Spoliatus ante omnia restituendus

locuzione latina

Spoliatus ante omnia restituendus alla lettera al possessore che ha subito lo spoglio, occorre innanzitutto che sia reintegrato nel possesso.

La norma è la regola fondamentale delle azioni possessorie. L'origine proviene dal diritto canonico a favore di un vescovo "spogliato" dei beni della sua diocesi. Poi è diventata una norma comune del diritto. [1]

Diritto italiano modifica

Azione di reintegrazione (o di spoglio) modifica

La persona che sia stata privata, in modo violento, cioè senza la sua volontà o in modo clandestino, cioè occulto, del possesso di una cosa, può ottenere che il giudice ordini a chi se ne sia impossessato di restituirgliela immediatamente. Per ottenere ciò, il possessore spogliato deve dare la prova che egli era possessore prima dello spoglio, cioè che esercitava i poteri di fatto sulla cosa; che lo spoglio è stato compiuto dalla persona contro la quale l'azione è diretta e che è stato fatto violentemente od occultamente. Lo spoglio è violento se è fatto contro la volontà del possessore, anche se non si ricorre alla violenza ed è considerato occulto o clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio. La reintegrazione deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio. La possibilità di reintegrazione è concessa anche al detentore nell'interesse proprio, cioè a chi detiene avendo quale titolo della sua detenzione un diritto personale di godimento.

Azione di manutenzione modifica

La persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di un bene immobile o di un'universalità di mobili può ottenere che il giudice ordini a chi compie l'azione di disturbo di cessarla immediatamente. La manutenzione deve essere chiesta entro un anno dalla molestia e presuppone che il molestato abbia il possesso sulla cosa da almeno un anno.

Note modifica

  1. ^ Tuttora il diritto canonico così recita:
    • Can. 1699. §1. Spoliatus adversus spoliantem excipiens et probans spolium, non tenetur respondere, nisi prius fuerit in suam possessionem restitutus.
      • §2. Spoliatus ut in possessionem restituatur, nil aliud probare debet, nisi spoliationem ipsam.
      • §3. Sed si in restitutione rei vel exercitii iuris aliquod occurrat periculum (ex. gr., saevitiarum, cum vir contra uxorem postulat restitutionem coniugalis consortii), iudex, ad instantiam partis vel promotoris iustitiae, pro diversis personarum causarumve adiunctis decernat aut restitutionem suspendi, aut rem vel personam apud sequestrem custodiri, donec causa petitorio iudicio definiatur.
    • Can. 1700. Iudicia possessoria absolvenda sunt, citata dumtaxat adversa parte in
    iudiciis retinendae vel recuperandae; citatis vero omnibus iis quorum interest, in iudiciis adipiscendae.