La bigamia è la condizione di chi, essendo legamente coniugato, contrae un ulteriore matrimonio, o di chi, non coniugato, contrae matrimonio con persona già coniugata.

Delitto di
Bigamia
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XI, Capo I
Disposizioniart. 556
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermonon consentito
Penareclusione da uno a 5 anni

Consentita in diversi Paesi del mondo, in Italia costituisce un delitto contro la famiglia, previsto dall'art. 556 del codice penale.

Ordinamento italiano modifica

Secondo l'art. 556 c.p., Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

I figli nati da una relazione coniugata bigama seguono le sorti dell'elemento psicologico dei genitori. In caso di buona fede anche solo unilaterale i figli nati si considerano legittimi solo a favore del coniuge di buona fede, saranno considerati naturali rispetto al coniuge di mala fede.

Bibliografia modifica

  • Gian Domenico PISAPIA, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953
  • avv. Pietro SEMERARO, Famiglia e diritto penale, Roma, 2016
  • Sergio ARDIZZONE, Matrimonio, (Delitti contro il matrimonio), in Enc. giur. Treccani, XIX, 1990, 3.

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 42481 · LCCN (ENsh85013973 · GND (DE4145372-4 · BNF (FRcb11998639b (data) · J9U (ENHE987007284756605171
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