Friuli Colli Orientali

vino DOC friulano

Friuli Colli Orientali è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Udine, precedentemente definita "Colli Orientali del Friuli".

Disciplinare DOC
Stato Bandiera dell'Italia Italia
Fonte: Disciplinare di produzione[1]
Uno sputino con il Refosco

Zona di produzione modifica

La zona di produzione è compresa nel territorio dei comini di Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano, in provincia di Udine.[2]

Le aree delimitate come sottozone vengono descritte negli appositi capitoli.

Storia modifica

Nel territorio friulano la presenza della viticoltura è accertata dall'epoca preromana.[1]; nel periodo imperiale i riscontri più evidenti consistono nei testi di Erodiano, che racconta come i coloni latini inghirlandassero la campagna friulana con tralci di vite, e di Strabone, che cita l'esportazione oltralpe di vino principalmente da Forum Julii (l'attuale Cividale del Friuli).

Nell'VIII secolo i Longobardi eressero un tempietto i cui fregi richiamano la viticoltura.[1]

Agli inizi del XX secolo Giacomo Meneghini da Nimis (meglio conosciuto come Jacun Pitor) dipinge a Cividale del Friuli un affresco raffigurante Bacco che troneggia con brocca e bicchiere in mano, seduto su una botte e affiancato dalla scritta: «Viva Bacco, il vino e la legria, ogni onesto scherzo vale fatto in buona compagnia».[1]

Schioppettino modifica

Vitigno autoctono del Friuli-Venezia Giulia, viene citato per la prima volta nel 1282. Il nome deriva dal termine "scopp", forse riferito agli acini croccanti, forse al fatto che può subire la fermentazione malolattica in bottiglia, facendo esplodere il tappo. All'inizio degli anni ’70 era quasi scomparso, ma agli inizi del XXI secolo è stato reimpiantato, soprattutto nella zona di Prepotto, tanto da ottenere il riconoscimento nella sottozona di coltivazione tipica.[3]

Tecniche di produzione modifica

  • Produzione massima di uva: 110 quintali per ettaro in tutte le tipologie.
  • Resa massima di uva in vino 70% per tutti i vitigni.
  • Indicazione obbligatoria dell'annata di produzione delle uve.
  • Operazioni di vinificazione effettuate nella provincia di Udine e nei comuni del Collio (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).
  • Invecchiamento in botti di legno sempre consentito.
  • Menzione Riserva concessa ai vini invecchiati almeno due anni, esclusa la tipologia "Pignolo" per la quale ne sono richiesti tre.
  • I vini monovarietali devono provenire da vigneti in cui il vitigno principale sia presente almeno per l'85%; la parte restante deve essere presente nei vigneti. L'indicazione del vitigno in etichetta deve trovarsi immediatamente sottostante alle indicazioni Friuli Colli Orientali e denominazione di origine controllata, in caratteri non superiori ad esse.

Disciplinare modifica

La DOC Friuli Colli Orientali è stata istituita con DM 20.07.1970 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 30.09.1970
Successivamente è stata modificata con

  • DPR 10.01.1979, GU 166 - 19.06.1979
  • DM 01.06.1987, GU 144 - 23.06.1987
  • DPR 03.05.1989, GU 258 - 04.11.1989 - errata corrige GU 288 - 11.12.1989
  • DM 18.06.1992, GU 147 - 24.06.1992
  • DM 30.10.1995, GU 278 - 28.11.1995
  • DM 05.08.1997, GU 204 - 02.08.1997
  • DM 08.10.1997, GU 247 - 22.10.1997
  • DM 10.10.2001, GU 250 - 26.10.2001
  • DM 30.03.2006, GU 83 – 08.04.2006
  • DM 31.07.2007, GU 182 - 07.08.2007
  • DM 11.02.2008, GU 42 – 19.02.2008
  • DM 03.06.2008, GU 137 - 13.06.2008
  • DM 25.09.2008, GU 232 - 03.10.2008
  • DM 14.10.2011, GU 248- 24.10.2011
  • DM 30.11.2011, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Nel corso degli anni sono state apportate numerose modifiche legislative:

  • La denominazione iniziale era «Colli Orientali del Friuli»
  • La tipologia «Tocai friulano» è diventata «Friulano» a seguito di accordi internazionali con la Slovenia e l'Unione europea.
  • La tipologia «Rosato» è stata abrogata.
  • Le tipologie riferite all'uva Picolit sono state scorporate e modificate alla creazione dell'omonima DOCG.
  • La menzione «Superiore» è stata abrogata.

Tipologie modifica

Zona principale modifica

Bianco modifica

uvaggio Chardonnay, Malvasia istriana, Pinot bianco, Pinot grigio, Ribolla gialla, Riesling renano,
Sauvignon, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Picolit. Escluso il Traminer aromatico.
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Rosso modifica

uvaggio Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pignolo,
Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Schioppettino, Tazzelenghe.
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Dolce modifica

uvaggio Chardonnay, Malvasia istriana, Pinot bianco, Pinot grigio, Ribolla gialla, Riesling renano,
Sauvignon, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Picolit, Traminer aromatico.
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Chardonnay modifica

uvaggio Chardonnay
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Malvasia modifica

uvaggio Malvasia istriana
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Pinot bianco modifica

uvaggio Pinot bianco
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Pinot grigio modifica

uvaggio Pinot grigio
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Ribolla gialla modifica

uvaggio Ribolla gialla
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Riesling modifica

uvaggio Riesling renano
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Sauvignon modifica

uvaggio Sauvignon
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Friulano modifica

uvaggio Tocai friulano
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Traminer aromatico modifica

uvaggio Traminer aromatico
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Verduzzo friulano modifica

Nei primi disciplinari era definito«Ramandolo».

uvaggio Verduzzo friulano
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l

Cabernet modifica

uvaggio Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere, anche congiuntamente
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Cabernet franc modifica

uvaggio Cabernet franc
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Cabernet Sauvignon modifica

uvaggio Cabernet Sauvignon
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Merlot modifica

uvaggio Merlot
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Pignolo modifica

uvaggio Pignolo
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Pinot nero modifica

uvaggio Pinot nero
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Refosco dal peduncolo rosso modifica

uvaggio Refosco dal peduncolo rosso
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Schioppettino modifica

uvaggio Schioppettino
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Tazzelenghe modifica

uvaggio Tazzelenghe
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l

Sottozona "Cialla" modifica

Zona, tecniche di produzione e tipologie modifica

  • La zona di produzione consiste in parte del territorio di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento.
  • I vini monovarietali devono provenire da vigneti in cui il vitigno principale sia presente almeno per l'85% per i vigneti esistenti; per i nuovi impianti tale limite sale al 95. La parte restante deve essere presente nei vigneti.
  • L'indicazione del vitigno in etichetta deve trovarsi immediatamente sottostante alle indicazioni Friuli Colli Orientali e denominazione di origine controllata, in caratteri non superiori ad esse.
  • Operazioni di vinificazione all'interno della zona di produzione e nel comune di Prepotto (limitatamente ai residenti che abbiano i vigneti all'interno della sottozona).
  • La menzione Riserva spetta ai vini con invecchiamento di almeno quattro anni.
Bianco Cialla modifica
uvaggio uve a bacca bianca
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
Rosso Cialla modifica
uvaggio uve a bacca rossa
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 60 q.
Refosco dal peduncolo rosso Cialla modifica
uvaggio Refosco dal peduncolo rosso
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 60 q.
invecchiamento almeno due anni
Ribolla gialla Cialla modifica
uvaggio Ribolla gialla
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
Schioppettino Cialla modifica
uvaggio Schioppettino
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 60 q.
invecchiamento almeno due anni
Verduzzo friulano Cialla modifica
uvaggio Verduzzo friulano
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
invecchiamento almeno un anno

Sottozona "Ribolla Gialla di Rosazzo" modifica

Zona e tecniche di produzione modifica

  • L'area delimitata è una piccola zona vitata a cavallo tra i comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo.
  • Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni su cui essa ricade o in comuni a questi confinanti.

Ribolla Gialla di Rosazzo modifica

uvaggio Ribolla gialla
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.

Sottozona "Pignolo di Rosazzo" modifica

Zona e tecniche di produzione modifica

  • L'area delimitata è una piccola zona vitata a cavallo tra i comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone.
  • Le operazioni di vinificazione possono avvenire nei comuni in cui essa ricade o in comuni a questi confinanti.
  • Nella vinificazione ed affinamento del vino è consentito l'uso di contenitori di legno.

Pignolo di Rosazzo modifica

uvaggio Pignolo
titolo alcolometrico minimo 12.00% vol.
acidità totale minima 3,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
invecchiamento almeno quattro anni

Sottozona "Schioppettino di Prepotto" modifica

Zona e tecniche di produzione modifica

  • L'area della sottozona consiste in una parte del comune di Prepotto, con l'esclusione dei territori già compresi nella sottozona «Cialla».
  • La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
  • Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate a Prepotto e nei comuni confinanti, purché siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
  • È obbligatorio l'affinamento in botti di legno per almeno 12 mesi.
  • La menzione riserva' è riservata a vini invecchiati almeno quattro anni.

Schioppettino di Prepotto modifica

uvaggio Schioppettino
titolo alcolometrico minimo 12,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 24,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 70 q.
invecchiamento almeno due anni

Sottozona "Refosco di Faedis" modifica

Zona e tecniche di produzione modifica

  • La sottozona è compresa nei comuni di Faedis, Torreano, Attimis, Nimis, Povoletto e Tarcento.
  • Le uve devono provenire da vigneti in cui il vitigno principale sia presente almeno per l'85% per i vigneti esistenti; per i nuovi impianti tale limite sale al 95%. La parte restante deve essere presente nei vigneti.
  • La menzione Riserva spetta al vino con invecchiamento di almeno tre anni.

Refosco di Faedis modifica

uvaggio Refosco nostrano
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,00 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l

Note modifica

  1. ^ a b c d e Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli Colli Orientali", su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il 26 dicembre 2022.
  2. ^ scheda della DOC - Assovini, su assovini.it.
  3. ^ Scheda dello Schioppettino su Quattrocalici, su quattrocalici.it.