Amministrazione controllata
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L'amministrazione controllata è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana, che consente ad un imprenditore in difficoltà economiche di continuare ad operare, per un massimo di due anni, sotto il controllo del giudice e di un commissario giudiziale nominato da quest'ultimo. L'imprenditore ottiene una dilazione generalizzata dei pagamenti per poter conservare l'impresa.
È stata abrogata con il d.lgs n.5 del 9 gennaio 2006[1] e reintrodotta dal d.lgs. 84/2012.[2]
La proceduraModifica
La procedura viene applicata, previa verifica da parte del giudice delle possibilità di risanare l'attività del debitore, a delle aziende in difficoltà economiche, ma non ancora insolventi, per consentire la continuità dell'attività, allo scopo di salvare l'azienda dalla chiusura. Era subordinata all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori e prevedeva la sospensione del pagamento dei debiti pregressi, che dovevano poi essere onorati entro la fine del periodo di amministrazione. L'attività dell'azienda veniva monitorata dal commissario, che era tenuto a presentare al giudice una relazione bimestrale sul suo andamento economico. Nel caso che si fosse evidenziata l'insolvenza del debitore, il giudice avrebbe dato immediato inizio alla procedura fallimentare.
NoteModifica
- ^ Legge Fallimentare - Dell'amministrazione controllata, su altalex.com.
- ^ Che cosa significa "Amministrazione controllata"?, su brocardi.it. URL consultato il 25 ottobre 2022.
Collegamenti esterniModifica
- Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di "Riforma delle procedure concorsuali"
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in materia di "Misure urgenti per la crescita del Paese"
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