Credito inesigibile
Un credito inesigibile in finanza è un credito ovvero un importo dovuto che è altamente improbabile che potrà essere pagato dal debitore.
Il caso tipico è ad esempio quello di una società messa in liquidazione.[1] Nel mondo ci sono numerose e varie definizioni tecniche di ciò che costituisce un debito cattivo, a seconda delle convenzioni contabili o del trattamento normativo.
In ItaliaModifica
Ai sensi della legge 134/2012,[2] un credito viene considerato automaticamente inesigibile qualora lo stesso sia scaduto da almeno 6 mesi e sia di modesto importo secondo i limiti di euro 2.500 (per le imprese che fatturano fino a 150 milioni di euro) e 5.000 (per le imprese che fatturano oltre 150 milioni di euro).
Gli altri crediti rimangono soggetti alla ordinaria normativa e prassi fiscale che sancisce l'inesigibilità di un credito qualora il creditore sia in grado di fornire prova documentata di "elementi certi e precisi" tali da comprovarne l'inesigibilità, quali ad esempio:
- Attività di recupero credito risoltasi con esito negativo
- Comprovato stato di insolvenza della parte debitrice
- Irreperibilità del debitore
- Procedure concorsuali (fallimento, accordo di ristrutturazione dei debiti ecc.)
NoteModifica
- ^ Recupero dei crediti – Crediti inesigibili
- ^ Che ha convertito le disposizioni contenute nel cosiddetto Decreto Sviluppo D.L. 83/2012, a partire dall’esercizio contabile 2012
Voci correlateModifica
Controllo di autorità | NDL (EN, JA) 00572235 |
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