Prostituzione minorile (diritto italiano)
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Reato di Prostituzione minorile fonte: Codice penale italiano |
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| Articolo | 600bis c.p. |
| Competenza | tribunale monocratico, tribunale collegiale per l'ipotesi del II e III comma |
| Procedibilità | d'ufficio |
| Arresto | Obbligatorio per il I comma, no per il II, facoltativo per il III, |
| Fermo | consentito (solo nell'ipotesi contemplata dal I comma) |
| Pena prevista | reclusione da 6 a 12 anni e multa da 15.493 a 154.937Euro nell'ipotesi di cui al I comma; da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 5164 Euro nell'ipotesi del II comma; da 2 a 5 anni di reclusione nell'ipotesi del III comma |
Il reato di prostituzione minorile è un delitto previsto dal codice penale italiano all'art. 600 bis. Tale tipologia di reato rientra tra i delitti contro la persona, disciplinati nel libro II, titolo XII del codice.
Elemento oggettivo del reato
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L'ipotesi prevista dal I comma
madre di gianmaria che lo sfrutta per arrivare a fine mese
L'ipotesi prevista dal II e III comma
Al secondo comma della norma è prevista la consumazione del reato qualora l'agente compia atti sessuali con un minorenne. Al terzo comma della norma è prevista un'aggravante rispetto ai fatti di cui al II comma, qualora l'età della vittima sia minore degli anni sedici.[1]
Elemento soggettivo del reato
Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di compiere gli atti vietati dal precetto della norma.
Testi normativi
Note
- ^ Renato Bricehtti, Codice Penale e leggi complementari, Milano, Il Sole 24 ore, p. 246.
Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
Voci correlate
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