Agente di pubblica sicurezza

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Agente di pubblica sicurezza è una qualifica attribuita in Italia a soggetti appartenenti all'autorità di pubblica sicurezza.

I soggetti modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Forze di polizia italiane.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono definiti tali ai sensi dagli articoli 17 18 e 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che elenca i vari tipi, stabilendo che gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e, nelle regioni a statuto speciale, ai vari Corpi Forestali regionali sono agenti in servizio permanente.[1] Sono inoltre agenti anche i membri della Polizia locale, Municipale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono altresì da considerarsi tali gli agenti, i sottufficiali e gli ufficiali delle Compagnie Barracellari della Regione Autonoma della Sardegna, sulla base del Regio Decreto n. 403 del 14 luglio 1898 e della Legge Regionale n.25 del 15 luglio 1988. Sono pure agenti di pubblica sicurezza le Guardie Boschive, Campestri, Daziarie ed altre dei Comuni nominate in forza di regolamenti, riconosciute dalle forme di legge e nominate dal Prefetto, come stabilito dal R.D.L. 30 giugno 1914 n. 563 che disciplinava l'art. 44 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,[2] anche queste guardie sono munite della qualifica secondo la legge 2 luglio 2002 n. 133.

Infine, ai sensi del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 133 (in G.U. 06/07/2002, n.157), la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere conferita, in modo eccezionale e temporaneo, ai conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo. Per quanto riguarda i requisiti e le modalità di attribuzione della qualifica, fonte è anche il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 ("Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"). Ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 ("Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica")[3] - convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anche il personale in servizio presso le forze armate italiane può essere chiamato a svolgere funzioni di polizia, attribuendo agli appartenenti la qualifica di agente di pubblica sicurezza, solo relativamente ad attività relative al mantenimento dell'ordine pubblico, e con alcune limitazioni.[4]

L'attribuzione della qualifica modifica

L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza è disciplinata dal R.D. 635/1940 che all'art. 4 bis elenca i requisiti:

  • essere maggiorenni;
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
  • non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  • avere il godimento dei diritti civili e politici.

Lo stesso art. 4-bis dispone che:

«Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.»

e inoltre:

«All'atto dell'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse.

L'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto de principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.»

Il decreto legge 6 maggio 2002 n. 83, convertito in legge 2 luglio 2002 n. 133, ha così stabilito nel regolamento per l'esecuzione del T.U. leggi di pubblica sicurezza, per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza:

L'art. 5 della citata norma afferma che:

«La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.»

Il porto d'armi modifica

Riguardo al porto d'armi, l'art. 73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 stabilisce:[5]

«Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.»

Gli art. 42 e 43 del R.D. 635/1940 prevedono le ipotesi speciali per alcuni tipi di manifestazioni pubbliche, durante le quali è vietato portare munizioni.[6]

L'attribuzione della qualifica per la Polizia Locale modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Polizia locale in Italia.

I corpi e servizi di Polizia locale restano disciplinati dalla legge quadro 7 marzo 1986 n. 65, ed in particolare dall'art. 5, ai quali il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco o del presidente della provincia (per la polizia provinciale), la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:[7]

  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  • non essere stato espulso dalle forze armate italiane o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il prefetto, sentito il sindaco o il presidente della provincia, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. Nell'esercizio delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, il personale della polizia locale, municipale e provinciale è a disposizione rispettivamente del sindaco o del presidente della provincia e dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuale protocollo d'intesa stabilito fra questa autorità e il sindaco o il presidente della provincia. I corpi di polizia locale svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e partecipano ai vari servizi di ordine pubblico sotto le dipendenze funzionali dell'autorità di pubblica sicurezza.

Gli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla normativa. La giurisprudenza, del resto, è consolidata circa le funzioni di pubblica sicurezza della polizia municipale: la caratterizzazione di ausiliarietà è legata in via precipua alla funzione in senso generale, e non si riferisce alla figura del singolo agente di polizia municipale (Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002 n. 4982).

I vigili del fuoco modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia in servizio permanente che volontario, nell'esercizio delle proprie funzioni gode della qualifica di agente di pubblica sicurezza, secondo l'art. 8 comma 1 della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 ancora vigente anche dopo l'avvenuto riassetto del Corpo operato dall'art. 35 del decreto legge 8 marzo 2006 n. 139.

Le compagnie barracellari modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Compagnia barracellare.

Il personale delle Compagnie Barracellari, nell'esercizio delle proprie funzioni è titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto e sulla base del Regio Decreto n. 403 del 14 luglio 1898 e della Legge Regionale n.25 del 15 luglio 1988. A differenza degli altri corpi di polizia locale, non si può essere barracello se la Prefettura non conferisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, per la quale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • maggiore età;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  • non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. Nell'esercizio delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, il barracello è a disposizione del Sindaco e dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto dei protocolli d'intesa stabiliti fra questa autorità e il Sindaco. l barracelli, svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e possono partecipare ai ari servizi di ordine pubblico sotto le dipendenze funzionali dell'autorità di pubblica sicurezza.

I "barracelli" portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati nei termini e nelle modalità stabilite nel Decreto Prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza, limitatamente al servizio ed esclusivamente nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla normativa vigente.

Note modifica

  1. ^ Art. 17 R.D 31 agosto 1907, n. 690, su edizionieuropee.it.
  2. ^ Approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690
  3. ^ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 26 maggio 2008
  4. ^ Art. 7-bis del decreto-legge n. 92/2008, come successivamente modificato.
  5. ^ Art. 73 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.
  6. ^ Artt. 42 e 43 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.
  7. ^ Art. 5 legge marzo 1986, n. 65, su edizionieuropee.it.

Voci correlate modifica

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 902