Salento (vino)

vino IGT italiano

L'indicazione geografica tipica Salento[1] è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai seguenti criteri:

  • bianchi, anche nelle varietà frizzante e passito;
  • rossi, anche nelle varietà frizzante, passito e novello;
  • rosati, anche nella varietà frizzante.

Indicazione geografica modifica

I vini a indicazione geografica tipica Salento bianco e rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente.

I vini a indicazione geografica tipica Salento rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto fino a un massimo del 30%.

Vitigni modifica

L'indicazione geografica tipica Salento bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni[2] è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai seguenti vitigni per almeno l'85%:

L'indicazione geografica tipica Salento rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni[3] è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai seguenti vitigni per almeno l'85%:

  • Aleatico;
  • Cabernet[non chiaro];
  • Cabernet sauvignon;
  • Lambrusco;
  • Malvasia;
  • Negroamaro;
  • Primitivo,

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province dì Brindisi, Lecce e Taranto, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica Salento rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.

Produzione modifica

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica Salento, seguita o meno dal riferimento al nome dei vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

  • 10% per i bianchi;
  • 10% per i rosati;
  • 10,5% per i rossi;
  • 11 % per il Primitivo.

Le uve destinate alla produzione della varietà frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Articolo 5.

Titoli alcolometrici modifica

I vini a indicazione geografica tipica «Salento», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

  • «Salento» bianco 10,5%
  • «Salento» rosso 12%
  • «Salento» rosato 11,5%
  • «Salento» novello 11 %
  • «Salento» passito secondo la vigente normativa.

Note modifica

  1. ^ Decreto Ministero Risorse Agricole del 20 luglio 1996 G. U. Repubblica Italiana n. 190 del 14 agosto 1996
  2. ^ consentito il riferimento al nome di due Vitigni, D. m. 13 agosto 1997, pagina 1533
  3. ^ Consentito il riferimento al nome di due Vitigni, D. m. 13 agosto 1997, pagina 1533