Sentenza

Nel diritto la sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare') è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta.

La sentenza pronunciata da una giuria prende il nome di verdetto: con esso, di solito, vengono risolte le questioni di fatto, mentre le questioni di diritto vengono successivamente risulte dai giudici togati con sentenza. L'atto corrispondente alla sentenza pronunciato da un arbitro è detto lodo; a differenza della sentenza non è, però, un provvedimento giurisdizionale. In Francia e altri paesi francofoni la sentenza di un organo che prende il nome di "corte" (corte di cassazione, d'appello ecc.) o di un giudice supremo (come il Consiglio di Stato francese o il Tribunale federale svizzero) è denominata arresto (arrêt); il termine è occasionalmente utilizzato anche in scritti giuridici italiani per designare, informalmente, le sentenze della Suprema Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato.

Forma e contenuto

Solitamente la sentenza è resa pubblica con la lettura in udienza. In molti ordinamenti deve contenere, oltre al dispositivo, ossia la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la motivazione, la parte nella quale sono esposte le ragioni che hanno indotto il giudice a prendere quella decisione e giustificano la stessa. In vari ordinamenti l'obbligo di motivazione è previsto a livello costituzionale (è il caso dell'art. 111 della Costituzione italiana), quale garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della giustizia. Peraltro, non mancano ordinamenti che non hanno costituzionalizzato tale obbligo (è il caso degli Stati Uniti e della Germania) o che, addirittura, prevedono eccezioni allo stesso, come avviene in certi ordinamenti (paesi anglosassoni, Francia ecc.) per il verdetto della giuria.

Sentenze dichiarative, di condanna e costitutive

La sentenza contiene sempre un accertamento: con essa il giudice elimina l'incertezza sulla realtà giuridica preesistente, dichiarandola come realmente è (se sussiste il diritto vantato dall'attore, se l'accusato ha commesso il reato e così via). All'accertamento, però, si possono aggiungere ulteriori elementi; al riguardo, la dottrina processualcivilistica distingue:[1]

Questa tassonomia, elaborata in riferimento al processo civile, può essere estesa, con gli adattamenti del caso, ad altri tipi di processo. Così, è di condanna la sentenza che, al termine del processo penale, accertato che l'accusato ha commesso un reato, gli impone la conseguente pena, mentre sono costitutive la sentenza del giudice amministrativo che annulla un atto della pubblica amministrazione del quale ha accertato l'illegittimità e la sentenza del giudice costituzionale che annulla una norma di legge (o di atto avente forza di legge) di cui ha accertato l'incostituzionalità.

Sentenze definitive e interlocutorie

Di solito con la sentenza il giudice pone fine al processo o, per lo meno, alla fase del processo che si svolge innanzi a lui, in quanto decide su tutte le questioni, ossia i punti della controversia, oppure decide su una questione in un senso che impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo (ad esempio, riscontrando che non poteva essere esercitata l'azione): si ha, in tutti questi casi, una sentenza definitiva. Può accadere, però, che il giudice si pronunci con sentenza interlocutoria (o non definitiva) solo su alcune questioni, senza che la decisione impedisca l'ulteriore prosecuzione del processo per la trattazione delle questioni rimanenti. In ogni caso, definendo in tutto o in parte la controversia, la sentenza svolge funzione decisoria, in contrapposizione ai provvedimenti giurisdizionali (nell'ordinamento italiano aventi la forma di ordinanza o decreto) che svolgono funzioni meramente preparatorie o complementari (cosiddetta funzione ordinatoria).

Impugnazione e passaggio in giudicato

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Impugnazione e Cosa giudicata.

Di regola gli ordinamenti consentono alle parti del processo (ed eccezionalmente a terzi) di impugnare la sentenza: l'impugnazione apre una nuova fase del processo o, come si suole dire, un nuovo grado di giudizio, che si svolge innanzi ad un giudice diverso.

Gli ordinamenti pongono un limite al numero di gradi di giudizio esperibili, di solito tre, e stabiliscono un termine perentorio entro il quale l'impugnazione deve essere proposta. La mancata impugnazione entro tale termine o l'esaurimento dei gradi di giudizio disponibili determina il passaggio in giudicato della sentenza, non più attaccabile con impugnazioni (cosiddetta cosa giudicata formale), per lo meno con quelle ordinarie, giacché l'ordinamento può prevedere impugnazioni straordinarie esperibili, in casi eccezionali, contro sentenze passate in giudicato. Inoltre, con il passaggio in giudicato, la sentenza fa stato tra le parti (e i loro eredi o aventi causa) che hanno l'obbligo di osservare quanto in essa stabilito, quasi fosse una legge speciale (cosiddetta cosa giudicata sostanziale).

Giurisprudenza e fonti del diritto

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Giurisprudenza, Precedente e Stare decisis.

L'insieme delle pronunce degli organi giurisdizionali prende il nome di giurisprudenza. Si discute in dottrina se possa considerarsi una fonte del diritto: la risposta è senz'altro affermativa per gli ordinamenti di common law dove vige il principio dello stare decisis, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione già adottata in una precedente sentenza, qualora la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso deciso. In questo modo, i precedenti desunti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto. Si tende invece ad escludere che la giurisprudenza possa considerarsi fonte del diritto negli ordinamenti di civil law, sebbene anche in questi i precedenti possano avere una più o meno incisiva forza persuasiva; ciò è particolarmente vero per le pronunce delle corti supreme che, di fatto, finiscono per avere nell'ordinamento giuridico un'incidenza non dissimile da quella di una fonte del diritto.

Si possono, in ogni caso, considerare fonti del diritto le sentenze del giudice costituzionale che annullano norme di legge (o di atti aventi forza di legge) ritenute incostituzionali, così come le sentenze del giudice amministrativo che annullano norme regolamentari emanate dal potere esecutivo ritenute illegittime, negli ordinamenti dove sono previste. Tali sentenze si collocano nella gerarchia delle fonti allo stesso livello delle norme che annullano.

Ordinamento italiano

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Sentenza (diritto italiano).

Note

  1. ^ Va, peraltro, tenuto presente che vi sono anche sentenze a contenuto misto
  2. ^ La sentenza di condanna deve essere eseguita: la parte deve tenere il comportamento comandato. Se non lo fa spontaneamente, l'ordinamento prevede l'esecuzione forzata, attraverso il processo esecutivo, per conseguire gli effetti del comportamento anche contro la volontà di chi lo doveva tenere

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

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