Garda (vino)

vino DOC italiano
(Reindirizzamento da Garda (vini))
Disciplinare DOC
Stato Bandiera dell'Italia Italia
  Lombardia
  Veneto

Garda

Decreto del 08 ottobre 1996
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 08.11.1996
Regolamenta le seguenti tipologie:
Barbera
Cabernet
Cabernet sauvignon
Cabernet franc
Chardonnay
Cortese
Corvina
Garganega
Marzemino
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Riesling
Riesling italico
Rosato
Sauvignon
Tai
Classico bianco
Classico rosso
Classico rosso novello
Classico rosso superiore
Classico chiaretto
Classico Groppello
Classico Groppello riserva
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Garda è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella zona del lago di Garda, tra le provincie di Verona, Mantova e Brescia. Non va confusa con le altre DOC Garda Colli Mantovani e Garda Bresciano.

Zona di produzione modifica

La zona di produzione comprende i seguenti comuni lombardi e veneti:

A) in provincia di Verona, l’intero territorio dei comuni di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e parte dei comuni di Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.

B) in provincia di Mantova, l'intero territorio dei comuni di Monzambano, Ponti sul Mincio, e parte dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana.

C) in provincia di Brescia, l'intero territorio dei comuni di Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo Sirmione.[1]

La sottozona "Garda classico" è identificata nell'area in provincia di Brescia.[1].

Storia modifica

L'invenzione del Chiaretto si ricondurrebbe ad un'idea di Pompeo Gherardo Molmenti, il quale volle produrre un vino di color rosa vivo, ispirandosi a rinomati vini francesi. Nella propria villa di Moniga del Garda selezionò le uve riponendole a maturare nel solaio, dopodiché le pigiò e le rimosse prontamente dalla vinaccia, praticando una fermentazione in bianco. Giosuè Carducci fu tra i primi ospiti del Molmenti che poterono assaporare la sua nuova creazione.[senza fonte]

Indicazioni aggiuntive modifica

Sulle etichette può figurare l'indicazione dell’annata di produzione, obbligatoria sulle etichette di Garda classico chiaretto, rosso superiore e Groppello riserva.

Per le tipologie "garda clasico" può essere utilizzata la menzione vigna seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché venga riportata nella documentazione.

Sono consentite le indicazioni geografiche aggiuntive Moniga, Raffa e Picedo Mocasina.

Disciplinare modifica

La DOC Garda è stata istituita con DM 08.10.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 08.11.1996
Successivamente è stato modificato con

  • DM 21.10.1997gg.mm.aaaa, GU 286 del 09.12.1997
  • DM 26.10.1998, GU 258 del 04.11.1998
  • DM 06.04.2005, G.U. 91 del 20.04.2005
  • DM 18.10.2007, G.U. 251 del 27.10.2007
  • DM 26.06.2009, G.U. 158 del 10.07.2009
  • DM 30.11.2011, G.U. 295 del 20.12.2011
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 07.03.2014, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie modifica

Barbera modifica

uvaggio Barbera per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.
resa massima di uva in vino 70%

Cabernet modifica

uvaggio Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère,
anche congiuntamente, per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Cabernet sauvignon modifica

uvaggio Cabernet sauvignon per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Cabernet franc modifica

Il disciplinare non ne definisce le caratteristiche al consumo.

uvaggio Cabernet franc per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo % vol.
acidità totale minima g/l.
estratto secco minimo g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Chardonnay modifica

Sono previste le versioni frizzante, etichettata obbligatoriamente "Garda frizzante", e spumante.

Chardonnay Garda frizzante spumante
uvaggio Chardonnay per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol. 10,00% vol. 10,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 5.0 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l 13,00 g/l. 13,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 130 q.
resa massima di uva in vino 70%

Cortese modifica

uvaggio Cortese per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.
resa massima di uva in vino 70%

Corvina modifica

uvaggio Corvina per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.
resa massima di uva in vino 70%

Garganega modifica

È prevista la versione frizzante, etichettata obbligatoriamente "Garda frizzante"

Garganega Garda frizzante
uvaggio Garganega per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol. 10,00% vol
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l. 13,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 160 q.
resa massima di uva in vino 70%

Marzemino modifica

uvaggio Marzemino per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.
resa massima di uva in vino 70%

Merlot modifica

uvaggio Merlot per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.
resa massima di uva in vino 70%

Pinot bianco modifica

È prevista la versione spumante

Pinot bianco spumante
uvaggio Pinot bianco per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol. 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 5,50 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l 13,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 130 q.
resa massima di uva in vino 70%

Pinot grigio modifica

uvaggio Pinot grigio per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Pinot nero modifica

uvaggio Pinot nero per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70%

Riesling modifica

È prevista la versione spumante.

Riesling spumante
uvaggio Riesling per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol. 11,00% vol
acidità totale minima 4,5 g/l. 5,50 g/l
estratto secco minimo 14,00 g/l 13,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Riesling italico modifica

È prevista la versione spumante, della quale il disciplinare non riporta le caratteristiche

uvaggio Rieling italico per almeno l'85%
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Sauvignon modifica

uvaggio Sauvignon per almeno l'85%
colore
odore
sapore talvolta abboccato
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Tai modifica

uvaggio Tai per almeno l'85%
colore
odore
sapore talvolta abboccato
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.
resa massima di uva in vino 70%

Classico bianco modifica

uvaggio Riesling e Riesling italico,
anche congiuntamente, per almeno il 70%
colore
odore
sapore eventuale retrogusto leggermente ammandorlato
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 68%

Classico rosso modifica

Le uve Groppello devono appartenere ai tipi Gentile, Santo Stefano e Mocasina.

uvaggio Groppello per almeno il 30%,
Marzemino, Sangiovese e Barbera, ognuno per almeno il 5%.
colore
odore
sapore eventuale retrogusto ammandorlato
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 20,00
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 68%

Classico rosso novello modifica

Le uve Groppello devono appartenere ai tipi Gentile, Santo Stefano e Mocasina.

uvaggio Groppello per almeno il 30%,
Marzemino, Sangiovese e Barbera, ognuno per almeno il 5%.
colore
odore
sapore
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 21,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 68%

Classico rosso superiore modifica

Le uve Groppello devono appartenere ai tipi Gentile, Santo Stefano e Mocasina.

uvaggio Groppello per almeno il 30%,
Marzemino, Sangiovese e Barbera, ognuno per almeno il 5%.
colore
odore
sapore retrogusto di mandorla amara
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 21,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 68%

Classico chiaretto modifica

 
Vigneti a Picedo di Polpenazze del Garda

È prevista la versione spumante, obbligatoriamente etichettata come Garda rosé
Le uve Groppello devono appartenere ai tipi Gentile, Santo Stefano e Mocasina.

Classico chiaretto Garda rosé
uvaggio Groppello per almeno il 30%,
Marzemino, Sangiovese e Barbera, ognuno per almeno il 5%.
colore
odore
sapore talvolta con leggero retrogusto ammandorlato
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l 15,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 68%
residuo zuccherino massimo 49 gr/l.

Classico Groppello modifica

Le uve Groppello devono appartenere ai tipi Gentile, Mocasina e Groppellone.

uvaggio Groppello per almeno l'85%.
colore
odore
sapore eventuale retrogusto ammandorlato
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 68%

Classico Groppello riserva modifica

Le uve Groppello devono appartenere ai tipi Gentile, Mocasina e Groppellone.

uvaggio Groppello per almeno l'85%
colore
odore
sapore con fondo ammandorlato
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 21,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 68%

Note modifica

  1. ^ a b c d Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda”, su quattrocalici.it. URL consultato il 6 gennaio 2022.

Collegamenti esterni modifica

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