Discussione:Delitto d'onore

Ultimo commento: 5 mesi fa di S.vecchiato

Si legge sull'articolo che il «"matrimonio riparatore", che prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore della famiglia». Le cose non stavano esattamente così. Per comprenderle bene, bisogna tenere conto che, mentre nell'attuale ordinamento (legge 66/1996 s.m.i. e artt. 609-bis - 609-dieces c.p.) è reato avere rapporti sessuali con minori di anni 14 (violenza sessuale presunta), mentre (salvo i casi di genitorialità, tutoraggio, ascendenza) con persone che abbiano compiuto 14 anni il rapporto è considerato reato solo se violento, anche se la controparte ne ha più di 18, la normativa previgente prevedeva che il rapporto con una minore di anni 18 (non è corretto dire "minorenne" perché questo è un concetto civilistico, legato alla capacità di agire; peraltro la maggiore età prima del 1975 era 21 anni e non 18) fosse sempre reato, riparabile appunto con il matrimonio. La differenza tra prima e oggi è che prima se io, maschio almeno 14enne, avevo rapporti con una minore di 18 anni, anche senza stuprarla, commettevo sempre e comunque reato, estinto se contraevo matrimonio con la stessa entro un certo termine (60 giorni mi pare, ma non ne sono sicuro), mentre adesso, maschio o femmina che io sia, se ho rapporti con un/a minore di 14 anni commetto sempre reato mentre se questi/a è maggiore di 14 anni il reato sussiste solo se il rapporto è violento. Tuttavia, prima il reato era un delitto contro l'onore, dunque vigeva il principio del pubblico scandalo (se il rapporto era rimasto segreto, in sostanza, il reato non si era consumato, perché non avevo leso l'onore della famiglia); adesso, invece, la violenza sessuale è un delitto contro la persona (non a caso adesso è reato solo la violenza). --84.223.195.152 23:42, 10 gen 2008 (CET)Rispondi

Non sono un giurista, ma nel citato art. 587 del Codice Penale, si parla di "coniuge", non di moglie, intendendo presumo i coniugi di ambo i sessi. Non è dunque impreciso parlare della sola uccisione della moglie? Mi pare che sarebbe più completo dire che era punito con minor rigore l'omicidio della moglie E del marito (oltre che della figlia e della sorella).

E' sbagliata la pagina, il delitto d'onore prevedeva le attenuanti se ad essere uccisa era la moglie e non prevedeva attenuanti se la moglie uccideva il marito fedifrago. Prima di scrivere sciocchezze informarsi no?

Questo articolo sul delitto d'onore nel Codice Zanardelli [1] afferma che il Codice Zanardelli non distingueva tra marito e moglie. Quella è una distinzione che viene introdotta con il codice Rocco. --02:17, 9 set 2023 (CEST)

Anzi, nemmeno. Il codice Rocco è più restrittivo dello Zanardelli, ma prevede: che la moglie possa essere uccisa per onore dal marito, dal padre o dal fratello, che il marito possa essere ucciso per onore dalla sola moglie. Vedere ad esempio varie fonti [2] [3]. --13:21, 9 set 2023 (CEST)

Controlcopy modifica

Circa il controlcopy, diciamo che... ringrazio :-) Il testo è mio, originale per WP, e viene da questo edit, fatto da anonimo. Poi l'ho spostato come si faceva all'antica (partenza, arrivo). Ai tempi non usava citare fonti; non saprei oggi, 10 anni dopo, come rintracciare dove avessi preso le informazioni, ma sicuramente non sono teorie originali. E molto più sicuramente non sono copiate :-) -- g · ℵ (msg) 10:25, 4 mag 2015 (CEST)Rispondi

Ok, grazie mille, penso allora che la segnalazione si possa chiudere. --2.237.90.135 (msg) 13:09, 4 mag 2015 (CEST)Rispondi

"o il marito"??? modifica

Il codice Rocco non menziona da nessuna parte la possibilità che una moglie uccidesse il marito adultero, la frase "o il marito, nel caso in cui a uccidere fosse stata una donna" è da motivare con fonti documentate. Il crimine era l'adulterio da parte della moglie, mai del marito: la disparità di trattamento fra uomini e donne è uno dei motivi per cui questo articolo venne dichiarato incostituzionale. S.vecchiato (msg) 15:25, 10 gen 2022 (CET)Rispondi

Uxoricidio figlicidio e sororicidio modifica

Nel testo della voce c'è una contestazione lunga e articolata a firma anonima. La copio qui per evitare che vada persa.

"L'impostazione dell'intera sezione è disorganica, decontestualizzata e superficiale al punto di essere fuorviante. Alcuni dei problemi della sezione: (1) si intitola "uxoricidio, figlicidio e sororicidio per causa d'onore", ma lo sconto di pena previsto dall'articolo 377 del Codice Zanardelli riguardava anche altre fattispecie di reato, es. le lesioni personali; (2) l'articolo 377 del Codice Zanardelli non distingueva tra moglie e marito, come è peraltro ben documentato in letteratura [4]; (3) il concetto di "figlicidio" evocato nel titolo è contemporaneo e del tutto estraneo al periodo storico trattato, che arriva al 1981; (4) l'infanticidio, così come il delitto in duello, non sono postille alla questione del delitto d'onore, ma parte integrante di un unico disegno normativo: parlare del delitto d'onore nel Codice Zanardelli senza riferimenti a queste tipologie di reato, così come alle lesioni personali ecc., significa fare del revisionismo storico"

s.vecchiato (msg) 07:56, 18 nov 2023 (CET)Rispondi

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