Articolo 9 della costituzione giapponese
L'Articolo 9 della costituzione giapponese ( 日本国憲法第9条?, Nihonkokukenpō dai kyū-jō) è una clausola della Costituzione del Giappone che proibisce la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali che coinvolgono lo Stato.
La costituzione giapponese è stata imposta dagli Stati Uniti nel 1946, al termine della seconda guerra mondiale, ma questo articolo è entrato in vigore il 3 maggio 1947. Nel suo testo, lo Stato rinuncia formalmente al diritto sovrano di belligeranza a favore di una pace internazionale basata su ordine e giustizia. Nell'articolo è anche specificato che per raggiungere questi obbiettivi le forze armate potenzialmente belligeranti verranno dismesse.[1]
Testo dell'articoloModifica
Il testo originale in giapponese riporta:
«日本国憲法第九条 |
La traduzione ufficiale in inglese [2] dell'articolo è:
«ARTICLE 9. |
NoteModifica
- ^ Resurgent Japan military 'can stand toe to toe with anybody consultato 20-01-2021
- ^ Dipartimento di Scienze Politiche. Articolo 9 della Costituzione giapponese - Revisione costituzionale e il problema della sicurezza nazionale attraverso il cambiamento sistemico