Decreto del presidente della Repubblica

atto emanato dal Presidente della Repubblica Italiana
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Il decreto del presidente della Repubblica (in sigla DPR o D.P.R.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto giuridico emanato dal presidente della Repubblica Italiana. La determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica è tassativamente disciplinata dalla Legge 12 gennaio 1991, n. 13 e successive modifiche (legge 15 marzo 1997, n. 59, d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91).

Storia modifica

Prima della legge sull'ordinamento del governo, la legge 23 agosto 1988, n. 400[1], la dottrina distingueva[2] tra atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi, in quanto la decisione viene presa unicamente dal governo e il presidente si limita a darvi una veste di decreto presidenziale (verrà quindi, come tutti gli atti del presidente della Repubblica, controfirmato dai ministri competenti), e atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come le nomine dei giudici costituzionali, il rinvio di una legge alle camere, e altro.

Inoltre, la normativa precedente al 1988 disponeva che venissero emanati nella forma del DPR i decreti legislativi, ma anche i regolamenti governativi, nonché i cosiddetti testi unici, che spesso erano decreti legislativi, con valore giuridico diverso[non chiaro]quando non delegati, attesa la differente collocazione[Di cosa? Non è chiaro quale dei tanti detti prima sia il soggetto] nella gerarchia delle fonti, ma con una veste formale identica: quella di decreto del presidente della Repubblica. La ragione era di tipo storico, infatti si era sostituita quella che era la veste del regio decreto (RD o anche r.d.) con quella del DPR per l'avvenuta modifica della forma istituzionale.

Per porre rimedio alla confusione ingenerata, l'art. 14 della legge n. 400/1988 stabilì che i nuovi atti legislativi frutto di esecuzione di una legge delega si sarebbero chiamati semplicemente "decreti legislativi", mentre la forma del decreto del presidente della Repubblica sarebbe rimasta, per quanto concerne gli atti normativi, esclusivamente per i regolamenti governativi (art. 17 della legge n. 400/1988).

In tale veste, inoltre, dal 1997 al 2003 per il breve periodo di vigenza dei testi unici misti, ovvero testi unici che raccoglievano, armonizzavano e coordinavano leggi e regolamenti via via intervenuti a disciplinare una data materia, vennero approvati atti di riordino e di semplificazione di normative complesse, mediante l'emanazione di tre contestuali atti legislativi del Governo:

  • un testo, approvato con decreto legislativo, contenente le norme di rango legislativo (detto testo B);
  • un testo, approvato con DPR, contenente le norme di rango regolamentare (detto testo C);
  • un testo, approvato con DPR, contenente l'insieme coordinato delle norme legislative e regolamentari (detto testo A)[3].

Lista degli atti modifica

Atti di prerogativa costituzionale modifica

Atti su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente modifica

Sono altresì emanati con DPR tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri: assumono rilievo i regolamenti governativi e, in tal caso, il DPR assume il rango di fonte secondaria nella gerarchia delle fonti. Gli atti dell'esecutivo che non assumono la forma di DPR sono invece approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto ministeriale o con decreto interministeriale.

Note modifica

  1. ^ Legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. ^ Armando Giuffrida, Elementi di diritto Pubblico.
  3. ^ Testi unici in "Diritto on line", su treccani.it. URL consultato il 25 ottobre 2019.
  4. ^ https://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/dispense2014/Documents/30ago14/DI_22_4_2014.pdf

Voci correlate modifica

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