Il giudice civile è l'organo giudicante in materia civile. Il Codice di procedura civile dedica a questa figura tutto il capo I del I Libro, dagli artt.1 a 56.

Giudice ordinario modifica

La categoria di giudice civile più generica è quella del giudice ordinario:

«La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.»

L'articolo si rifà al dettato costituzionale dell'art.102. A questi giudici spettano le controversie generiche e i poteri attribuiti dal codice e dalle leggi speciali. In via di massima spettano a loro tutte le controversie, salvo che qualche norma non disponga altrimenti.

Limiti di giurisdizione modifica

Cittadinanza straniera modifica

Questo era un limite previsto prima del 1995, oggi superato dalla legge 31 maggio 1995 n.218. Ogni cittadino straniero può agire come attore davanti al giudice italiano e può, nei limiti di reciprocià, essere convenuto, rispetto non alla nazionalità, ma alla propria residenza o al proprio domicilio.

Pubblica Amministrazione modifica

Se una delle parti è la Pubblica Amministrazione (ovviamente come convenuto) e non si deve giudicare su diritti soggettivi, bensì su interessi soggettivi, giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), in primo grado, mentre il Consiglio di Stato (CdS) in secondo grado.

Specialità dell'oggetto modifica

In relazione alla specialità della controversia, ci sono altri giudici speciali con cognizione su diritti soggettivi e interessi soggettivi. In realtà alcuni, non sono altri tipi di giurisdizione, dato che questa situazione è vietata dall'art.102 Cost. che permette solo sezioni specializzate, mentre altri erano già stati istituiti

I giudici speciali sono:

Le sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari e le Corti d'Appello sono:

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