Discussione:Massofisioterapista

Ultimo commento: 2 anni fa, lasciato da InternetArchiveBot in merito all'argomento Collegamenti esterni interrotti
In data 24 luglio 2013 la voce Massofisioterapista è stata mantenuta, nell'ambito di una procedura di cancellazione, in seguito a decisione consensuale.
Consulta la pagina della discussione per eventuali pareri e suggerimenti.

Professione sanitaria modifica

Nel sito del Ministero della Salute, il Massofisioterapista è indicato come PROFESSIONE SANITARIA NON RIORDINATA http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInternaNoMenuSec.jsp?id=91&menu=elenco&lingua=italiano


In verità, nel sito del Ministero della Salute al link postato sopra non viene specificato a quale titolo ci si riferisce: massofisioterapisti pre'99 oppure massofisioterapisti post'99?

Non si capisce cioè se ci si riferisce ai titoli del pregresso ordinamento(i pre '99)equipollenti alla laurea in fisioterapia o che sono in procinto di ottenere l'equivalenza ad essa attraverso dei percorsi di riconversione, o a quelli(i post '99), invece, che in base ai pronunciamenti della giustizia amministrativa sono stati giudicati appartenenti ad un livello formativo e professionale di rango inferiore.

Pertanto non si può dire che l'avviso si riferisca tout court a tutti i titoli di massofisioterapista(pre '99 e post' 99); inoltre, la sentenza del Tar Campania(di poco meno di sette mesi fa, quando l'avviso del Ministero c'era già) è definitiva e in tale sentenza il giudice, facendo suo un pronunciamento precedente del Tar Umbro, inquadra i soggetti in possesso di un diploma di massofioterapista post '99 come operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie già esistenti, come da legge 43 del 2006;

infatti, la pubblicazione del Ministero della Salute(che peraltro non chiarisce a quali titoli ci si riferisce) non costituisce una fonte normativa(cioè una legge), tanto è che il Tar Campania ha emesso una sentenza in cui non si cita affatto il link del Ministero; inoltre, il decreto 7 settembre 1976(mansionario del massofisioterapista) è stato abrogato da una legge di Calderoli già da 2 anni(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010, n. 248 Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Poiché attorno alla figura del massofioterapista biennale post '99 sono sorti dei conflitti circa i profili di legittimità e competenze tra Stato e Regioni in virtù degli ambiti di concorrenza(vedasi titoli V della Costituzione), il Ministero ha scelto di non specificare a quale titoli si riferisce l'avviso ed ha deciso invece di attendere i pronunciamenti della Giustizia amministrativa delegando ad essa il compito di risolvere la questione e riordinare(cioè inquadrare) una volta per tutte tale titolo professionale.

Per ora, c'è la sentenza del Tar Campania citata come fonte che è definitiva: in tale sentenza, il giudice ha respinto il ricorso promosso dal SIMMAS(sindacato massaggiatori-massofisioterapisti) e dall'Istituto Enrico Fermi di Perugia ed ha dato ragione all'Avvocatura dello Stato; inoltre, si attende il pronunciamento previsto per il 2013 del Consiglio di Stato sull'appello della sentenza del Tar Umbro del 2010.

In aggiunta, nessuna sentenza della giustizia amministrativa pervenuta sin ora ha mai inquadrato il massofisioterapista post '99 tra le professioni sanitarie della riabilitazione(cioè quelle dotate di autonomia professionale); viceversa, il massofisioterapista post '99 è stato inquadrato dalla giustizia amministrativa o come operatore di arte ausiliaria(cioè sotto supervisione del medico) oppure come operatore di interesse sanitario(cioè con natura servente ed ausiliaria).

Il massofisioterapista post '99 non può essere inquadrato come professione sanitaria poiché ai sensi dell'articolo 4-quarter(Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie) della legge 27 del 2006, è stabilito che:

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario.

Da tale legge deriva che sono professioni sanitarie solo e soltanto quelle formatisi in ambito universitario, fatti salvi i titoli del pregresso ordinamento dichiarati equipollenti oppure in attesa dell'avvio del processo di equivalenza.

Per contro, il massofisioterapista post '99 si forma presso scuole professionali private e non Università, ed il titolo di accesso per il conseguimento di tale qualifica professionale è il diploma di licenza media inferiore.


A parere mio, non c'è stata nessuna violazione di copyright dal sito del signor Sandro Rabitti, a riprova di ciò il Rabitti non include nel suo sito le sentenze della Giustizia amministrativa; sono state fatte, invece, delle citazioni dalle sentenze della giustizia amministrativa, di cui è stato postato il link della fonte(che non è il sito del Rabitti).

Protezione modifica

Visti i continui massicci inserimenti di info senza fonti e l'eliminazione degli esistenti avvisi senza nessuna spiegazione, la voce viene (semi)protetta. --Gac 06:02, 31 ago 2012 (CEST)Rispondi

Al prossimo intervento anonimo di sostanziale modifica non supportata da fonti, la pagina verrà bloccata. --Gac 23:10, 22 gen 2013 (CET)Rispondi
Come previsto.--Gac 09:26, 23 gen 2013 (CET)Rispondi

richiesta protezione voce massofisioterapista modifica

Scusate Signori Wikipediani,

potete proteggere questa voce visto che è continuamente oggetto di vandalismo; ci sono utenti che cancellano citazioni da fonti regolarmente postate oppure aggiungono frasi senza fare alcuna citazione. Oggi ho di nuovo dovuto riscrivere parti della voce che erano state cancellate senza alcun motivo.

Grazie

Ho controllato la cronologia della voce e mi risulta che le ultime rimozioni o aggiunte di testo senza fonti risalgano all'inizio di febbraio e siano state regolarmente annullate. Al momento non c'è quindi necessità di proteggere la voce (ad ogni modo, la pagina giusta per questo genere di segnalazioni è WP:Richieste di protezione pagina). Piuttosto questa voce soffre di localismo, cioè tratta esclusivamente della realtà e della normativa italiana. Sarebbe bello invece poter leggere informazioni relative alla professione di massofisioterapista nel resto del mondo, magari traendo ispirazione dalle altre versioni linguistiche di Wikipedia con le fonti da esse citate. --Mari (msg) 22:59, 2 apr 2013 (CEST)Rispondi
Visti gli ultimi sviluppi, ho applicato una protezione totale alla voce per una settimana. Chi è interessato a proporre modifiche può farlo in Discussioni progetto:Medicina#Massofisioterapista. --Mari (msg) 23:42, 7 apr 2013 (CEST)Rispondi

Esenzione IVA modifica

Io non so se i massofisioterapisti emettano fattura in esenzione IVA oppure no. Non mi interessa e dubito sia un'informazione di così rilevante interesse enciclopedico. In ogni caso la voce viene bloccata per la edit-war di utenze che (evidentemente con interessi professionali contrapposti) hanno scambiato wikipedia per il proprio sito personale. --Gac 06:30, 7 giu 2013 (CEST)Rispondi

Non si può sbloccare la voce per un giorno, finché l'utente dell'edit war è bloccato, per cercare di wikificare un po' questa maledetta voce che da mesi necessita di una sistemata?? --גמבוGambo7 09:38, 7 giu 2013 (CEST)Rispondi

Vandalismi 1 modifica

Qui è successo un casino; un utente (MaxWF) ha rovinato completamente la voce, privandola completamente delle fonti; praticamente ha mandato all'aria tutto il lavoro fatto; ho provato ad annullare la modifica, ma non ci sono riuscito. Secondo me è meglio bloccare la voce, nel frattempo riproporre la cancellazione. --82.53.130.60 (msg) 00:34, 10 giu 2013 (CEST)Rispondi

Vandalismi 2 modifica

E' tornato all'attacco di nuovo il solito MaxWF ed ha fatto un nuovo casino. Direi di provvederre a cancellare le sue modificare e bloccare la voce per un mese.--82.59.147.195 (msg) 01:27, 22 giu 2013 (CEST)Rispondi

Professione sanitaria (2) modifica

Segnalo link utile a sbrogliare la matassa della voce: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=15530 --גמבוGambo7 12:30, 18 lug 2013 (CEST)Rispondi

MODIFICHE ALLA VOCE DA PARTE DI GAMBO 7 modifica

Le modifiche che l'utente Gambo ha effettuato di recente sulla voce, sono assolutamente false. Ho provato a rimetterci mano, ma l'utente ha annullato tutte le modifiche, nonostante fossero piene di fonti attendibili. Da notare che L'utente Gambo fa riferimento a quanto scritto sul sito di un associazione di categoria, peraltro neanche riconosciuta dal Ministero della salute, che a mio avviso non è attendibile in quanto di parte; le fonti devono essere autorevoli (stampa nazionale, sentenze, siti ministeriali); inoltre, nella pagina di Discussione ha citato un articolo di QS del giugno 2013 in riferimento ad una sentenza del Tar Lazio, completamente superato da 2 articoli del luglio 2013 (in riferimento ad un opposto pronunciamento del Consglio di Stato: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=15940; http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=16056), che per ordine temporale è più recente. Ritengo che il soggetto Gambo non sia conoscitore della materia. Pertanto, per le modifiche deve essere aperta una nuova pagina Discussione così da creare un "armonia più dempcratica". --94.166.28.79 (msg) 23:41, 18 lug 2013 (CEST)Rispondi

ATTENZIONE: messaggio fuorviante presente nella voce a seguito delle modifiche di Gambo 7 modifica

Gambo 7, ha scritto nella voce (citando il sito di un'associazione di categoria, che non è riconosciuta dal Ministero) quanto segue:

Le capacità e conoscenze del massofisioterapista non possono sostituire il ruolo del medico, altrimenti tale operatore si troverebbe in condizione di abuso della professione medica:[3] egli non può quindi porre diagnosi né impostare da solo la terapia, ma agisce basandosi sulla diagnosi fatta dal medico e sulle sue prescrizioni terapeutiche.


Tale enunciato risulta fuorviante in quanto dal punto di vista giuridico il Massofisioterapista è un operatore di interesse sanitario (http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=91&menu=strumentieservizi), e a proposito degli operatori di interesse sanitario la Corte Costituzionale (sentenza 300/2007) chiarisce che (http://www.issirfa.cnr.it/4238,1457.html): 4.3. – Egualmente non pertinente è il riferimento al contenuto dell'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per la istituzione dei relativi ordini professionali), secondo il quale «Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie». Infatti, per un verso tali profili vanno riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere “servente” ed “ausiliario” rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie – peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», anche esse rientranti nella materia delle «professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.» (sentenze n. 426 del 2006, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).

E' fuorviante dire, quindi, che il medico fa la diagnosi e prescrive la terapia, ed il massofisioterapista la esegue, senza specificare quale terapia può eseguire e che per eseguire c'è bisogno della supervisione del medico. Da come scritto, si parla solo di abuso di professione medica, senza citare l'abuso di professione sanitaria. --94.166.28.79 (msg) 00:01, 19 lug 2013 (CEST)Rispondi

Non è fuorviante. Alla luce della neo Legge 145/2018 art. 1 comma 537, il Massofisioterapista post 17/03/1999 può esercitare attività riconducibili alla professione di fisioterapista. TAR UMBRIA del 08/02/2021 Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Mfisioterapista (discussioni · contributi) 16:32, 25 apr 2021 (CEST).Rispondi

DM 105 07.03.1997 modifica

L'utente Gambo 7 cita tale Decreto Ministeriale, riprendendo come fonte un'associazione di categoria. Tuttavia, in rete il testo di questo DM 105 non si trova; sarebbe meglio, inserire cone fonte il testo, e non il portale di una associaione che lo cita senza inserirlo. Siamo sicuri che esista questo DM 105 e che si applichi veramente a tale figura? --94.166.98.128 (msg) 02:48, 19 lug 2013 (CEST)Rispondi

Si siamo sicuri Eccolo: DM 105 del 1997

Mansionario del massofisioterapista modifica

Credo che sia utile e idoneo inserire il mansionario del massofisioterapista regolato dalla legge tutt'ora in vigore del settembre del 1976: “il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione”. Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 95.74.150.97 (discussioni · contributi) 23:54, 21 ott 2013‎ (CEST).Rispondi

Modifica del paragrafo relativa alle prestazioni erogabili modifica

Salve, nella parte relativa alle mansioni del massofisioterapista, è scritto "La somministrazione da parte del massofisioterapista di una terapia fisica strumentale, chinesiologica o di massoterapia prescritta dal medico, avviene in quanto egli è formato per intervenire su patologie di carattere ortopedico o del sistema nervoso periferico, ma non può agire sulle alterazioni del sistema nervoso centrale." La nota relativa (numero 3) rimanda non già alle mansioni suddette, ma all'esenzione IVA che nel caso di questi professionisti non si applica, qualora il titolo fosse stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. La nota relativa alle mansioni (numero 5) rimanda ad un link che non esiste.

Venendo allo specifico dell'argomento, la parte da me citata deve, a mio modesto parere, essere modificata poichè erronea: il massofioterapista "post 17 marzo 1999" non è abilitato all'erogazione nè di terapie fisiche strumentali, nè all'erogazione di chinesiterapia, ma solo di massoterapia. Inoltre, riguardo le patologie sule quali possa o meno operare il massofisioterapista, richiedo riferimenti legislativi più precisi che specifichino le patologie in questione e l'area d'interesse di questa figura professionale, altrimenti dovrebbe essere proprio eliminato l'intero paragrafo. riporto una fonte nella quale proprio una massofisioterapista post '99 si è vista ridurre le mansioni per mezzo di funzionari ASL e NAS all'interno della struttura presso cui lavorava, proprio per l'impossibilità di poter esercitare tali mansioni con il titolo conseguito http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=7793

Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 2.32.5.37 (discussioni · contributi) 23:58, 5 dic 2013 (CET).Rispondi

Esenzione IVA e Mansioni massofisioterapista modifica

Salve, se c'è prescrizione medica il massofisioterapista lavora con esenzione IVA, altrimenti, se esegue un semplice massaggio estetico o comunque su persone che non hanno patologie, allora l'IVA deve essere applicata. Inoltre per capire quali sono le attività che può svolgere il massofisioterapista mi sembra chiaro il mansionario sopracitato. L'unica cosa che non può fare di "pratico" rispetto al fisioterapista è la terapia manuale (le manipolazioni o trust) ai cui corsi o mastre non possono accedere. Ma la chinesiologia e la terapia fisica, sotto sempre prescrizione medica, la può adottare. Mi sembra poi inutile ripetere il fatto che non possa agire su problematiche del sistema nervoso centrale. Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 109.52.174.199 (discussioni · contributi) 22:32, 31 mar 2014‎ (CEST).Rispondi

RICHIESTA PROTEZIONE PAGINA modifica

Alcuni utenti (Pracchia 78) hanno modificato nei giorni scorsi la pagina cancellando tutto il testo incluse le citazioni e postando un altro testo, in maniera confusa, senza fare alcuna citazione. Ho provveduto ad annullare tali modifiche e a ripristinare il precedente contenuto rendendolo anche più essenziale. A questo punto prego chi di dovere di proteggere la pagina. grazie. --Educazione fisica (msg) 13:02, 29 gen 2015 (CET)Rispondi

richiesta protezione voce modifica

Alcuni utenti hanno stravolto e modificato la voce senza rispettare le regole basilari (citazioni, fonti, ecc.). Le ho annullate tutte ripristinando la versione precedente. Chiedo espressamente di mettere sotto protezione la voce.--Educazione fisica (msg) 16:54, 1 feb 2015 (CET)Rispondi

RICHIESTA PROTEZIONE VOCE

A causa di interessi privati non vengono mantenute le modifiche effettuate in base ai recenti aggiornamenti legislativi, a discapito dell'interesse pubblico. Al massofisioterapista, incasellato da leggi dello stato e sentenze ad operatore di interesse sanitario, si attribuiscono arbitrariamente mansioni che per legge non ha, non essendo una professione sanitaria dotata di profilo professionale. Il vecchio mansionario è stato abrogato nel 2010, il consiglio di stato nel 2014 ha ritenuto le prestazioni del massofisioterapista non sanitarie e quindi soggette ad IVA. Questa realtà legislativa è stata opportunamente citata e riportata, ma il tutto viene messo costantemente a tacere. Richiedo un intervento!

risposta modifica

In riferimento a quanto sopra scritto dall'utente (anonimo, visto che non si è firmato), contesto integralmente il contenuto: precipuamente, prima di apportare modifiche ad una voce, occorre conoscere le regole e gli strumenti essenziali di Wikipedia; ogni formulazione linguistica inserita nella voce deve basarsi su fonti che vanno citate e documentate; secondariamente, per quanto attiene alla discussione, deve essere creata una "nuova" per esprimere opinioni, non si può scrivere sotto a quelle aperte da altri utenti, per di più senza firmarsi.

Nel merito, invece, non comprendo le doglianze che spingono il soggetto di cui sopra a cancellare e a stravolgere la "voce": è già scritto a chiare lettere tutto quello che dice costui (qualificazione di operatore di interesse sanitario, questione dell'IVA, assenza di autonomia e titolarità, abrogazione dm 76, diniego attività di studio autonomo, non riconducibilità a titoli universitari, requisito di accesso, ecc.) ed è scritto secondo le regole di Wikipedia, cioè attraverso la citazioni delle fonti nelle references (andate a leggere). Per quanto riguarda la questione dell'IVA è tutto scritto, con citazione delle fonti (vedi references, in cui sono presenti anche i riferimenti giurisprudenziali). Per altro verso, quanto da costui proposto e cioè inserire nel corpo testo direttamente l'url di una sentenza, è assolutamente contrario ai dettami di layout wikipidiani.

Per di più, le modifiche proposte erano assolutamente insensate: come prima frase l'utente sopra scriveva infatti che "il massofisioterapista diplomato dopo ...", ma in realtà ad oggi, il titolo conseguito non è un diploma bensì un attestato di qualifica professionale; pertanto è stata impiegata la locuzione letterale "formatosi".

La voce, ad oggi, è assolutamente un buon compromesso tra essenzialità, contenuto, citazioni e riferimenti giuridico-giurisprudenziali anche perché come più volte evidenziato ciascuna voce deve contenere quello che può fare una tale figura, non solo quello che può non fare. Sono bene accolte le modifiche, ma devono rispettare i dettami wikipediani.--Educazione fisica (msg) 16:53, 1 feb 2015 (CET)Rispondi

risposta modifica

Sul portale ministeriale è scritto massofisioterapista. Comunque nella voce è inserita la formulazione linguistica "massofisioterapista ovvero massaggiatore-massofisioterapista", questo poiché la Regione Marche forma massofisioterapista (corso biennale) mentre l'Umbria massaggiatori-massofisioterapisti (corso triennale).--79.9.186.170 (msg) 00:32, 4 feb 2015 (CET)Rispondi

Equipollenza modifica

Il Consiglio di Stato, con sentenza 1105/2015 emessa il 5 marzo 2015, ha di fatto riconosciuto l'equipollenza anche per i titoli post '99 in quanto "ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza." http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8980575.pdf

RICONDUCIBILITA' del titolo di qualifica professionale di massofisioterapista modifica

Per quanto riguarda la riconducibilità del titolo di operatore di interesse sanitario massaggiatore-massofisioterapista a quello universitario di fisioterapista, si è fatto riferimento nella voce a quanto riportato sul portale della Regione Umbria ove è scritto "tale titolo non è riconducibile a quello universitario di fisioterapista". Ciò è giustificato poiché le sentenza eventuali della giustizia amministrativa sono nominali e non erga omnes, cioè il loro effetto non vale indistintamente per tutti ma sono per chi ha adito le vie legali. http://www.regione.umbria.it/salute/formazione-regionale-per-il-rilascio-di-qualifiche-in-ambito-sanitario

Legge 403/71 massofisioterapista post 1999 modifica

La voce qui presente è descritta in modo del tutto sommario, limitando notevolmente le informazioni riguardo alla figura del massofisioterapista. Alcuni utenti continuano a modificare la pagina inserendo soltanto le informazioni che preferiscono limitando e influenzando il cittadino comune che probabilmente non è a conoscenza di tutte le informazioni su tale figura. La legge 403/71 afferma espressamente che - il massaggiatore-massofisioterapista formatosi dopo l'anno 1999, da corsi di formazione erogati da istituti privati autorizzati dalla Regione e iniziati dopo il 31 dicembre 1995, è un «operatore di interesse sanitario» non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti, figurante nell'elenco degli operatori del comporto sanitario stilato dal ministero della salute (D.M. 14.09.1994, n. 741). L'attestato di qualifica conseguito da tale operatore non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie (tra i quali il fisioterapista). Qualcuno è riuscito a far se mi proteggere la pagina rendendola, per il momento, immodificabile, con poche e errone informazioni. Suggerisco almeno di modificare il profilo giuridico e aggiungere quello del massofisioterapista post 1999, il quale secondo la legge vigente non essendo un fisioterapista non può occuparsi di riabilitazione e non può esercitare mansioni fisioterapiche. Commanicio (msg) 15:52, 30 mag 2017 (CEST)Rispondi

è tutto sbagliato sulla categoria del massofisioterapista modifica

è da dire, che qualcuno ha modificato la pagina, a suo piacimento, ed ha commesso degli errori gravi, per non parlare che ha protetto la pagina per non farla modificare, gentilmente chiedo a tutti i responsabili di wikipedia, di eliminare il blocco, e di modificare la presunta voce massofisioterapista, perché tutto quello che hanno scritto, non rispecchia la realtà....Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Flavio87E (discussioni · contributi) 13:18, 1 giu 2017‎ (CEST).Rispondi

Ho rollbackato alla versione di marzo 2017, che era ancora dotata di fonti.--Moroboshi scrivimi 14:31, 1 giu 2017 (CEST)Rispondi

Collegamenti esterni modificati modifica

Gentili utenti,

ho appena modificato 9 collegamento/i esterno/i sulla pagina Massofisioterapista. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 18:36, 24 mar 2018 (CET)Rispondi

Collegamenti esterni modificati modifica

Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Massofisioterapista. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 10:27, 2 nov 2018 (CET)Rispondi

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: Cons. St., A.P., 9 novembre 2018, n. 16 – Pres. Patroni Griffi, Est. Sabatino modifica

Ho aggiornato le fonti con il recente pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Nella sentenza, fra l'altro, si sancisce il seguente principio:

   Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264 (1).

Profili giuridici modifica

A parte il fatto che si tratta esclusivamente di leggi italiane e dunque di interesse limitato, mi sembra decisamente eccessivo il numero di 17 note per dire la stessa cosa. Stabiliamo qual'è la normativa ultima vigente e lasciamo solo quella. Se non ci sono motivate osservazioni specifiche, a breve rimuoverò tutte le note, salvo una. --Gac 08:22, 24 dic 2018 (CET)Rispondi

Collegamenti esterni modificati modifica

Gentili utenti,

ho appena modificato 2 collegamenti esterni sulla pagina Massofisioterapista. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 22:41, 21 lug 2019 (CEST)Rispondi

Iscrizione agli albi dei fisioterapisti oppure, per i massofisioterapisti post '99, agli elenchi speciali ad esaurimento modifica

Ho ampliato la voce inserendo, sotto la sez. 'Caratteristiche', informazioni sull'obbligo di iscrizioni agli albi dei fisioterapisti nonché sulla facoltà di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento per massofisioterapisti.

Collegamenti esterni modificati modifica

Gentili utenti,

ho appena modificato 2 collegamenti esterni sulla pagina Massofisioterapista. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot.

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 06:59, 13 ott 2019 (CEST)Rispondi

Collegamenti esterni interrotti modifica

Una procedura automatica ha modificato uno o più collegamenti esterni ritenuti interrotti:

In caso di problemi vedere le FAQ.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 09:55, 21 lug 2021 (CEST)Rispondi

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