la presenza di un incendio) a fatti di maggiore impatto sociale.

Voci correlate modifica