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Di nuovo disegni tecnici NAVIGAZIONE


In merito al template:Disegno tecnico Ligabo mi ha segnalato alcune possibilità, che potrebbero rendere il template non valido. In particolare:

«Il disposto limita a 20 anni il "diritto al compenso previsto", intendendo chiaramente l'" equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico". Fatto, però, salvo il "diritto escusivo di riproduzione" dei disegni che, oltre alle limitazioni dei precedenti artt. 87 e 92, debbono pure sottostare alle norme contenute nelle leggi istituenti i vari ordini professionali (più note come "Tariffe") e relativi regolamenti di attuazione, integrazioni e aggiornamenti.»

Ho provato ad argomentare la situazione per le mie conoscenze:

«L'art. 87 esclude esplicitamente i disegni tecnici, rimandando di fatto all'art.99, mentre suppongo che l'art.92 intenda il termine fotografia nello stesso modo in cui viene considerato in tutto il capo V, quindi escludendo di nuovo i disegni. Considera che in un disegno tecnico rappresentativo non vi è intervento di originalità, per cui l'opera di creazione del disegno (mera riproduzione) non dovrebbe conferire diritti al fotografo, esattamente come avviene per le foto di dipinti.»

Invito chi ha competenze in merito ad esprimere un parere circostanziato prima di mettere il template in uso effettivo. --JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 19:47, 15 nov 2006 (CET)[rispondi]


Il problema qui formulato è molto (ma molto) più importante del "tu & lei" e di tutte le altre pippe social-esistenzial-fuffiste che hanno animato le recenti discussioni. Si tratta di decidere sulla eliminazione del template:Disegno tecnico che da un lato potrebbe portare grandi vantaggi per le voci e, dall'altro, grandi dispiaceri per it.wiki. La questione richiede una soluzione veloce. Cerchiamo di mostrare attenzione anche alle cose serie oltre che alle "biutifulate". Grazie. --ligabo 09:52, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]

Ammetto candidamente una totale ignoranza in materia e mi rimetto al giudizio della corte di wikipediani più esperti in materia. --J B 10:11, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]

Il problema è che sulla fuffa io posso parlare, sulle cose legali IANAL. Posso solo chiedermi se il progetto tecnico indicato è qualcosa di più del singolo disegno tecnico che è una sua parte, esattamente come una raccolta è più tutelata di un singolo suo elemento. -- .mau. ✉ 10:33, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]

Premetto che le "cose legali" non hanno nulla a che vedere con le tue tendenze "particolari". :-)) La questione verte sul decidere se il disposto dell'art. 99 dia legittimità al template:Disegno tecnico, oppure tali disegni debbano essere considerati alla stregua della altre immagini con protezione 70ennale.--ligabo 10:47, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]

ripeto: la mia interpretazione di un articolo di legge conta zero.
Rileggendo la legge, a me pare che l'art. 87 spieghi semplicemente che non si può aggirare il resto della protezione del diritto d'autore facendo una foto di qualcosa che è tutelato in altro modo, quindi non lo considererei. Però l'articolo 99 mi pare dica solamente "se metti in pratica un progetto entro vent'anni dalla sua pubblicazione, allora devi anche pagare chi l'ha disegnato" e non parla della tutela di riproduzione dei disegni in quanto disegni, che quindi presumo siano come qualunque opera di ingegno.
Ripeto: quanto la mia interpretazione sia corretta, chi lo può sapere? -- .mau. ✉ 11:07, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]

Uffi, Uffi, Uffi.... si può sapere quando cacchio mi pagate per queste consulenze ? -_-

Veniamo a noi, il dettato dell'art 87 è:

«Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.»

questa norma esclude che i disegni tecnici possano essere considerati fotografie (e quidni anche le foto degli stessi), ai fini dell'applicazione della "regola dei 20 anni".

l'art. 99, invece, recita:

«All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.»

l'articolo sancisce un diritto "al compenso" che si esaurirebbe in 20 anni, ma tale diritto riguarda la realizzazione del "progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso", per quanto riguarda, invece, la riproduzione, sempre l'art.99 parla di "diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi" in capo all'autore.

Quindi, 20 è la durata del diritto al compenso per chi realizza il progetto, ma NON E' la durata del diritto esclusivo di riproduzione.

Per capire quale sia la durata di tale diritto, ci dobbiamo "rivolgere" all'art. 2 della stessa legge:

«In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.»

come vedete al numero 10 si citano i disegni industriali di natura "creativa" che, volendo proprio essere sinceri, sono la maggior parte, perché gli unici disegni tecnici "non creativi" sono quelli "copiati" da disegno già esistente (e che quindi non innovano nulla) ma che, nel caso, rientrerebbero nel "diritto esclusivo di riproduzione" di cui sopra.

Concludendo, i disegni tecnici, rientrando nel novero dell'art.2 (norma generale), non venendo derogati dall'art. 87 (norma speciale) ma venendo semplicemente "integrati" dall'art. 99 (altra norma speciale), ricadono sotto la "regola" generale sul copyright.... ossia 70 anni dalla morte dell'autore (della serie l'assassino è sempre il maggiordomo), e quindi... va eliminato il template.

Per notula faccio "tutto un conto" con JollyRoger... tanto è cliente fisso ^_^ (Yuppy Yuppy Yuppy Da).--Ş€ņpãİ-27 - せんぱい scrivimi 11:10, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]

ci avevo azzeccato su tutta la linea? miiiii! non ci pozzo credere!!!! -- .mau. ✉ 11:14, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]


Ok. Ma dirlo prima, oh avvocato temporeggiatore? :-P. Per ora è usato su una sola immagine, mi risulta, per cui cancellate pure --JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 11:14, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]
Come siamo comodi... metti un cancella subito no ? ^_^ (complimenti Mau, ci avevi preso su tutta la linea).--Ş€ņpãİ-27 - せんぱい scrivimi 11:16, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]
(conflittato)Mi sono letto velocemente la legge; per come la vedo io la situazione e' questa:
  • l'art.32-bis dice che i diritti commerciali sulle foto durano 70 anni.
  • l'art.87 dice che tra le foto non sono inclusi i disegni tecnici (per cui non si applica la norma citata sopra)
  • l'art.99 stabilisce in 20 anni il limite del copyright per i "progetti di lavori dell'ingegneria".
Secondo me il limite da utilizzare e' di 20 anni, ma la mia e' solo l'opinione di un ex-ragioniere, le mie competenze giuridiche sono davvero limitate. --Jalo (imbucare qui) 11:24, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]
Ehmm... Facciamo finta che non ho parlato. --Jalo (imbucare qui) 11:28, 16 nov 2006 (CET)[rispondi]


Bene. Sia bannato il template. (Vedi l'importanza della pubblicità, Jolly? É sufficiente mettere la parola "tette" e tutti di precipitano.:-D)