Collio Goriziano o Collio è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Collio Goriziano
Disciplinare DOC
Vigneti a Dolegna del Collio
Bandiera dell'Italia Italia
  Friuli-Venezia Giulia
Decreto del 24 maggio 1968
Regolamenta le seguenti tipologie:
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione modifica

La zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino, ricalcando la fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia situata tra i fiumi Isonzo a est, Judrio a ovest e il confine con la Slovenia a nord.

Storia modifica

Lo storico greco Erodiano, nel 298, citava delle viti maritate agli alberi di frutta e i vasi vinari che venivano legati assieme per formare un ponte sull'Isonzo in occasione di una visita imperiale; al tempo di Goti, Longobardi e del patriarcato aquileiese si ritrova il vino locale tra i tributi; a partire dal XIV secolo appaiono compravendite di vigne. Nel 1600 compaiono i vini Ribolla e Cividino, poco più avanti Refosco e Corvino.

Nella metà del 1700 è molto attiva la Società Agraria Teresiana nello sviluppo della viticoltura, in particolare grazie a Giacomo Fabricio, che diffuse il sistema a terrazzamenti (i "roncs").

Intorno alla metà del XIX secolo Teodoro Latour introdusse nel Collio vitigni bianchi francesi e tedeschi.

Tecniche di produzione modifica

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi nell'area delimitata.

È ammessa la colmatura con altri vini della stessa DOC e di colore analogo, purché i quantitativi aggiunti non superino il 15%, con un massimo del 5% per ognuno.

L'indicazione di tipologia "Rosso" è obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" è facoltativa.

Occorre obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Menzione "riserva" modifica

Per fregiarsi della menzione, i vini devono possedere maggiore grado alcolico e subire un invecchiamento, le operazioni di vinificazione e invecchiamento possono essere effettuate solo all'interno della zona delimitata ed è vietato qualsiasi arricchimento.

In etichetta i caratteri per il termine "riserva" non possono essere più grandi di quelli usati per l'indicazione di vitigno.

Disciplinare modifica

 
Cartina delle DOC Collio

La DOC Collio goriziano è stata istituita con DPR 24.05.1968 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. GU 178 DEL 15.07.1968
Successivamente è stata modificata con:

  • DPR 10.01.1979 - GU 153 - 06.06.1979
  • DPR 03.11.1989 - GU 85 - 11.04.1990
  • DPR 01.06.1987 - GU 144 - 23.06.1987
  • DM 28.02.1995 - GU 60 - 13.03.1995
  • DM 24.09.1997 - GU 239 - 13.10.1997
  • DM 25.03.1998 - GU 88 - 16.04.1998
  • DM 31.07.2007 - GU 186 - 11.08.2007
  • DM 31.07.2007 - GU 182 - 07.08.2007
  • DM 11.02.2008 - GU 42 - 19.02.2008
  • DM 25.09.2008 - GU 232 - 03.10.2008
  • DM 16.04.2010 - GU 95 - 24.04.2010
  • DM 30.11.2011 - GU 295 - 20.12.2011
  • La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie modifica

Per tutte le tipologie è prevista la menzione riserva

Uvaggi modifica

Le uve devono sempre provenire dall'ambito aziendale ed essere delle cultivar destinate alla denominazione di origine.

La tipologia Picolit deve provenire da uve Picolit al 100%;
le altre tipologie monovarietali devono provenire da uve della varietà per almeno l'85%, tenendo presente che l'uvaggio del Riesling è il Riesling renano, quello della Malvasia è la Malvasia istriana bianca, quello del Friulano è il Tocai friulano e il Cabernet è formato da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere anche miscelati. L'eventuale rimanenza può essere formata solo da altre uve provenienti dai vitigni aziendali con bacca di colore analogo.
Il bianco e il rosso possono essere composti da una o più varietà del corrispondente colore, fatta eccezione per Muller Thurgau e Traminer aromatico, che non possono superare il 15%.

Picolit modifica

riserva
titolo alcolometrico minimo 14,00% vol.
estratto secco minimo 18,00 g/l.
acidità totale minima 4,00 g/l.
acidità volatile massima 30 meq/l
resa massima di uva per ettaro 40 q.
resa massima di uva in vino 60%
invecchiamento 20 mesi

Vini bianchi modifica

riserva
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 12,00% vol.
estratto secco minimo 15,00 g/l.
acidità totale minima 4,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento 20 mesi

Vini rossi modifica

riserva
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 12,00% vol.
estratto secco minimo 19,00 g/l.
acidità totale minima 4,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento 30 mesi di cui 6 in botte

Note modifica

  1. ^ a b catalogoviti.politicheagricole.it, http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda_denom.php?t=dsc&q=2101.

Collegamenti esterni modifica

Consorzio vini del Collio, su collio.it. URL consultato il 10 settembre 2023.