Pubblico ufficiale (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Esempi di pubblici ufficiali riconosciuti dalla legge italiana sono:
* gli appartenenti alle [[forze armate italiane]] e alle [[forze di polizia italiane]];
* i membri del [[Corpo nazionale dei vigili del fuoco|vigili del fuoco]] (nelle ipotesi previste dalla legge);
* le [[guardie ecologiche volontarie]], le [[guardie zoofile]], le [[Guardapesca|guardie ittiche]] e le [[guardie venatorie volontarie]] nell'esercizio delle loro funzioni;
* gli [[Impiegato statale (Italia)|impiegati civili]] della [[pubblica amministrazione italiana]], ma solo in particolari circostanze<ref>[http://www.penale.it/giuris/cass_014.htm La Suprema Corte di Cassazione - sez. penale - con sentenza 7 giugno 2001 ha statuito che: ''la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati'']</ref>;