Territorio proprio

Territorio proprio (in latino Territorium proprium)[1] è l'espressione con cui, nella Chiesa cattolica, si definisce il territorio su cui il patriarca esercita validamente la sua potestà,[2] ossia lo storico territorio di nascita della Chiesa patriarcale.[3]

Normativa canonica modifica

Definizione modifica

Il codice dei canoni delle Chiese orientali definisce il territorium proprium di una Chiesa patriarcale al canone 146, §1:

«Il territorio della Chiesa a cui presiede il Patriarca si estende a quelle regioni nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca ha il diritto legittimamente acquisito di erigere province, eparchie, come pure esarcati.»

A norma del canone 152 dello stesso codice, ciò che viene detto per la Chiesa patriarcale, vale anche per le Chiese arcivescovili maggiori e gli arcivescovi maggiori.[4] Il codice non dice nulla circa il territorium proprium delle Chiese metropolitane sui iuris e delle altre Chiese sui iuris.[5]

In base alla definizione proposta dal codice dei canoni delle Chiese orientali, il territorium proprium si definisce in base a due elementi:[6]

  • la presenza sul territorio di una comunità di fedeli accomunati dallo stesso rito liturgico;
  • il diritto di giurisdizione dei patriarchi, legittimamente acquisito dalla storia e dalla tradizione.

Prerogative modifica

La potestà del patriarca e dell'arcivescovo maggiore, «ordinaria e propria»[7], è esercitata validamente solo entro i confini del territorio proprio, ossia della Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore che presiedono.[8]

Fuori dal territorium proprium, i patriarchi e gli arcivescovi maggiori non possono erigere eparchie, sedi metropolitane, esarcati, o nominare vescovi, che sono tutte prerogative della Santa Sede.[9]

Il canone 78, §2 del codice dei canoni delle Chiese orientali prevede la possibilità di eccezioni alla regola stabilita. Infatti il codice elenca diversi casi in cui la potestà del patriarca o dell'arcivescovo maggiore può essere esercitata fuori dal territorio proprio. Alcuni esempi:[10]

  • possibilità di ordinare e intronizzare metropoliti ed eparchi (canone 86, §2);
  • il dovere di prendersi cura dei fedeli della propria Chiesa che dimorano fuori dal territorium proprium, anche con la nomina di un visitatore (canone 148, §1);
  • accettazione della promessa di obbedienza dei vescovi chiamati ad esercitare il loro ministero fuori dal territorium proprium (canone 187, §2);
  • diritto del patriarca o dell'arcivescovo maggiore di ricevere ogni cinque anni la relazione sullo stato di un'eparchia costituita fuori dal territorium proprium (canone 206, §2);
  • possibilità di celebrare matrimoni di fedeli del proprio rito in tutto il mondo (canone 829, §2).

Note modifica

  1. ^ L'espressione è esplicitamente utilizzata dal bollettino giornaliero della Santa Sede del 23 novembre 2019, quando papa Francesco ha esteso il territorium proprium della Chiesa cattolica siro-malankarese.
  2. ^ CCEO, canone 78, §2.
  3. ^ Coppola, Territorialità e personalità nel diritto interconfessionale, p. 70. Dimitrios Salachas, I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine, in: Cristiani orientali e pastori latini, a cura di Pablo Gefaell, Giuffrè Editore, Milano 2012, pp. 147-148.
  4. ^ Condorelli, Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris? Frammenti di una ricerca, p. 345.
  5. ^ Ibid.
  6. ^ Pallath, The Principle of Territoriality according to Eastern Catholic Canon Law, p. 352
  7. ^ CCEO, canone 78, §1.
  8. ^ CCEO, canone 78, §2: Potestas Patriarchae exerceri valide potest intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis tantum - La potestà del Patriarca può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.
  9. ^ CCEO, canoni 138; 177, §2; 311, §2. Cf. Lorenzo Lorusso, La designazione dei vescovi nel Codex canonum ecclesiarum orientalium, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 12 (1999), pp. 46-56.
  10. ^ Un elenco esaustivo in: Lorusso, Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato, p. 846.

Bibliografia modifica

Voci correlate modifica

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