Ente finanziario
Per ente finanziario si intende un'impresa diversa dalla banca che, come previsto dal decreto legislativo 385/93 svolge attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Dette imprese vengono definite "intermediari finanziari" e sono iscritte in un apposito elenco tenuto dall’UIC.
L'intermediario finanziario
Per ottenere l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, e poter così svolgere l'attività relativa, è necessario che, in capo alle imprese dette, ricorrano le seguenti condizioni:
- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- abbiano per oggetto sociale lo svolgimento di attività finanziarie;
- abbiano capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- siano in possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
Per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, il Ministro del Tesoro può, in deroga a quanto previsto per le condizioni per l'iscrizione nell'elenco dell'UIC, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR:
- detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni e
- può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
L'attività dell'intermediario finanziario
Gli intermediari finanziari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. Si tratta di operazioni di:
- prestito (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito, credito commerciale e forfaiting). Quale unica eccezione, il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
- leasing finanziario
- servizi di pagamento
- emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, carte revolving, traveler's cheque, lettere di credito)
- rilascio di garanzie e di impegni di firma
- operazioni in conto proprio e in conto terzi su:
- strumenti di mercato monetario,
- cambi,
- strumenti finanziari a termine e opzioni,
- contratti su tassi di cambio e di interesse,
- partecipazione alla emissione di titoli e servizi connessi
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse, concentrazioni e acquisizioni
- servizi di intermediazione finanziaria tipo money broking
- gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
- custodia, amministrazione, negoziazione di strumenti finanziari
- altre attività aggiunte all elenco allegato alla II direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità Europee, n.89/646/Cee del 15 dicembre 1989 (direttiva intermediari).
Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attività indicate, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.
Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. Inoltre, può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del TUB.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale. Tuttavia, ad essi non si applica la prevista disciplina sulle informative dell'UIC.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio,sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III (Amministrazione straordinaria e Liquidazione coatta amministrativa di Banche) ;
In caso d'insolvenza, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari (TUF, D.Lgs 58/98, meglio conosciuto come "Testo Draghi"), emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Voci correlate
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