Prostituzione minorile (diritto italiano)

Reato di
Prostituzione minorile
fonte: Codice penale italiano
Articolo 600bis c.p.
Competenza tribunale monocratico, tribunale collegiale per l'ipotesi del II e III comma
Procedibilità d'ufficio
Arresto Obbligatorio per il I comma, no per il II, facoltativo per il III,
Fermo consentito (solo nell'ipotesi contemplata dal I comma)
Pena prevista reclusione da 6 a 12 anni e multa da 15.493 a 154.937Euro nell'ipotesi di cui al I comma; da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 5164 Euro nell'ipotesi del II comma; da 2 a 5 anni di reclusione nell'ipotesi del III comma

Il reato di prostituzione minorile è un delitto previsto dal codice penale italiano all'art. 600 bis. Tale tipologia di reato rientra tra i delitti contro la persona, disciplinati nel libro II, titolo XII del codice.

Elemento oggettivo del reato

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L'ipotesi prevista dal I comma

madre di gianmaria che lo sfrutta per arrivare a fine mese

L'ipotesi prevista dal II e III comma

Al secondo comma della norma è prevista la consumazione del reato qualora l'agente compia atti sessuali con un minorenne. Al terzo comma della norma è prevista un'aggravante rispetto ai fatti di cui al II comma, qualora l'età della vittima sia minore degli anni sedici.[1]

Elemento soggettivo del reato

Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di compiere gli atti vietati dal precetto della norma.

Testi normativi

Note

  1. ^ Renato Bricehtti, Codice Penale e leggi complementari, Milano, Il Sole 24 ore, p. 246.

Bibliografia

Voci correlate

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