Registro scolastico

Il registro scolastico è un documento previsto dal sistema scolastico italiano.

L'obbligo venne sancito dall'art 41 del regio decreto aprile 1924, n. 965.

Il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha introdotto l'obbligo del registro elettronico:[1] il relativo comma 31, tuttavia, è perlopiù interpretato come ordinatorio e non perentorio, in quanto il vero e proprio obbligo scatterà una volta che sarà attuato - e approvato dal Garante della Privacy - il "Piano di dematerializzazione" del Ministero dell'Istruzione.[2]

Caratteristiche modifica

Come ogni atto pubblico, non deve essere contraffatto o distrutto. L'insieme dei registri vale anche ad attestare la presenza del docente in classe, come stabilito dalla Corte di cassazione sezione lavoro con sentenza n. 11025/2006.[3]

Laddove le scuole abbiano adottato integralmente il registro elettronico on line, la validità del documento amministrativo (registri e pagelle) nel formato informatico è normata dall'articolo 20 del D. lgs. 82/2005 che indica oggettive caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”, tutte da dimostrare in assenza di certificazione dal Garante della Privacy, e alla sottoscrizione con “firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento” di docenti e Dirigente Scolastico (art 21), che sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali (secondo le sentenze n.12726/2000 e n. 714/201 della V sezione penale della Corte di Cassazione).

Tipologie modifica

Esistono due tipologie di registri scolastici. Le istituzioni scolastiche possono costituirne singolarmente altri con ulteriori funzioni (es. Registro delle comunicazioni per gli studenti).

Registro di classe modifica

Nel registro di classe vengono depositate le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli studenti, i compiti assegnati, i lavori svolti e i dati generali degli studenti. La sua funzione è quella di annotare le sanzioni disciplinari, i compiti assegnati e il programma scolastico svolto dai docenti in ogni singola giornata, le assenze e le giustificazioni. Insieme al Registro del professore, attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe[3]. Il Registro è visionabile da tutti gli studenti della classe; può essere modificato dai docenti, dal dirigente scolastico, e dal presidente dell'assemblea di classe limitatamente alle funzioni della stessa. Il decreto legge n° 95/2012[1] introduce, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l'obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.[4]

Registro del professore modifica

È un documento cartaceo di cui deve dotarsi personalmente ogni singolo insegnante nel quale si annotano assenze e valutazioni relative ad ogni studente nella propria materia. La Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. con sentenza dell'11 gennaio 2010, n. 714 ha affermato che: "Il registro del professore [...] è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti". Il registro del docente può quindi essere visionato dagli interessati, salvo che contenga dati personali degli studenti.

Note modifica

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica