Un sinodo diocesano (in latino: Synodus dioecesana) è una riunione straordinaria del clero e dei laici di una Chiesa particolare, che viene convocata dal vescovo diocesano (o da un altro prelato se tale Chiesa non è una diocesi o se è nello stato di sede vacante). Lo scopo della convocazione è deliberare su questioni legislative.[1] Il sinodo diocesano è distinto dal sinodo provinciale detto anche concilio, provinciale che è indetto nell'ambito di una intera provincia ecclesiastica. Di conseguenza, il sinodo diocesano si colloca ad un punto inferiore nella gerarchia dei concili e sinodi prevista dal diritto canonico.[2]

Nel sinodo diocesano il vescovo è l'unico ad avere potestà legislativa, mentre tutti gli altri convocati esercitano solamente un voto consultivo.[3] Pertanto, le decisioni di tale organo devono essere approvate e promulgate dal vescovo per avere efficacia all'interno della diocesi. Secondo alcuni autori, il primo sinodo di questo tipo ebbe luogo nell'anno 511[4], sebbene altri facciano notare che il primo fu quello di Auxerre nel 585.[5] Tra gli anni 318 e 321 ne avvenne probabilmente uno ad Alessandria d'Egitto, convocato dal patriarca titolare di questa sede. Nell'America Latina, invece, il più antico fu il Primo Sinodo di Santo Domingo del 1539.[6]

Durante il Concilio Lateranense IV, convocato da papa Innocenzo III nel 1215, fu pubblicata la prima norma generale per questo tipo di sinodi. Tuttavia, già in precedenza nel Concilio di Toledo XVI si era già previsto un inquadramento generale col canone 7 relativo ai sinodi diocesani.[5]

Nel caso della Chiesa latina, secondo il canone 460 del vigente Codice di Diritto Canonico, il sinodo diocesano potrebbe definirsi come:

(LA)

«(...) est coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particolaris, qui in bonum totius communicatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant, ad normam canonum qui sequuntur[3]»

(IT)

«Il sinodo diocesano è l'assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana, a norma dei canoni seguenti. Can. 461 - §1.»

Aspetti giuridici modifica

Il sinodo diocesano è un organo consultivo del vescovo, che ne nomina i membri, sia chierici che laici (can. 460 CIC 1983), con facoltà di invitare persone esterne a presenziare (can. 462 § 1 CIC), tra cui cristiani non cattolici in qualità di osservatori (can. 463 § 3 CIC). Il vescovo può interrompere i lavori o sciogliere l'organo quando lo ritiene opportuno (c. 468 § 1 CIC); in caso di sede vacante o di sede impedita, l'organo è automaticamente sciolto per diritto finché il nuovo vescovo diocesano ne dichiari la continuità ovvero l'estinzione (can. 468 § 2 CIC). Gli arcivescovi possono convocare i cosiddetti sinodi provinciali per tutta la provincia ecclesiastica di rispettiva competenza. Il vescovo determina il contenuto della consultazione. Nel sinodo diocesano, solo il vescovo diocesano ha potestà legislativa, mentre il sinodo ha solo diritto di voto consultivo (can. 466 CIC).

Fino al Concilio Vaticano II, solo il clero poteva partecipare ai sinodi. Papa Paolo VI ha aperto i sinodi diocesani al laicato, decisione che fu recepita anche dal Codice di diritto canonico del 1983 attualmente in vigore (cann. 460–468 CIC).

Secondo il Codex Iuris Canonici del 1917, ogni vescovo era tenuto a indire un sinodo diocesano almeno una volta ogni dieci anni. Le più recenti disposizioni del diritto canonico non sono chiare su questo punto. Tuttavia, l'intento del Concilio Vaticano II era quello di facilitare lo svolgimento dei sinodi e di coinvolgere in questo modo più cristiani nella responsabilità di regolare gli affari ecclesiastici. La nuova concezione della Chiesa, non più solo intesa come gerarchia ma anche come popolo di Dio, necessita di un'attuazione a livello diocesano . Tuttavia, negli anni Duemila i sinodi diocesani si svolgono raramente e sono sostituiti da altri organi consultivi non vincolanti.

Note modifica

  1. ^ Jorge Garibay Álvarez e Jacobo Babines López, Los sínodos diocesanos y los archivos : Jorge Garibay Álvarez ; Jacobo Babines López (compilador)., Adabi de México / Fundación Alfredo Harp Helú, 2011, ISBN 978-607-416-240-0, OCLC 883149894. URL consultato il 18 marzo 2020.
  2. ^ Jorge Ortuño Molina, Sínodo de la Diócesis de Cartagena (1475), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de publicaciones, 2002, p. 185, ISBN 978-84-8371-298-6.
  3. ^ a b Consejo Episcopal Latinoamericano, Iglesia Católica, Código de derecho canónico: legislación complementaria de los países hispanoamericanos, Navarra, EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., 2006, p. 1750, ISBN 978-95-8625-620-9.
  4. ^ García y García, Antonio e Santiago-Otero, Horacio, Presentación, in Sínodo de Santiago de Cuba de 1681, Sínodos Americanos, volumen I, Madrid-Salamanca, CSIC, 1982, p. 230.
  5. ^ a b García Sánchez, Justo, El Sínodo Diocesano de Oviedo de 1769, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1999, p. 1110, ISBN 978-84-8317-125-7.
  6. ^ Paulo Suess, La conquista espiritual de la América espanõla: 200 documentos del siglo XVI, Quito, Editorial Abya Yala, 2002, p. 511, ISBN 978-99-7822-290-4.
  7. ^ CIC, canone 460, su vatican.va.

Bibliografia modifica

  • Ferdinand A. Holtgreven: Die Diöcesansynode als Rechtsinstitut. Insbesondere Beantwortung der Frage „Welche Personen gehören zu einer legalen Diöcesansynode?“. Verlag Russel, Münster 1868.
  • Martin Klöckener: Die Liturgie der Diözesansynode. Studien zur Geschichte u. Theologie des „Ordo ad Synodum“ des „Pontificale Romanum“. (=Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen. 68). Verlag Aschendorff, Münster 1986, ISBN 3-402-03854-4.
  • Georg Phillips: Die Diöcesansynode. Herder, Freiburg 1849.
  • Norbert Witsch: Synodalität auf Ebene der Diözese. Die Bestimmungen des universalkirchlichen Rechts der Lateinischen Kirche. (= Kirchen- und Staatskirchenrecht. 1). Schöningh, Paderborn 2004, ISBN 3-506-71685-9.