Coste della Sesia

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Disciplinare DOC
Stato Bandiera dell'Italia Italia
  Piemonte

Coste della Sesia

Decreto del 17 febbraio 1997
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996
Regolamenta le seguenti tipologie:
Coste della Sesia Rosso
Coste della Sesia Rosato
Coste della Sesia Bianco
Coste della Sesia Nebbiolo o Spanna
Coste della Sesia Croatina
Coste della Sesia Vespolina
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Il Coste della Sesia è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nelle province di Biella e Vercelli.

Zona di produzione modifica

La zona di produzione comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia in Provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese in Provincia di Biella.[1]

Storia modifica

La zona di produzione della doc Coste della Sesia è compresa nel bacino del fiume Sesia, dove la tradizione vitivinicola è antica: la presenza della vite venne già descritta da Plinio il Vecchio. Dal XVIII secolo iniziò un notevole rinnovamento colturale.

Aspetti pedoclimatici modifica

Le diverse zone del territorio presentano differenze climatiche,pedologiche e morfologiche, con terreni ad argille, limi, sabbie, ciottoli di granito e porfido.

Tecniche di produzione modifica

I vigneti destinati alla produzione del vino Coste della Sesia devono avere giacitura esclusivamente collinare e altitudine da 200 a 600 metri s.l.m.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della regione Piemonte.
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Disciplinare modifica

Il Coste della Sesia è stato istituito con DM 14.09.1996 GU pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.09.1996
Successivamente è stato modificato con

  • DM 17.02.1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14.03.1997
  • DM 04.10.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19.10.2011
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf<ref> [http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda_della doc Sito ufficiale Mipaaf]</ref>

Tipologie modifica

Rosso modifica

uvaggio Nebbiolo (Spanna) minimo 50%
colore rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato
odore fine, intenso, caratteristico
sapore asciutto, armonico, tipico
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 19,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Secondi di carne rossa stufata o brasata, formaggi stagionati (Tome, Grana), salam dla doja.Primi piatti a base di riso: risotti ai vini rossi e cacciagione, paniscia.

Rosato modifica

uvaggio Nebbiolo (Spanna) minimo 50%
colore rosa più o meno intenso
odore delicato con fragranza caratteristica
sapore asciutto, armonico
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Bianco modifica

uvaggio Erbaluce 100%
colore giallo paglierino più o meno intenso
odore caratteristico, fine, intenso
sapore secco, armonico, caratteristico
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Nebbiolo o Spanna modifica

 
Una bottiglia annata 2014

È consentita la menzione vigna, purché i vigneti abbiano un’età di almeno 3 anni e titolo alcolometrico minimo 12,00%

uvaggio Nebbiolo (Spanna) minimo 85%
colore rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato
odore intenso, caratteristico
sapore secco, di corpo, caratteristico
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 20,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Croatina modifica

È consentita la menzione vigna, purché i vigneti abbiano un’età di almeno 3 anni e titolo alcolometrico minimo 11,50%

uvaggio Croatina minimo 85%
colore rosso più o meno intenso
odore caratteristico, intenso
sapore secco, equilibrato, di corpo
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 19,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Vespolina modifica

È consentita la menzione vigna, purché i vigneti abbiano un’età di almeno 3 anni e titolo alcolometrico minimo 11,50%

uvaggio Vespolina minimo 85%
colore rosso intenso
odore caratteristico, intenso
sapore secco, armonico, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 19,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Note modifica

  1. ^ a b Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia”, su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il 20 novembre 2020.

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