Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

La Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali[1] è una convenzione internazionale stabilita nel quadro del Consiglio d'Europa al fine di garantire la tutela delle minoranze. È in vigore a partire dal 1998.

Stati parte della convenzione in verde scuro, stati firmatari in verde chiaro, altri stati membri del Consiglio d'Europa in bianco

La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (nota come Commissione di Venezia) presentò al Consiglio d'Europa l'8 febbraio 1991 un progetto di Convenzione europea sulla protezione delle minoranze. A differenza di altri documenti internazionali in materia di diritti umani, la nozione di "minoranza" è discussa ed è chiaro che i cittadini stranieri immigrati (minoranze allogene) non sono inclusi nel quadro della presente Convenzione, che si applica solo alle minoranze autoctone.

Questo testo permette agli individui di determinare se appartengono a una minoranza. Anche un diritto collettivo delle minoranze è riconosciuto. Gli obblighi imposti agli Stati permettono una combinazione dei diritti collettivi e individuali.

Contenuti modifica

Si riportano alcuni degli articoli più rilevanti della Convenzione:

  • Articolo 1 :

«La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.»

  • Articolo 3:

«Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti che ad essa sono legati.»

  • Articolo5:

«

  1. Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale.
  2. Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale d’integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione.»

Limitazioni modifica

Il testo della convenzione non va al di là degli strumenti internazionali come gli impegni per la protezione delle minoranze nazionali nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite e nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare il Documento di Copenaghen del 29 giugno 1990.

La priorità dello Stato, o della lingua di Stato, è regolarmente sottolineata:

  • *Articolo 14:

«1. Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria. 2. Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua. 3. Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’apprendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in questa lingua.»

  • Articolo 21:

«Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati.»

Firme e ratifiche modifica

Quasi tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa (39 dei 47 Stati) hanno firmato e ratificato la convenzione-quadro

Quattro stati non hanno firmato: Andorra, la Francia, Monaco e la Turchia. Quattro stati hanno firmato ma non ancora ratificato: il Belgio, la Grecia, l'Islanda e il Lussemburgo.

Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha, nel 2008, "suggerito" e "consigliato" alla Francia di "considerare" la ratifica della Convenzione-quadro[2].

Nel 2011, nell'ambito della revisione periodica universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Russia ha raccomandato al Belgio di ratificare questa convenzione. Il Belgio ha messo tale raccomandazione in sospeso[3].

Note modifica

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàGND (DE4832769-4 · J9U (ENHE987007588644705171