Amministrazione controllata
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L'amministrazione controllata era una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana, che consentiva ad un imprenditore in difficoltà economiche di continuare ad operare, per un massimo di due anni, sotto il controllo del giudice e di un commissario giudiziale nominato da quest'ultimo. L'imprenditore otteneva una dilazione generalizzata dei pagamenti per poter conservare l'impresa.
È stata abrogata con il d.lgs n.5 del 9 gennaio 2006[1].
La proceduraModifica
La procedura veniva applicata, previa verifica da parte del giudice delle possibilità di risanare l'attività del debitore, a delle aziende in difficoltà economiche, ma non ancora insolventi, per consentire la continuità dell'attività, allo scopo di salvare l'azienda dalla chiusura. Era subordinata all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori e prevedeva la sospensione del pagamento dei debiti pregressi, che dovevano poi essere onorati entro la fine del periodo di amministrazione. L'attività dell'azienda veniva monitorata dal commissario, che era tenuto a presentare al giudice una relazione bimestrale sul suo andamento economico. Nel caso che si fosse evidenziata l'insolvenza del debitore, il giudice avrebbe dato immediato inizio alla procedura fallimentare.
NoteModifica
- ^ Legge Fallimentare - Dell'amministrazione controllata, su altalex.com.
Collegamenti esterniModifica
- Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di "Riforma delle procedure concorsuali"
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in materia di "Misure urgenti per la crescita del Paese"
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