Medicina alternativa: differenze tra le versioni

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# ''Pratiche manipolative'': si fondano sulla manipolazione e il movimenti di parti del corpo, come la [[chiropratica]] e [[osteopatia]].
# ''Medicina energetica'': include sia pratiche che si fondano su una presunta energia spirituale (della cui esistenza non esiste alcuna prova), come per esempio le terapie basate sui campi magnetici biologici che si suppone circondino e penetrino il corpo umano, sia pratiche che fanno leva su un bioelettromagnetismo, come per esempio i constatabili [[Campo magnetico|campi magnetici]] utilizzati in modo non convenzionale.
 
== Le medicine alternative in Italia ==
In [[Italia]], secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale della [[federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri|FNOMCeO]] nel 2002, tra le medicine e le pratiche non convenzionali<ref>La linea guida FNOMCeO non utilizza il termine "medicine alternative" o "medicine complementari", diffuse a livello internazionale, ma "medicine non convenzionali".
Si veda [http://www.medicitalia.it/minforma/medicine-non-convenzionali/819-medicine-convenzionali.html www.medicitalia.it]</ref> solo nove discipline sono ritenute rilevanti da un punto di vista sociale, sia in base alle indicazioni del [[Parlamento europeo]]<ref>Risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997</ref> e del [[Consiglio d'Europa]]<ref>Risoluzione n. 1206 del 4 novembre 1999</ref>, sia in base alla maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini, oltre che degli indirizzi medici affermatisi:<ref name = fnomceo/>
# [[Agopuntura]]
# [[Fitoterapia]]
# [[Medicina antroposofica]]
# [[Ayurveda|Medicina Ayurvedica]]
# [[Omeopatia|Medicina Omeopatica]]
# [[Medicina tradizionale cinese]]
# [[Omotossicologia]]
# [[Osteopatia]]
# [[Chiropratica]]<ref name = fnomceo>{{cita web|url=http://www.amnco.it/server/Delibera_Terni02_MNC.pdf|titolo=LINEE GUIDA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI SU MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI (TERNI 18 MAGGIO 2002)|autore=FNOMCeO|formato=pdf|accesso=3 aprile 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151031033558/http://www.amnco.it/server/Delibera_Terni02_MNC.pdf|urlmorto=sì}}</ref>
 
L'esercizio di queste medicine e pratiche non convenzionali è un atto medico di esclusiva competenza e responsabilità del professionista sanitario<ref>{{Cita web|url=http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=89410|titolo=Osteopati. Albo Fisioterapisti: “No a sovrapposizioni. In attesa istituzione professione solo medici e fisioterapisti possono esercitare” - Quotidiano Sanità|accesso=2021-11-11}}</ref><ref name=fnomceo/><ref name=statoregioni>{{cita web|url=http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039735_54++csr+punto+10.pdf|titolo=Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri”. (SALUTE) Codice:4.10/2013/2 (Servizio III) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281|autore=Conferenze Stato Regioni ed Unificata|data=7 febbraio 2013|formato=pdf|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140326221301/http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_039735_54%20%20csr%20punto%2010.pdf}}</ref>
 
Per quanto riguarda l'osteopatia, tuttavia, esistono alcune sentenze dei tribunali amministrativi regionali (T.A.R.) che, ne affermano la piena legittimità dell'esercizio anche non essendo un medico.<ref>TAR Catania 02684/2021 REG.PROV.COLL. e N. 01961/2020 REG.RIC., ma si veda anche in precedenza il T.A.R. Veneto n. 298 del 17 maggio 2005 e il T.A.R. Lombardia – Milano n. 588 del 1 marzo 2011). Anche la Cassazione Penale (Sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838) ha stabilito che l'osteopatia non costituisce un atto medico</ref>
 
Il 7 febbraio [[2013]] nella [[Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome|Conferenza permanente Stato-regioni]] è stato emanato un accordo che regolamenta sia la qualità della formazione e della pratica dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia, sia il riconoscimento legale del profilo professionale dei medici che praticano agopuntura, fitoterapia ed omeopatia, istituendo presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, elenchi dei professionisti esercenti queste pratiche.<ref name="statoregioni" />
 
Con la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. Legge Lorenzin), la professione dell’osteopatia è stata ricondotta nell’ambito delle professioni sanitarie, ma l'iter della sua istituzione non è ancora concluso. In data 5 novembre 2020 (e con successivo D.P.R. n. 131 del 7/7/2021) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – riunitasi per stabilire l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti – ha demandato ad un successivo accordo, da stipulare sempre in sede di Conferenza permanente, la definizione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia.
 
Casi particolarmente eclatanti di medicina alternativa alle cure mediche scientifiche sono state il [[Siero Bonifacio]], la [[metodo Di Bella|cura Di Bella]], il [[metodo Stamina]] e il [[metodo Simoncini]], tutte bocciate a livello scientifico.
 
== Note ==