Rescritto di Traiano a Plinio il Giovane

Il rescritto di Traiano a Plinio il Giovane è un rescritto imperiale inviato dall'imperatore Traiano a Plinio il Giovane[1], legatus augusti di Bitinia e Ponto per due anni nel 111 e nel 112. La richiesta inoltrata da Plinio il Giovane a Traiano e la successiva risposta dell'imperatore costituiscono una delle prime testimonianze dei cristiani nell'impero romano.

Traiano e Licinio Sura

Il carteggio fra Plinio e Traiano modifica

La risposta indirizzata dall'imperatore al governatore chiariva la condotta da seguire nel confronto tra l'autorità romana e la realtà dell'incipiente fenomeno cristiano[2]. Plinio, dopo aver condotto a morte alcuni cristiani e averne piegato all'abiura formale altri (egli parla del cristianesimo come di superstitionem pravam et immodicam), impressionato dal loro grande numero, inviò nell'anno 112 all'imperatore una lettera in cui chiedeva istruzione sul metodo da seguire verso di loro. Dal punto di vista di Plinio, i cristiani apparivano rei di laesa maiestas verso l'imperatore[3], in quanto rifiutavano di rendere omaggio alla statua dell'imperatore (che era omaggiato come figura divina), per loro un atto di offesa all'unico vero Dio e a Cristo. I termini del problema consistevano nella opportunità di condannare i cristiani in quanto tali oppure in quanto colpevoli di qualcosa.

Il rescritto di Traiano fu chiaro in questo: essi andavano puniti in quanto cristiani, ma solo se colpiti da denuncia dell'autorità su segnalazione individuale.[4]

L'imperatore prescrisse a Plinio una serie di raccomandazioni:

  1. di non fare d'ufficio alcuna ricerca di cristiani a fini persecutori;
  2. se essi fossero stati denunciati e avessero confessato, sarebbero stati da punire;
  3. vietava di dare seguito alle denunce anonime, da non doversi accettare in alcun modo.

Il testo della lettera di Plinio a Traiano (Epistularum, X, 96) è il seguente:

«È per me un dovere, o signore, deferire a te tutte le questioni in merito alle quali sono incerto. Chi infatti può meglio dirigere la mia titubanza o istruire la mia incompetenza? Non ho mai preso parte ad istruttorie a carico dei Cristiani; pertanto, non so che cosa e fino a qual punto si sia soliti punire o inquisire. Ho anche assai dubitato se si debba tener conto di qualche differenza di anni; se anche i fanciulli della più tenera età vadano trattati diversamente dagli uomini nel pieno del vigore; se si conceda grazia in seguito al pentimento, o se a colui che sia stato comunque cristiano non giovi affatto l’aver cessato di esserlo; se vada punito il nome di per se stesso, pur se esente da colpe, oppure le colpe connesse al nome. Nel frattempo, con coloro che mi venivano deferiti quali Cristiani, ho seguito questa procedura: chiedevo loro se fossero Cristiani. Se confessavano, li interrogavo una seconda e una terza volta, minacciandoli di pena capitale; quelli che perseveravano, li ho mandati a morte. Infatti non dubitavo che, qualunque cosa confessassero, dovesse essere punita la loro pertinacia e la loro cocciuta ostinazione. Ve ne furono altri affetti dalla medesima follia, i quali, poiché erano cittadini romani, ordinai che fossero rimandati a Roma. Ben presto, poiché si accrebbero le imputazioni, come avviene di solito per il fatto stesso di trattare tali questioni, mi capitarono innanzi diversi casi. Venne messo in circolazione un libello anonimo che conteneva molti nomi. Coloro che negavano di essere cristiani, o di esserlo stati, ritenni di doverli rimettere in libertà, quando, dopo aver ripetuto quanto io formulavo, invocavano gli dei e veneravano la tua immagine, che a questo scopo avevo fatto portare assieme ai simulacri dei numi, e quando imprecavano contro Cristo, cosa che si dice sia impossibile ad ottenersi da coloro che siano veramente Cristiani. Altri, denunciati da un delatore, dissero di essere cristiani, ma subito dopo lo negarono; lo erano stati, ma avevano cessato di esserlo, chi da tre anni, chi da molti anni prima, alcuni persino da vent’anni. Anche tutti costoro venerarono la tua immagine e i simulacri degli dei, e imprecarono contro Cristo. Affermavano inoltre che tutta la loro colpa o errore consisteva nell’esser soliti riunirsi prima dell’alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse un dio, e obbligarsi con giuramento non a perpetrare qualche delitto, ma a non commettere né furti, né frodi, né adulteri, a non mancare alla parola data e a non rifiutare la restituzione di un deposito, qualora ne fossero richiesti. Fatto ciò, avevano la consuetudine di ritirarsi e riunirsi poi nuovamente per prendere un cibo, ad ogni modo comune e innocente, cosa che cessarono di fare dopo il mio editto nel quale, secondo le tue disposizioni, avevo proibito l’esistenza di sodalizi. Per questo, ancor più ritenni necessario l’interrogare due ancelle, che erano dette ministre, per sapere quale sfondo di verità ci fosse, ricorrendo pure alla tortura. Non ho trovato null’altro al di fuori di una superstizione balorda e smodata. Perciò, differita l’istruttoria, mi sono affrettato a richiedere il tuo parere. Mi parve infatti cosa degna di consultazione, soprattutto per il numero di coloro che sono coinvolti in questo pericolo; molte persone di ogni età, ceto sociale e di entrambi i sessi, vengono trascinati, e ancora lo saranno, in questo pericolo. Né soltanto la città, ma anche i borghi e le campagne sono pervase dal contagio di questa superstizione; credo però che possa esser ancora fermata e riportata nella norma.»

La risposta, stringata, di Traiano a Plinio fu la seguente:

«Mio caro Plinio, nell’istruttoria dei processi di coloro che ti sono stati denunciati come Cristiani, hai seguito la procedura alla quale dovevi attenerti. Non può essere stabilita infatti una regola generale che abbia, per così dire, un carattere rigido. Non li si deve ricercare; qualora vengano denunciati e riconosciuti colpevoli, li si deve punire, ma in modo tale che colui che avrà negato di essere cristiano e lo avrà dimostrato con i fatti, cioè rivolgendo suppliche ai nostri dei, quantunque abbia suscitato sospetti in passato, ottenga il perdono per il suo ravvedimento. Quanto ai libelli anonimi messi in circolazione, non devono godere di considerazione in alcun processo; infatti è prassi di pessimo esempio, indegna dei nostri tempi.»

Valore storico del rescritto modifica

Il rescritto di Traiano servì per lungo tempo (almeno fino a Valeriano) come sola norma di riferimento nelle modalità di approccio verso la questione dei cristiani e funse da base per la condotta indulgente degli imperatori successivi, Adriano e Antonino Pio. Traiano mostrò con questo rescritto (risposta scritta a un quesito giuridico, posto da un privato o da un magistrato, che è considerato poi giuridicamente vincolante), in sé molto fumoso e volutamente generico, di serbare da un lato diffidenza verso i cristiani (come era nel giudizio della cultura pagana prevalente al tempo), ma di non considerarne una pericolosità tale per lo stato da richiedere una persecuzione generale, dall'altra di voler evitare l'applicazione di norme apertamente anticristiane, limitandosi a consigliare l'applicazione della norma in base all'adesione nominale (e solo tale) al cristianesimo.[4] Tanto che il testo si prestò ad essere interpretato a proprio favore a seconda delle esigenze tanto dai pagani quanto dai cristiani.

Valga a tal proposito il giudizio che ne diede Tertulliano in merito alla vaghezza delle prescrizioni:

«[6] Invece noi troviamo che anche la ricerca di noi è stata proibita. E invero Plinio Secondo, quando era al governo della provincia, dopo aver condannato alcuni Cristiani, altri indotti ad apostatare, tuttavia turbato dallo stesso gran numero, l'imperatore d'allora, Traiano, consultò circa il modo di condursi in seguito, allegando (toltone l'ostinato rifiuto a sacrificare) di non aver altro scoperto riguardo ai loro riti, se non delle riunioni antelucane per cantare in onore di Cristo, come di un dio, e per rinsaldare la loro disciplina, che l'omicidio vietava, l'adulterio, la frode, la slealtà e gli altri delitti. [7] Allora Traiano rispose che persone di codesta sorta ricercare non si dovevano; ma, se deferite, doveansi punire. [8] O sentenza per necessità confusa! Dice che non si devono ricercare, come innocenti, e che siano puniti ordina, come colpevoli. Risparmia e infierisce, fa finta di non sapere e sa. Perché da te stessa nella censura ti avvolgi? Se condanni, perché anche non ricerchi? Se non ricerchi, perché anche non assolvi? Per la ricerca dei briganti si assegna per tutte le province un distaccamento militare; contro i rei di lesa maestà e i nemici pubblici ogni uomo è soldato: l'inquisizione fino ai complici e ai testimoni si estende.»

Note modifica

  1. ^ Plinio, Epistulae, X, 97
  2. ^ Plinio utilizza correttamente, per la prima volta, il termine "cristiano" e "Cristo", contrariamente a Svetonio, che aveva parlato in maniera imprecisa di Chresto a proposito della espulsione degli ebrei da parte di Claudio, nella quale furono coinvolti alcuni cristiani, cfr. Suetonio, Claudius, 23.
  3. ^ Il crimen lesae maiestatis era punito in base alla Lex Iulia maiestatis.
  4. ^ a b M. Sordi, I cristiani e l'Impero romano, Editoriale Jaka Book, Milano, 2004, pp. 90-96
  5. ^ a b Lettera di Plinio il Giovane (111-113 d.C. circa), su digilander.libero.it. URL consultato il 15 dicembre 2013.

Bibliografia modifica

  • K. Bihlmeyer-H.Tuechle, Storia della Chiesa, 1-l'antichità cristiana, Morcelliana, Brescia 2009

Voci correlate modifica