Governo Giolitti II

40º Governo del Regno d'Italia

Il Governo Giolitti II è stato in carica dal 3 novembre 1903[1] al 16 marzo 1905[2] per un totale di 499 giorni, ovvero 1 anno, 4 mesi e 13 giorni. In seguito alla difficoltà del governo nel superare un voto su questioni ferroviarie e colpito anche da malattia, Giolitti decise di dimettersi.

Governo Giolitti II
StatoItalia (bandiera) Italia
Presidente del ConsiglioGiovanni Giolitti
(Sinistra storica)
CoalizioneSinistra storica
LegislaturaXXI
Giuramento3 novembre 1903
Dimissioni4 marzo 1905
Governo successivoTittoni
16 marzo 1905

Situazione parlamentare

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Camera Collocazione Partiti Seggi
Camera dei deputati[3] Maggioranza PD e dissidenti PLC (296)
296 / 508
Appoggio esterno ER (34)
34 / 508
Opposizione PLC (116), PS (33), PRI (29)
178 / 508

Presidente del Consiglio dei ministri

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Giovanni Giolitti

Ministeri

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Affari Esteri

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Ministro Tommaso Tittoni

Agricoltura, Industria e Commercio

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Ministro Luigi Rava

Finanze

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Ministro Pietro Rosano fino al 9 novembre 1903
Luigi Luzzatti ad interim dal 9 novembre 1903 al 24 novembre 1904
Angelo Majorana Calatabiano dal 24 novembre 1904 al 12 marzo 1905

Grazia e Giustizia e Culti

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Ministro Scipione Ronchetti
Ministro Ettore Pedotti

Interno

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Ministro Giovanni Giolitti

Lavori Pubblici

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Ministro Francesco Tedesco
Ministro Giovanni Giolitti ad interim fino al 9 novembre 1903
Carlo Mirabello dal 9 novembre 1903 al 12 marzo 1905

Poste e Telegrafi

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Ministro Enrico Stelluti Scala fino al 5 dicembre 1904
Francesco Tedesco ad interim dal 5 dicembre 1904 al 12 marzo 1905

Pubblica Istruzione

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Ministro Vittorio Emanuele Orlando
Ministro Luigi Luzzatti
  1. ^ L'annuncio ufficiale del nuovo Ministero. I membri del Governo giurano nelle mani del Re., su archiviolastampa.it, 4 novembre 1903, p. 1.
  2. ^ Il decreto ufficiale che toglie l'incarico a Fortis e affida l'interim a Tittoni, su archiviolastampa.it, 17 marzo 1905, p. 1.
  3. ^ Viene riportata la situazione parlamentare solo di questa camera (e non anche del Senato del Regno) poiché, sebbene entrambe partecipino al processo di controllo del rapporto di fiducia con l'esecutivo, per convenzione costituzionale in caso di disaccordo è la decisione della camera bassa a prevalere, risultando essere la posizione ufficiale del Parlamento nella sua totalità.

Voci correlate

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